Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14600 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. I, 04/07/2011, (ud. 09/02/2011, dep. 04/07/2011), n.14600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

S.A.M., R.S. e M.A.,

elettivamente domiciliate in Roma, via Quintilio Varo 133, presso

l’avv. Giuliani Angelo, che le rappresenta e difende per procura in

atti;

– ricorrenti –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente pro

tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– controricorrente –

avverso il decreto della Corte di appello di Roma del 26 gennaio 2009

nei procedimenti riuniti nn. 60041, 60043, 60045, 58949, 58953,

58954, 58958, 58959, 58960, 58963, 58964, 60098 del 2006.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 9

febbraio 2011 dal relatore, cons. Stefano Schirò;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale, dott.

PATRONE Ignazio che ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.A.M., R.S. e M.A. ricorrono per cassazione, sulla base di un motivo, avverso il decreto in data 26 gennaio 2009, con il quale la Corte di appello di Roma ha condannato la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in loro favore della somma di Euro 4.500,00, ciascuno, oltre agli interessi legali a decorrere dalla data del decreto impugnato, a titolo di equo indennizzo per la violazione del termine ragionevole di durata di un giudizio promosso davanti al giudice amministrativo.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso le ricorrenti censurano la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anzichè dalla data della domanda. La censura è fondata, in quanto, per costante giurisprudenza, sulla somma dovuta a titolo di equa riparazione vanno riconosciuti gli interessi legali a decorrere dalla data della domanda proposta davanti alla corte di appello e non da quella del decreto impugnato (Cass. 2003/2382; 2005/18105; 2009/27193). 1 decreto impugnato deve essere dunque cassato e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, disponendosi che gli interessi legali da applicare sull’indennizzo liquidato a ciascuno delle ricorrenti devono essere conteggiati a decorrere dalla data della domanda e non da quella del decreto di condanna.

Le spese del giudizio di merito e quelle del giudizio di cassazione seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo, in base alle tariffe professionali previste dall’ordinamento italiano con riferimento al giudizio di natura contenziosa (Cass. 2008/23397;

2008/25352) e tenuto conto della pluralità di ricorrenti, che però nel giudizio presupposto avevano agito unitariamente (cfr. Cass. 2010/10634), con distrazione delle stesse in favore del difensore delle ricorrenti medesime, dichiaratosi antistatario.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, dispone che gli interessi legali da conteggiarsi sull’indennizzo liquidato in favore di ciascuna delle ricorrenti, S.A.M., R. S. e M.A., decorrano dalla domanda.

Condanna inoltre la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese del giudizio di merito, che si liquidano in Euro 1.029,00, di cui Euro 534,00 per competenze ed Euro 50,00 per esborsi, oltre a spese generali e accessori di legge, nonchè di quelle del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 350,00 di cui Euro 250,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge con distrazione, per le spese di entrambi i giudizi, in favore del difensore delle ricorrenti, avv. Angelo Giuliani, dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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