Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14600 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.12/06/2017),  n. 14600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 9658-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona d Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.A.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 9494/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata

il 03/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di L.A. (che non resiste), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania Sezione staccata di Salerno n. 9494/09/2015, depositata in data 3/11/2015, con la quale in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiori IRPEF, IRAP ed IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2007, a seguito di rideterminazione, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), del reddito d’impresa, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere parzialmente il gravame del contribuente, ritenendo applicabile la percentuale di ricarico minimo dello studio di settore corrispondente, pari ai “25%”, rispetto a quella praticata dalla parte (“11,47%”) ed a quella applicata dall’Ufficio (“80,50%”)” hanno sostenuto che dovevano essere considerate le giustificazioni addotte dai contribuente a sostegno dello scostamento rilevato dall’Ufficio rispetto agli studi di settore, vale a dire l’età, i seri problemi di salute, la situazione debitoria generale e la concorrenza della grande distribuzione.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con unico motivo, la violazione o falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e art. 2697 c.c., non avendo i giudici della C.T.R. vagliato la sostanziale gestione antieconomica dell’attività (sostenendo il contribuente costi sproporzionati rispetto ai ricavi), non superata da idonea prova contraria da parte del contribuente.

2. La censura è fondata. Invero, l’Amministrazione finanziaria, in presenza di contabilità formalmente regolare ma intrinsecamente inattendibile per l’antieconomicità del comportamento del contribuente, può desumere in via induttiva, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, commi 2 e 3, sulla base di presunzioni semplici, purchè gravi, precise e concordanti, il reddito del contribuente utilizzando le incongruenze tra i ricavi, i compensi ed corrispettivi dichiarati e quelli desumibili dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, incombendo su quest’ultimo l’onere di fornire la prova contraria e dimostrare a correttezza delle proprie dichiarazioni (Cass. 26036/15).

Con riguardo alla antieconomicità della condotta imprenditoriale, questa Corte (Cass. 14941/2013) ha affermato che “una volta contestata dall’Erario l’antieconomicità di una operazione posta in essere dal contribuente che sia imprenditore commerciale, perchè basata su contabilità complessivamente inattendibile, in quanto contrastante con i criteri di ragionevolezza, diviene onere del contribuente stesso dimostrare la liceità fiscale della suddetta operazione, ed il giudice tributario non può, al riguardo” limitarsi a constatare la regolarità della documentazione cartacea. Infatti, è consentito al fisco dubitare della veridicità delle operazioni dichiarate e desumere minori costi, utilizzando presunzioni semplici e obiettivi parametri di riferimento, con conseguente spostamento dell’onere della prova a carico del contribuente, che deve dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate a fronte della contestata antieconomicità”. Anche a prescindere dagli studi di settore, è dunque ben possibiie all’Amministrazione fare uso di tali incongruenze a fini accertativi, essendo le stesse di per sè suscettibili di evidenziare che lo stato economico della ditta presenta caratteristiche di stranezza, di singolarità e di contrasto con elementari regole economiche, tali da renderlo immediatamente percepibile come inattendibile secondo la comune esperienza (Cass. 26341/09; Cass.20060/2014).

Ora, la C.T.R., a fronte degli elementi presuntivi offerti dall’Ufficio, ha ritenuto di ridurre la percentuale di ricarico a quella minima individuata dagli studi di settore, stante l’infondatezza della percentuale di ricarico applicata dali ufficio, con una pronuncia sul punto del tutto generica.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del ricorso, va cassata la sentenza impugnata con rinvio alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione. Il giudice del rinvio provvederà alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti restanti, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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