Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 146 del 08/01/2020

Cassazione civile sez. I, 08/01/2020, (ud. 02/10/2019, dep. 08/01/2020), n.146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMPANILE Pietro – Presidente –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6726/2015 proposto da:

R.S., in proprio e nella qualità di unico erede di

R.R. e di R.G. e quale coerede di Ru.Gi., nonchè

quale procuratore speciale di R.E. e R.F. in

proprio e quali coeredi di Ru.Gi. e di C.A.,

elettivamente domiciliato in Roma, Piazza Prati degli Strozzi n. 32,

presso lo studio dell’avvocato La Nigra Maurizio, rappresentato e

difeso dall’avvocato Mancuso Calogero, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

Opera Pia Boccone del Povero G. e M., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale

Angelico n. 78 presso lo studio dell’avvocato Ielo Antonio,

rappresentata e difesa dall’avvocato Panepinto Francesco, giusta

procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 129/2014 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 7 ottobre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

02/10/2019 dal cons. Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte di appello di Caltanissetta ha rigettato la domanda di G., R., Ru.Gi.Sa., E. e R.F., nonchè di C.A., rivolta ad ottenere la determinazione dell’indennità dovuta dall’Istituto Boccone del Povero, Mons. G. per l’espropriazione realizzata con decreto sindacale 31 maggio 1991, n. 608, di un terreno di loro proprietà ubicato tra le (OMISSIS) (in catasto al fg. (OMISSIS)) per la costruzione di una casa protetta per anziani, avendo dichiarato congrua l’indennità di espropriazione già corrisposta.

La predetta sentenza è stata cassata in sede di legittimità con sentenza n. 2787 del 2009, la quale ha rilevato la necessità di rivedere la valutazione del terreno in base al criterio del valore di mercato e di tenere conto che, in caso di utilizzo del metodo sintetico-comparativo, deve farsi riferimento non solo agli elementi materiali (posizione del terreno, consistenza morfologica ecc.), ma anche a quelli temporali e alla destinazione urbanistica della zona e, in caso di utilizzo del metodo analitico-ricostruttivo, alla densità volumetrica esprimibile in base all’indice di fabbricabilità del piano di zona nel quale il terreno è incluso.

All’esito del giudizio di rinvio la medesima Corte, con sentenza del 7 ottobre 2014, istruita la causa con una consulenza d’ufficio, ha determinato l’indennità di esproprio in Euro 167688,00 e di occupazione in Euro 31401,30.

Avverso questa sentenza R.S., in proprio e quale erede di R.R. e R.G. e quale coerede di Ru.Gi., nonchè procuratore speciale di R.E. e R.F., in proprio e quali coeredi di Ru.Gi. e C.A., ha proposto ricorso per cassazione, resistito dall’Opera Pia Boccone del Povero ” G. e M.”.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con un unico motivo il ricorrente denuncia omesso esame di fatti decisivi, imputando alla Corte di merito di non avere motivato le ragioni della mancata applicazione del criterio di stima sintetico-comparativo e dell’adesione acritica alle conclusioni del consulente d’ufficio.

Il motivo è inammissibile, risolvendosi in una generica critica di incensurabili apprezzamenti di fatto, allo scopo di sollecitare questa Corte a rivisitarli, avendo i giudici di merito spiegato le ragioni del criterio di stima analitico-ricostruttivo seguito, non ritenendo applicabile quello – pur astrattamente preferibile – sintetico comparativo, in considerazione della tipologia dell’immobile e della inadeguatezza degli atti indicati come termine di comparazione perchè risalenti nel tempo e privi di riscontri.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4200,00.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2020

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