Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14600 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 15001/2015 proposto da:

DENIFIN 91 SRL, in persona dell’Amministratore Unico pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, Via ELEONORA D’ARBOREA 30, presso

lo studio dell’avvocato BERNARDO CARTONI, che la rappresenta e

difende, giusta procura apposta su foglio separato congiunto al

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

PRESSO L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende opc legis;

– controricorrente –

contro

AGENZIA ENTRATE, DIREZIONE PROVINCIALE CITERBO UFFICIO CONTROLLI, ed

EQUITALIA SUD SPA (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 7678/4/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO del 27/03/2014, depositata il 17/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Bernardo Cartoni difensore della ricorrente che si

riporta agli scritti.

Fatto

IN FATTO

La societa’ DE.NI.FIN. 91 srl propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) e di Equitalia Sud spa (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 7678/04/2014, depositata in data 17/12/2014, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di una carrella di pagamento, emessa, per IRPEG ed ILOR dovute in relazione agli anni d’imposta 1994 e 1995, a seguito di sentenza della C.T.R. del Lazio nel giudizio di impugnazione degli avvisi di accertamento, favorevole all’Ufficio erariale, – e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso della contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame della contribuente, rigettando anche un’istanza dell’appellante di differimento dell’udienza di trattazione della causa, hanno sostenuto che non poteva accogliersi il motivo inerente l’illegittimita’ della cartella per irregolare sottoscrizione del ruolo, sull’assunto che l’Amministrazione finanziaria non avrebbe fornito la prova “dell’avvenuta formazione del ruolo con le modalita’ prescritte” dalla legge, atteso che la C.T.P. aveva respinto l’eccezione, rilevando che non poteva essere mossa una censura ad “un atto che non si e’ avuto modo di esaminare”, e detta ratio decidendi non era stata autonomamente censurata dalla contribuente appellante. A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

La ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

IN DIRITTO

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 24 Cost., D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 12, art. 31, comma 2 e art. 34, non avendo la C.T.R. accolto la richiesta del proprio difensore di rinvio della trattazione allegando prova dell’impedimento (un concomitante impegno all’estero).

La censura e’ infondata.

Invero, i giudici della C.T.R. hanno rilevato che la data di trattazione della causa era stata comunicata alle parti “con congruo anticipo”, cosicche’ “la successiva assunzione di altro impegno professionale non vale a giustificare il rinvio della trattazione della causa”, anche perche’ la parte avrebbe potuto esercitare il diritto di chiedere la trattazione della causa in pubblica udienza, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 33.

Tale argomentazione non e’ illogica ed incoerente come sostenuto dalla ricorrente, soprattutto con riguardo alla prima parte (quella relativa alla comunicazione della data di trattazione della causa con congruo anticipo, cosi’ da impedire l’assunzione successiva di ulteriori impegni), non espressamente confutata.

Peraltro, con riferimento al disposto generale dell’art. 115 c.p.c. (applicabile al processo tributario in forza del rinvio operato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1), questa Corte (Cass. 9245/2016) ha di recente ribadito che “l’istanza di rinvio dell’udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell’art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare espresso riferimento all’impossibilita’ di sostituzione mediante delega conferita ad un collega (facolta’ tale da rendere riconducibile all’esercizio professionale dei sostituito l’attivita’ processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all’organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell’udienza (Cass., Sez. Un., ord. 26 marzo 2012, n. 4773)”.

2. La seconda censura, con la quale si lamenta la “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, D.Lgs. n. 82 del 2005, artt. 20, 24 e 32 e artt. 115 e 116 c.p.c.”, in relazione al rigetto, da parte della C.T.R., del motivo inerente alla “mancata sottoscrizione del ruolo nelle forme dovute”, e’ inammissibile, in difetto di esaustiva articolazione.

Invero, la C.T.R. ha ritenuto inammissibile il corrispondente motivo di appello (inerente, appunto, alla irregolare sottoscrizione del ruolo), non avendo la contribuente espressamente censurato la statuizione della C.T.P. in ordine all’impossibilita’ di muovere una specifica (e non generica) censura ad “un atto che non si e’ avuto modo di esaminare”, e la ricorrente si limita a ribadire, in questa sede, che il thema probandum, essendovi stata contestazione in ordine alla mancata sottoscrizione del ruolo nelle forme di legge, implicava il preciso onere probatorio dell’Agenzia delle Entrate di dimostrare che il ruolo era stato debitamente sottoscritto in forma elettronica dal Direttore Provinciale, onere nella specie non assolto sin dal primo grado.

3. La terza censura, con la quale si denuncia direttamente la nullita’ della cartella per assenza di poteri del sottoscrittore del ruolo, sulla base del quale l’atto impugnato risulta emesso, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n. 37/2015, e’ inammissibile.

Invero, vengono reiterate le doglianze esposte nell’originario motivo di appello, ma non vengono censurate le argomentazioni espresso dalla C.T.R. nella decisione di rigetto del corrispondente motivo di gravame (avendo i giudici di appello respinto il motivo affermando che la mancanza di sottoscrizione della cartella non determina l’invalidita’ dell’atto quando non vi sia dubbio sulla riferibilita’ dello stesso all’Amministrazione).

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 4.500,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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