Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14599 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. I, 16/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

S.S. (o S.), con domicilio eletto in Roma,

via A. Catalani n. 4, presso l’Avv. Candida Russiello, rappresentato

e difeso dall’Avv. Ammendola Antonio, come da procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DELLA PROVINCIA DI NAPOLI;

– intimata –

per la cassazione del decreto del Giudice di pace di Napoli

depositato in data 21 maggio 2008.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 5 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.S. (o S.) ricorre per Cassazione avverso il decreto in epigrafe con il quale è stata respinta l’opposizione proposta avverso il decreto di espulsione emesso in data dal Prefetto di Napoli D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, ex art. 13.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese:

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il primo motivo è inammissibile per violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 6).

che commina detta sanzione per l’omessa “specifica indicazione …

dei documenti … sui quali il ricorso si fonda”. Poichè con detta censura si denuncia la violazione di legge consistente nell’avvenuta notificazione di una semplice copia del provvedimento prefettizio sarebbe stato necessaria non solo la produzione di tale atto (art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4) ma altresì l’indicazione del medesimo tra i documenti rilevanti per il giudizio posto che “Il tema di ricorso per cassazione, mentre prima della riforma ad opera del D.Lgs. n. 40 dei 2006 era sufficiente che dal testo del ricorso si evincessero con sufficiente chiarezza le questioni sottoposte al giudice di legittimità in relazione agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte dei gradi di merito, a seguito della riforma, il novellato art. 366 c.p.c., richiede la “specifica” indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, al fine di realizzare l’assoluta precisa delimitazione dei “thema decidendum”, attraverso la preclusione per il giudice di legittimità di esorbitare dall’ambito dei quesiti che gli vengono sottoposti e di porre a fondamento della sua decisione risultanze diverse da quelle emergenti dagli atti e dai documenti specificamente indicati dal ricorrente. Nè può ritenersi sufficiente la generica indicazione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso nella narrativa che precede la formulazione dei motivi (Cassazione civile, sez. un., 31 ottobre 2007, n. 23019).

Il secondo motivo è in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile.

E’ manifestamente infondato laddove deduce la nullità del provvedimento di espulsione emesso dal Prefetto in quanto allo stesso non avrebbe fatto seguito la notifica dei provvedimento di allontanamento emesso dal Questore dal momento che se il secondo provvedimento presuppone l’esistenza del primo non è certamente vero il contrario, posto che non si vede la ragione per cui la mancata adozione del provvedimento consequenziale di mera esecuzione dovrebbe produrre effetti sulla legittimità del provvedimento presupposto, essendo del tutto irrilevante sotto l’aspetto che qui interessa ogni questione attinente al profilo soggettivo dell’eventuale condotta di inottemperanza all’espulsione penalmente rilevante.

La manifesta infondatezza della censura esaminata assorbe quella relativa alla mancata traduzione dell’atto esecutivo, mentre per quanto attiene alla doglianza circa la mancata traduzione del provvedimento espulsivo non può che rilevarsi che il giudice ha osservato che la traduzione è stata effettuata nelle lingue veicolari e che comunque lo straniero ha dichiarato di preferire le comunicazioni in lingua italiana, circostanze queste che non sono state sottoposte a convincente censura.

Inammissibili sono invece le ulteriori censure che attengono alla motivazione del provvedimento impugnato in quanto la genericità dei quesiti che le corredano non consentono un univoco collegamento con la fattispecie processuale.

Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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