Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14600 del 11/06/2013
Civile Sent. Sez. 6 Num. 14600 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: BISOGNI GIACINTO
Ud. 17/10/12
Motivazione
semplificata
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Domenico Triv,lini,
dom.to in Roma, presso la
Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e
difeso dall’avv.to Giovanni Osvaldo Piccirilli per
mandato in calce al ricorso;
– ricorrente contro
Ministero della Giustizia, in persona del Ministro pro
tempore,
rappresentato e difeso dall’Avvocatura
generale dello Stato e domiciliato presso i suoi uffici
Q01-69
in Roma, via dei Portoghesi 12;
201t
– controricorrente avverso la sentenza della Corte d’appello di Campobasso
Data pubblicazione: 11/06/2013
emessa il 14 luglio 2010 e depositata il 15 luglio
2010, R.G. n. 95/2010
sentito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. Maurizio Velardi che ha concluso per il
rigetto del primo motivo e l’accoglimento secondo
rilevato che la Corte ha deliberato di adottare la
motivazione semplificata della decisione;
Rilevato che:
l. Con ricorso dell’8 aprile 2010,
Domenico
Trivilini ha chiesto alla Corte di appello di
Campobasso la condanna del Ministero della
Giustizia al risarcimento del danno ex legge
n.89/2001 subito per la durata eccessiva e non
ragionevole del giudizio civile svoltosi dal 24
luglio 2003 al 4 dicembre 2007.
2. La Corte di appello ha dichiarato inammissibile
il ricorso rilevando la mancata prova della
tempestività della sua proposizione.
3. Ricorre per cassazione Domenico
Trivilini
affidandosi a due motivi di impugnazione con i
quali deduce: a) la violazione dell’art. 2969
c.c. e degli artt. 3 4 della legge n. 89/2001;
b) la violazione e falsa applicazione degli artt.
2, 3, 4 e 5 della legge n. 89/2001, degli artt.
115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 123 e 124
delle disposizioni di attuazione del c.p.c. anche
2
motivo del ricorso;
in relazione agli artt. 24 e 111 della
Costituzione. Violazione e falsa applicazione
degli artt. 2697 c.c. e del D.L. n. 39/2009 e
della legge di conversione. Omessa, illogica,
insufficiente e contraddittoria motivazione.
4. Si difende con controricorso il Ministero della
Ritenuto che
5. A fronte della richiesta di parte ricorrente di
acquisizione degli atti del giudizio presupposto
la Corte di appello di Campobasso avrebbe dovuto
acquisire la sentenza n. 477/2008 della Corte di
appello de L’Aquila al fine di verificare se
fosse o meno intervenuta la sua notifica e di
accertare conseguentemente se fosse o meno
decorso il termine semestrale di decadenza di cui
all’art. 4 della legge n. 89/2001. In ogni caso
la Corte avrebbe dovuto concedere termine al
ricorrente per la produzione di copia della
sentenza o della certificazione di cui all’art.
124 disp. att. c.p.c.
6. Va pertanto accolto il ricorso con conseguente
cassazione del decreto impugnato e rinvio della
causa alla Corte di appello di Campobasso anche
per le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso cassa il decreto
impugnato e rinvia alla Corte di appello di Campobasso
3
Giustizia.
che, in diversa composizione, deciderà anche sulle
spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
17 ottobre 2012.