Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1460 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16148-2018 proposto da:

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA, nella qualità di incorporante la

società BANCO DI BRESCIA SAN PAOLO C.A.B. SPA, in persona del

procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

DELLE BELLE ARTI, 7, presso lo studio dell’avvocato ALESSIO

GATTAMELATA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALFREDO BAZOLI;

– ricorrente –

contro

FAEN SNC DI N.D. E G. E C.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1540/2017 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 24/11/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che la banca ha proposto ricorso, fondato su tre motivi, avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia del 24 novembre 2017 che, accogliendo l’impugnazione contro l’ordinanza del Tribunale della stessa città, la quale aveva respinto le domande del cliente, ha dichiarato la nullità del contratto-quadro per mancanza di forma scritta, in ragione della insussistente sottoscrizione della banca, e degli ordini di negoziazione, condannando la medesima al pagamento della somma di Euro 122.473,63, oltre accessori;

– che la parte intimata non svolge difese;

– che è stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti ricorrenti i relativi presupposti;

– che la ricorrente ha depositato anche la memoria.

Diritto

CONSIDERATO

– che il primo motivo lamenta la violazione e la falsa applicazione dell’art. 1326 c.c., oltre ad omesso esame di fatto decisivo, perchè esisteva in atti la duplice sottoscrizione, ad opera di entrambe le parti, avendo il cliente accettato la proposta dell’istituto bancario;

– che il secondo motivo censura la violazione degli artt. 1325,1326,1350 e 1418 c.c., D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, perchè la sottoscrizione dell’intermediario finanziario non è richiesta ad substantiam al fine del perfezionamento del contratto-quadro;

– che il terzo motivo censura la violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., posto che la banca aveva contestato il quantum preteso da controparte, contrariamente all’assunto della decisione impugnata;

– che il secondo motivo è manifestamente fondato, in quanto la sentenza impugnata ha ritenuto nullo il contratto quadro, a causa della mancata sottoscrizione dello stesso da parte dell’istituto di credito;

– che, invero, la pronuncia delle Sezioni Unite del 16 gennaio 2018, n. 898 (nonchè Cass. 23 gennaio 2018, n. 1653, ed altre), ha risolto il contrasto che si era creato all’interno sezioni semplici in ordine alla questione della nullità del contratto quadro, qualora questo sia stato sottoscritto solo dal cliente e non anche dalla banca;

– che le S.U. hanno affermato il seguente principio di diritto: “11 requisito della forma scritta del contratto quadro relativi ai servii di investimento, disposto dal D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, art. 23, è rispettato ove sia redatto il contratto per iscritto e ne venga consegnata una copia al cliente, ed è sufficiente la sola sottoscrizione dell’investitore, non necessitando la sottoscrizione anche dell’intermediario, il cui consenso ben si può desumere alla stregua di comportamenti concludenti dallo stesso tenuti”;

– che il primo motivo involge invece un accertamento di fatto, risultando dunque manifestamente inammissibile, ed il terzo motivo è assorbito;

– che, pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello, la quale esaminerà le altre domande, considerate dai giudici di merito assorbite, e cui si demanda, altresì, la liquidazione delle spese di lite.

PQM

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo ed assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, per l’esame delle altre domande proposte, demandando altresì alla stessa la liquidazione le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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