Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1460 del 20/01/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 20/01/2017, (ud. 16/11/2016, dep.20/01/2017),  n. 1460

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. CRICENTI Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27241/2015 proposto da:

B.R., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato TIBERIO

MASSIRONI, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTIGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 405/34/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di TORINO del 10/02/2015, depositata il 16/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/11/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ENRICO MANZON;

udito l’Avvocato Romano Cerquetti (delega avvocato Tiberio Massironi)

difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Atteso che ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata depositata e ritualmente comunicata la seguente relazione:

“Con sentenza in data 10 febbraio 2015 la Commissione tributaria regionale del Piemonte rigettava l’appello proposto da B.R. avverso la sentenza n. 14/1/13 della Commissione tributaria provinciale di Verbania che ne aveva respinto i ricorsi contro gli avvisi di accertamento IRPEF 2006/2007. La CTR in particolare argomentava sia in ordine alla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa sia in ordine alla giustificazione dei movimenti bancari, essendo queste le circostanze poste alla base degli atti impositivi impugnati e dei correlativi motivi di gravame.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione il contribuente deducendo due motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Con il primo motivo – ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 – il ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 32, 38, art. 2729 c.c., in particolare asserendo che il giudice di appello aveva male interpretato/applicato la presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base partecipativa.

La censura si palesa fondata.

La sentenza impugnata infatti non ha fatto corretta applicazione della presunzione de qua, sancita da consolidata giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, tra le molte, Sez. 5, Sentenza n. 15824 del 29/07/2016, Rv. 640622), posto che ne ha invertito l’ordine logico-giuridico in quanto invece che presumere la distribuzione di utili partendo dall’accertamento della loro realizzazione/occultamento da parte della società/delle società partecipate dal ricorrente e quindi ricavandone un riscontro oggettivo nelle movimentazioni bancarie riferibili al ricorrente stesso, nella rilevata assenza di una giustificazione alternativa, ha invece desunto la prima circostanza fattuale sulla base della seconda.

Ne risulta perciò evidente la “falsa applicazione” della regola di diritto de qua, quale enucleabile dal D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38, 32, nello specifico caso dei redditi di partecipazione alla tipologia di società di che si tratta, essendo la sentenza impugnata in contrasto con il principio di diritto che “In tema di accertamento delle imposte sui redditi e con riguardo a quelli di capitale, nel caso di società a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, la quale non viola il divieto di presunzione di secondo grado, poichè il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà e di reciproco controllo dei soci che, in tal caso, normalmente caratterizza la gestione sociale. Affinchè, però, tale presunzione possa operare occorre, pur sempre, sia che la ristretta base sociale e/o familiare – cioè il fatto noto alla base della presunzione – abbia formato oggetto di specifico accertamento probatorio, sia che sussista un valido accertamento a carico della società in ordine ai ricavi non contabilizzati, il quale costituisce il presupposto per l’accertamento a carico dei soci in ordine ai dividendi” (Sez. 5, Sentenza n. 9519 del 22/04/2009, Rv. 607815).

Il secondo motivo ne resta assorbito.

Si ritiene pertanto la sussistenza dei presupposti di cui all’art. 375 c.p.c., per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio e se ne propone l’accoglimento quanto al primo motivo”.

Il Collegio condivide la relazione depositata.

Va precisato comunque che nel caso di specie è del tutto mancante l’accertamento del (maggior) reddito societario, sicchè risulta comunque necessario che il giudice del merito in via incidentale si pronunci al riguardo.

In accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Piemonte anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 16 novembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2017

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