Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14600 del 13/07/2015


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14600 Anno 2015
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA
sul ricorso 8522-2013 proposto da:
D’AVANZO EMANUELLA (DVNMLL71L57A28513) elettivamente
domiciliata in ROMA, LARGO FREGOLI 8, presso lo studio
dell’avvocato ROSARIO SALONIA, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIANCARLO GIARDINO, giusta procura speciale in
calce al ricorso;
ricorrente
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE in persona del Direttore Centrale delle Pensioni,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,
rappresentato e difeso dagli avvocati MAURO RICCI,

)5

Data pubblicazione: 13/07/2015

:

CLEMENTINA PULLI, EMANUELA CAPANNOLO, giusta
procura in calce al ricorso notificato;
– resistente avverso la sentenza n. 5878/2012 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
09/04/2015 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELIA
PAGETTA;
udito per la ricorrente l’Avvocato Fabio Massimo Consolino (per
delega orale avv. Giancarlo Giardino) che si riporta ai motivi del
ricorso;
udito per il resistente Mauxo Ricci che si riporta agli scritti.
Fatto e diritto

La Corte di appello di Bari ha confermato la decisione di primo grado
che aveva respinto la domanda della odierna ricorrente intesa al
riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento e
condannato l’appellante alla rifusione all’INPS delle spese di lite
liquidate in € 3300,00.
Per la cassazione della decisione ha proposto ricorso Emanuella
D’Avanzo sulla base di un unico motivo. L’INPS ha depositato
procura. Parte ricorrente ha depositato memoria.
Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione
e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. cod. proc. civ. , nel testo
novellato dall’art. 42 comma 11 d.l. n. 269 del 2003 conv. con modif.
in L. n. 326 del 2003, censura la statuizione con la quale è stata
condannata al pagamento delle spese di secondo grado. Allega infatti,
di avere prodotto idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione,
richiamata nelle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio, dalla
Ric. 2013 n. 08522 sez. ML – ud. 09-04-2015
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BARI del 12.11.2012, depositata il 20/11/2012;

•,’

quale risultava il possesso di redditi idonei a consentire l’esonero dalle
spese di lite in base alla normativa richiamata.
Deduce quindi il vizio di motivazione a riguardo della decisione
impugnata.
Il ricorso è manifestamente fondato.

relatore che ha concluso per la inammissibilità del ricorso,
evidenziando in particolare che la mancata trascrizione del documento
invocato ( dichiarazione ex art. 152 disp . att. cod. proc. civ.) rendeva
non autosufficiente il motivo.
Ritiene infatti, in un’ottica intesa a privilegiare l’interpretazione meno
formalistica del principio di autosufficienza, che, là dove il vizio denunciato
sia formulato in modo chiaro e specifico — anche attweiso puntuali rinvii ed atti e
documenti delle pregresse fasi del giudizio — e sia consentito alla Corte di cassazione di
eserdtare i suoi poteri cognitori,il ricuso deve essere ritenuto ammissibile.
Nel caso di specie,, sebbene k pane non abbia proceduto alla trasaizione della
dichiarazione invocata ai fini dall’esonero delle spese ai sensi dell’art. 152 disp. Att.
Copd. Proc dv. , gli elementi offerti in ricoso sono comunque sufficienti a dare
contezza del contenuto rilevante del detto documento, idoneo a fondate, ove
risconteato, raccoglimento del motivo di ricoso
Tanto premesso si rileva che dall’esame del fitsdcolo di parte di primo gnado risulta
che l’odierna ricorrente ha sottosaitto dichiarazione sostitutiva di certificazione nella
quale ha attestalo, anche con riferimento al reo familiare, il possesso di reddito
imponibile ai fini IRPEF non ostativo all’esonero dalle spese di lite ai sensi dell’art. 152
disp. att. cod. proc. dv. . La attestizione è corredata dall’impegno a comunicare
eventuali variazioni di reddito intervenute nel corso del giudizio.
La dichiatazione sostitutiva è richiamata nelle conclusioni dell’atto introduttivo.

Ric. 2013 n. 08522 sez. MI – ud. 09-04-2015
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Osserva il Collegio che è da disattendere la proposta del Consigliere

Questa Corte ha chiarito che in tema di esenzione dal pagamento di spese,
competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali, l’art.
152 disp. att. cod. proc. civ., nel testo modificato dall’art. 42, comma
11 del d.l. n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003,
laddove onera la parte ricorrente, che versi nelle condizioni reddituali

soccombenza, a rendere apposita dichiarazione sostitutiva “nelle
conclusioni dell’atto introduttivo” va interpretato nel senso che della
ricorrenza delle condizioni di esonero deve essere dato conto nell’atto
introduttivo del giudizio, cosicché va ritenuta efficace la dichiarazione
sostitutiva che, pur materialmente redatta su foglio separato, sia
espressamente richiamata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo
grado e ritualmente prodotta con il medesimo (v., tra le altre, Cass.
ord. n. 16284 del 2011) e precisato che l’onere autocertificativo
imposto al12 parte ricorrente dalla disposizione richiamata deve essere
assolto con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, e
l’adempimento di tale onere esplica efficacia anche nelle fasi
successive, valendo, fino all’esito definitivo del processo, l’impegno di
comunicare le variazioni reddituali eventualmente rilevanti ( Cass. n.
13367 del 2011 ) .
Consegue, alla luce della condivisibile giurisprudenza richiamata, che
l’odierna ricorrente non poteva essere condannata al pagamento delle
spese del giudizio di appello- vertente in materia assistenziale- , stante
la efficacia della dichiarazione prodotta in primo grado con la quale si
attestava l’assenza di redditi ostativi all’esonero dalle spese, ai fini
dell’arti 52 disp. att cod. proc. civ. e si assurnkeva l’impegno a
comunicare eventuali variazioni

Ric. 2013 n. 08522 sez. ML – ud. 09-04-2015
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per poter beneficiare dell’ esonero degli oneri processuali in caso di

Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza di appello deve essere
cassata con riguardo al regolamento delle spese ; non essendo necessari
ulteriori accertamenti di fatto la causa può essere decisa nel merito con
statuizione di irripetibilità delle stesse.

soccombenza

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata nella
statuizione investita con il ricorso e, decidendo nel merito, dichiara
irripetibili le spese del giudizio di appello. Condanna l’INPS alla
rifusione alla ricorrente delle spese del giudizio di 0 legittimità che
liquida in € 2.500,00 per compensi professionali, € 100,00 per esborsi,
oltre spese forfettatie determinate nella misura del 15%, oltre accessori
di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma l quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della non
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Roma 9 aprile 2015

Le spese del giudizio di legittimità sono liquidate secondo

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