Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 146 del 05/01/2017

Cassazione civile, sez. II, 05/01/2017, (ud. 25/10/2016, dep.05/01/2017),  n. 146

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13322-2012 proposto da:

C.V., (OMISSIS), CA.FR., (OMISSIS),

C.A., (OMISSIS), C.P.A., (OMISSIS), elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA P. DA CORTONA 8, presso lo studio

dell’avvocato SALVATORE MILETO, rappresentati e difesi dall’avvocato

LUCA BRUNI;

– ricorrenti –

contro

D.C.S., T.V., T.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 258/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/03/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

25/10/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO ORICCHIO;

udito l’Avvocato BUONPANE Francesca con delega depositata in udienza

dell’Avvocato BRUNI Luca, difensore dei ricorrenti che si riporta

agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

CONSIDERATO IN FATTO

Con ricorso ex art. 1170 c.c. del 22 aprile 1996, proposto innanzi alla Pretura di Otranto, D.C.S., T.V. e T.S. deducevano di essere comproprietari di un’abitazione ubicata in (OMISSIS), confinante a ovest con il fabbricato di proprietà di Ca.Fr., C.A., C.V. e C.P.A..

Lamentavano che il piano terra dell’immobile di questi ultimi era stato realizzato, alcuni anni prima, in violazione delle distanze legali tra costruzioni di fondi finitimi. Rilevavano, inoltre, che nel (OMISSIS) i resistenti avevano intrapreso lavori di ristrutturazione del piano terra e di sopraelevazione di un ulteriore piano sullo stesso allineamento verticale del piano terra, sempre a distanza inferiore a quella legale. Tanto premesso, chiedevano la rimozione di tutte le opere realizzate al primo piano dell’edificio, poste a distanza inferiore a quella legale.

Ca.Fr., C.A., C.V. e C.P.A. resistevano alla domanda rilevando che la realizzazione del piano terra era avvenuta sul confine e in allineamento con la proprietà T. e che era stato il proprietario frontista ad aver realizzato il proprio corpo di fabbrica in modo irregolare e in violazione delle opzioni concesse al preveniente, avendo peraltro posizionato il proprio immobile in maniera obliqua.

La fase cautelale veniva istruita mediante ispezione dei luoghi e l’espletamento di una consulenza tecnica d’ufficio.

Con ordinanza resa in data 7 luglio 1997, il V.P.O. della Pretura di Otranto ordinava ai resistenti di eliminare le opere realizzate al primo piano dell’immobile in difformità dalle prescrizione del codice civile e di rispettare le distanze legali dal corpo di fabbrica di proprietà dei ricorrenti.

Avverso tale ordinanza Ca.Fr., C.A., C.V. e C.P.A. proponevano reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. che il Tribunale di Lecce rigettava, ritenendo operante il principio della prevenzione desumibile dal combinato disposto degli artt. 873 e 875 c.c..

Con atto di citazione del 5 agosto 1997, i ricorrenti instauravano il giudizio di merito dinanzi al Pretore di Otranto al fine di ottenere la convalida dell’ordinanza resa nella fase di cognizione ordinaria, con conseguente definitiva declaratoria d’illegittimità delle opere di sopraelevazione poste a distanza inferiore a quella legale.

All’esito di tale giudizio, nel corso del quale veniva espletata la prova testimoniale, il G.O.T. del Tribunale di Lecce, sezione distaccata di Maglie, con sentenza n. 15/2005 convalidava il provvedimento cautelare emesso dal Pretore di Otranto in data 7 luglio 1997 e dichiarava chè le opere realizzate da Ca.Fr., – C. Antonio, C.V. e C.P.A. al primo piano dell’edificio posto in Giurdignano alla via Chiesa erano state realizzate in violazione della distanza legale dal confine e, per l’effetto, dichiarava, che il comportamento tenuto dai convenuti aveva prodotto gravi turbative e molestia al pacifico possesso dell’abitazione di proprietà degli attori.

