Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 146 del 07/01/2013


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Civile Ord. Sez. U Num. 146 Anno 2013
Presidente: PREDEN ROBERTO
Relatore: CAPPABIANCA AURELIO

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 5021-2012 per regolamento di giurisdizione
proposto da:
TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE Di BOLOGNA con
ordinanza depositata il 21/02/2012 r.g. n. 1427/2011
2012

nella causa tra:

592

MAGONI MARCELLO,

MAGONI MARINA,

MAGONI MICHELE,

MELLONI MARIA, MAGONI MARTA;
– ricorrenti non costituitisi in questa fase –

Data pubblicazione: 07/01/2013

contro

PROVINCIA DI BOLOGNA, NUOVA TIRRENA S.P.A., FALLIMENTO
GE.CO.MAR. S.P.A., RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A.,
GE.CO.MAR. S.P.A., VIASTRADE S.R.L., ITALFERR S.P.A.;

resistenti non costituitisi in questa fase

consiglio del 04/12/2012 dal Consigliere Dott.. AURELIO
CAPPABIANCA;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore
Generale dott. Pierfelice PRATIS, il quale chiede che
la Corte, in camera d.t cosiglio, dichiari la
giurisdizione dell’AGO, con le conseguenze di legge.

udita la relazione della causa svolta nella camera di

R.G. 5021112

Premesso:
che Maria Melloni, Michele Magoni, Marcello
Magoni, Marina Magoni e Marta Magoni, proprietari di
terreni ed immobili, in San Giovanni in Persiceto,
dichiarati inagibili nel 2003 dal Comune per il

costruzione ad opera delle società Gecomar e Viastrade
di nuovo asse stradale, convennero innanzi al Tribunale
di Bologna per i danni, dopo aver espletato a.t.p., le
indicate società e la Provincia;
– che, con sentenza 30.6.2011, il Tribunale adito
declinò la giurisdizione in favore del Giudice
amministrativo, sul presupposto che si trattava di
danni da esercizio del potere pubblico e non da
attività materiale;
rilevato:
che,

con

ordinanza

21.2.2012,

il

successivamente investito della controversia

T.a.r.
ha

sollevato conflitto, ex artt. 11, coma 4, c.p.a. e
59, coma 3, 1. 69 del 2009, sull’assunto che si
trattava di danni da attività non provvedimentale
rapportabili a domanda ex art. 2043 c.c.;
che le parti del giudizio di merito non
risultano, in questa sede, costituite;

dissesto provocato dalle vibrazioni indotte dalla

R.G. 5021/12
osservato:
– che, con ordinanza n. 8036/11, le Sezioni Unite
di questa Corte – riscontrato che l’art. 59 della 1.
69/2009, nel configurare l’istituto della proposizione
d’ufficio del conflitto di giurisdizione, non detta

tale lacuna è colmabile, applicando, in via analogica,
la disciplina del conflitto di competenza di cui
all’art. 45 c.p.c. e, in particolare, quella di cui
all’art. 47, comma 4, c.p.c., che dispone che
l’ordinanza con cui viene richiesto il regolamento di
ufficio
d’ufficio

e disposta la rimessione del fascicolo
alla Cancelleria della Corte

se pronunciata fuori udienza,

deve

di

cassazione,

essere prima

comunicata alle parti, a cura del cancelliere del
medesimo giudice, ai

fini

della rituale instaurazione

del contraddittorio;
considerato:
– che – tanto premesso in linea di principio

e

rilevato che, in concreto, non emerge prova
dell’avvenuta comunicazione alle parti dell’ordinanza
predetta si rende necessario che, ai fini della
regolarizzazione del contraddittorio, sia richiesto, in
via preliminare, alla Segreteria del giudice
2

a quo di

specifiche regole procedurali – hanno affermato che

R.G. 5021/12
trasmettere

gli

atti

relativi

comunicazione alle parti,
dall’art. 134 c.p.c.,

all’avvenuta

nelle forme prescritte

del deposito dell’ordinanza che

ha sollevato il conflitto di giurisdizione ovvero di
provvedere alla comunicazione suddetta.

La Corte, a sezioni unite, rinvia la causa a nuovo
ruolo, mandando alla Cancelleria di richiedere alla
Segreteria del giudice a

quo di trasmettere gli atti

relativi all’avvenuta comunicazione alle parti del
deposito dell’ordinanza che ha sollevato il conflitto
di giurisdizione ovvero di provvedere a detta
comunicazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 4
dicembre 2012.

P.Q.M.

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