Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14600 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. I, 16/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

H.M., con domicilio eletto in Roma, via monte Zebio n.

28, presso l’Avv. Uva Saverio che lo rappresenta e difende come da

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO E QUESTURA DI ROMA;

– intimati –

per la cassazione del decreto del Tribunale di Roma di depositato in

data 28 aprile 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

M.H. ricorre per cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il provvedimento di diniego del rilascio del permesso di soggiorno emesso dal Questore di Roma.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso, difformemente da quanto proposto nella relazione redatta ex art. 380 bis c.p.c., non deve rinotificato, essendo stato provato che l’intimata Questura è stata difesa avanti al tribunale dall’Avvocatura dello Stato.

Con l’unico motivo si deduce l’insufficienza e la contraddittorietà della motivazione nella parte in cui assume non provata l’effettiva convivenza del ricorrente con la moglie C.A., cittadina italiana.

La censura è manifestamente infondata in quanto il giudice del merito ha tenuto conto di tutti gli elementi in atti e, in particolare, da un lato delle dichiarazioni rese dal sig. P. circa gli incontri avuti con il ricorrente mentre faceva la spesa con la moglie e dall’altro delle risultanze degli accertamenti svolti dalla Questura che non ha rinvenuto nell’abitazione della moglie l’uomo e li ha soppesati, ritenendo tali elementi contraddittori e quindi insufficienti a fornire la prova (il cui onere incombe sullo straniero: Sez. 1^, Sentenza n. 23598 del 03/11/2006) relativa alla stabilità della convivenza; nè tale giudizio, la cui motivazione è implicita nell’esposizione di dati divergenti, può essere sindacato in questa sede, non essendo illogica l’attribuzione del peso di ogni singolo elemento di valutazione dato dal giudicante.

Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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