Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14601 del 11/06/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 14601 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO

Ud. 17/10/12
Motivazione
semplificata

SENTENZA
sul ricorso proposto da:

Ilde:Di Nunzio, dom.ta in Roma, presso la Cancelleria
della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa
dall’avv.to Giovanni Osvaldo Piccirilli per mandato in
calce al ricorso;

– ricorrente contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
tempore,

rappresentato e difeso dall’Avvocatura

generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici
Géne in Roma, via dei Portoghesi 12;
– controricorrente avverso il decreto della Corte d’appello di Campobasso
1

Data pubblicazione: 11/06/2013

emesso il 14 luglio 2010 e depositato il 15 luglio
2010, R.G. n. 93/2010
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maurizio Velardi che ha concluso per
l’accoglimento del ricorso;

motivazione semplificata della decisione;

Rilevato che:
1. Con ricorso dell’a aprile 2010, Ildi. Di Nunzio ha
chiesto alla Corte di appello di Campobasso la
condanna del Ministero della Giustizia al
risarcimento del danno ex legge n.89/2001 subito
per la durata eccessiva e non ragionevole del
giudizio civile svoltosi dal 14 ottobre 2003
all’Il dicembre 2008.
2. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile
il ricorso rilevando la mancata prova della
tempestività della sua proposizione.
3. Ricorre per cassazione Ilda Di Nunzio affidandosi
a due motivi di impugnazione con i quali deduce:
a) la violazione dell’art. 2969 c.c. e degli
artt. 3

4 della legge n. 89/2001; b) la

violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3,
4 e 5 della legge n. 89/2001, degli artt. 115 e
116 c.p.c. nonché degli artt. 123 e 124 delle
disposizioni di attuazione del c.p.c. anche in
relazione agli artt. 24 e 111 della Costituzione.

2

rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la

Violazione e falsa applicazione degli artt. 2697
c.c. e del D.L. n. 39/2009 e della legge di
conversione. Omessa, illogica, insufficiente e
contraddittoria motivazione.
4. Si difende con controricorso il Ministero della
Giustizia.

1. A fronte della richiesta di parte ricorrente di
acquisizione degli atti del giudizio presupposto
la Corte di appello di Campobasso avrebbe dovuto
acquisire la sentenza n. 477/2008 della Corte di
appello de L’Aquila al fine di verificare se
fosse o meno intervenuta la sua notifica e di
accertare conseguentemente se fosse o meno
decorso il termine semestrale di decadenza di cui
all’art. 4 della legge n. 89/2001. In ogni caso
la Corte avrebbe dovuto concedere termine alla
ricorrente per la produzione di copia della
sentenza o della certificazione di cui all’art.
124 disp. att. c.p.c.
2. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente
cassazione del decreto impugnato e rinvio della
causa alla Corte di appello di Campobasso anche
per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto
impugnato e rinvia alla Corte di appello di Campobasso
che, in diversa composizione, deciderà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.

3

Ritenuto che

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

17 ottobre 2012.

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