Con atto di citazione notificato in data 2 agosto 2005, Ca.Fr., C.A., C.P.A. e C.V. impugnavano la decisione di prime cure dinanzi alla Corte d’appello di Lecce.

Si costituivano ritualmente D.C.S. e T.V., in proprio e nella qualità di eredi di T.S., chiedendo il rigetto della domanda.

Con sentenza depositata il 28 marzo 2011, la Corte d’appello di Lecce rigettava il gravarne, confermando la pronuncia di primo grado e condannando gli appellanti al pagamento delle spese di lite.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello hanno proposto ricorso Ca.Fr., C.A., C.P.A. e C.V. sulla base di un unico motivo.

D.C.S. e T.V., pur regolarmente intimati, non si sono costituiti.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1.- Con l’unico complesso motivo del ricorso si deduce la violazione e falsa applicazione del principio della prevenzione, quale emergente dal combinato disposto degli artt. 873, 875, 877 c.c., nonchè la contraddittorietà e l’illogicità della decisione in riferimento alle opzioni concesse al prevenuto dagli art. 875 e 877 c.c..

Secondo i ricorrenti, in particolare, la Corte d’appello avrebbe perpetuato l’errore interpretativo in cui- è incorso il giudice di prime cure, ritenendo applicabile nella fattispecie il principio della prevenzione, nonostante che il caso oggetto del giudizio fosse connotato da indubbia peculiarità, alla luce di quanto accertato nel corso del giudizio. La singolare collocazione del muro di fabbrica, secondo quanto dedotto, impediva al prevenuto, in concreto, di avvalersi della facoltà di chiedere la comunione del muro e di costruire in aderenza. Da tale concreta pretermissione discenderebbe l’inapplicabilità del principio di prevenzione. Sul punto, la Corte d’appello sarebbe caduta in errore nel momento in cui ha ritenuto che l’andamento obliquo del fabbricato frontista consentisse comunque l’esercizio di una delle facoltà concesse al prevenuto.

Il motivo innanzi così riassunto non può essere accolto.

Le dedotte violazioni di legge sono del tutto insussistenti.

La giurisprudenza di questa Corte ha già avuto modo di pronunziarsi per fattispecie analoghe e relative alla peculiare ipotesi di realizzazione, da parte del preveniente, di costruzione realizzata in senso obliquo.

Al riguardo non può che richiamarsi il condiviso principio per cui “in tema di distanze fra costruzioni, in base al principio della prevenzione, è consentito a chi costruisce per primo di operare la scelta fra il costruire alla distanza legale e l’erigere la propria fabbrica fino ad occupare l’estremo limite del confine determinando così le modalità da seguire per chi costruisce dopo e permettergli, quindi, di avanzare la propria costruzione sino all’altrui edificio, a nulla rilevando, ove. non vi siano vincoli particolari, che debba spingere il proprio fabbricato fino a quello realizzato in senso obliquo. dal preveniente che abbia rispettato tutti i criteri di scelta” (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 16 febbraio 2007, n. 3638).

Tale principio in sostanza ed a ben vedere, sviluppava il medesimo principio, per converso, formulato da meno recente pronuncia (Cass. civ., Sez. Seconda, Sent. 1^ dicembre 2000, n. 15382), la quale ebbe già ad affermare che l’applicazione del principio della prevenzione, con ogni sua conseguenza (come in ipotesi), “incontra solo un limite laddove non sia data la possibilità di scelta” al prevenuto e ove, quindi, venga “del tutto elisa tale medesima possibilità”.

Poichè, nella concreta fattispecie in giudizio, nessuna preclusione risulta, nè è stata prospettata al riguardo, il motivo – per la parte in cui si allegano violazioni di legge – non è fondato.

Quanto alla pure promiscuamente denunciata carenza motivazionale essa si incentra in una impropria istanza di revisione delle congrue valutazioni in fatto del Giudice del merito e del suo convincimento (Cass. S.U. 25 ottobre 2013, n. 24148).

Il motivo, pertanto e nel suo complesso, va respinto.

2.- Il ricorso deve, dunque, essere rigettato.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 25 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 5 gennaio 2017

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