Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14599 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 16/06/2016, dep. 15/07/2016), n.14599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13445/2015 proposto da:

B.C., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ETTORE

ROLLI 24, presso lo studio dell’avvocato ARTURO SFORZA,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO CALVANI, giusta mandato

a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in Roma Via Dei Portoghesi n. 12

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ape legis;

– controricorrente –

AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE BARLVITA ANDRIA TRANI;

– intimata –

avverso la sentenza n. 2377/13/2014 della COMMISSIONI TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA del 27/06/2014, depositata il 21/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA IOFRIDA;

udito l’Avvocato Antonio Calvani difensore del ricorrente che si

riporta al ricorso.

Fatto

IN FATTO

B.C. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrare (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 2377/13/2014, depositata in data 21/11/2014, con la quale – in controversia concernente le riunite impugnazioni di quattro avvisi di accertamento, emessi per maggiore IRPIT dovuta in relazione agli anni dal 2005 al 2008, a seguito di rideterminazione sintetica del reddito, a sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, commi 4 e 5 e della correlata cartella di pagamento – e’ stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nel respingere il gravame del contribuente, hanno sostenuto che – a fronte di specifici elementi – indice di capacita’ contributiva (la disponibilita’ di un’autovettura Mercedes E-320 del valore di listino di Euro 56.800,00 e di altra autovettura, entrambe di proprieta’ del coniuge, risultato, tuttavia, non titolare di redditi, nonche’ la locazione di un immobile ad uso abitativo con il pagamento di un canone annuo di Euro 5.000,00), che avevano consentito all’Amministrazione finanziaria di applicare i coefficienti presuntivi per la determinazione del reddito imponibile, estendendo l’azione accertatrice al B., unico percettore di reddito nel nucleo familiare – il contribuente suddetto non aveva offerto valida prova contraria, dimostrando la provenienza dei flussi finanziari necessari per sostenere le spese correlate al canone di locazione ed alla manutenzione di due autovetture, con conseguente correttezza del procedimento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38 e successivi D.M. 10 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992.

A seguito di deposito di relazione ex art. 380 bis c.p.c., e’ stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Diritto

IN DIRITTO

1. Il primo motivo, con il quale il ricorrente deduce sia la nullita’ della sentenza, ex art. 360 c.p.c., n. 4, per difetto di motivazione della sentenza, non essendo stati indicati le norme di legge ed i principi di diritto applicati, sia l’omesso esame, ex art. 360 c.p.c., n. 5, di un fatto decisivo, oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5, e’ infondato, con riguardo all’error in procedendo lamentato, ed inammissibile, con riguardo al vizio motivazionale.

2. Secondo il costante insegnamento di questa Corte sussiste il vizio di nullita’ della sentenza per omessa motivazione, allorche’ essa sia priva dell’esposizione dei motivi in diritto sui quali e’ basata la decisione (Cass. 16581/2009; Cass. 18108/2010).

Le Sezioni Unite di questa Corte, premessa la piena operativita’ nel giudizio di cassazione in materia tributaria del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, hanno, di recente, affermato (Cass. 8053 e 8054/2014) che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione.

Pertanto, e’ denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in se’, purche’ il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (cfr. ord. 21257/2014). Ne consegue che, mentre l’omessa pronunzia continua a sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudicante, il quale manchi completamente perfino di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito, di accoglimento o di rigetto, invece indispensabile alla soluzione del caso concreto, il vizio motivazionale previsto dal nuovo testo del n. 5) dell’art. 360 c.p.c., presuppone che un esame della questione oggetto di doglianza vi sia pur sempre stato da parte del giudice di merito, ma che esso sia affetto dalla “totale pretermissione” di uno specifico fatto storico, oppure che si sia tradotto nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa, invece, qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza della motivazione”.

Nella specie, i giudici della C.T.R. hanno esplicitato le ragioni sulle quali essi fondano la decisione di rigetto del gravame dei contribuenti e di conferma della legittimita’ dell’operato dell’Ufficio, anche facendo richiamo alla normativa applicata nella fattispecie.

3. Il vizio motivazionale, nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, e’ inammissibile per mancata indicazione del fatto storico, decisivo ed oggetto di discussione tra le parti, il cui esame sarebbe stato omesso dai giudici della CTR. 4. La seconda censura, implicante violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e dell’art. 41 Carta dei diritti fondamentali infondata, a prescindere dai profili di inammissibilita’ per novita’ della questione, sollevata dalla controricorrente.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno invero affermato (Cass. 24823/2015) il seguente principio di diritto: “Differentemente dal diritto dell’Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all’Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l’invalidita’ dell’atto. Ne consegue che, in tema di tributi “non armonizzati”, l’obbligo dell’Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l’invalidita’ dell’atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito, mentre in tema di tributi “armonizzati”, avendo luogo la diretta applicazione del diritto dell’Unione, la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidita’ dell’atto, purche’, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealta’ processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalita’ di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali e’ stato predisposto”.

Le Sezioni Unite hanno evidenziato, appunto, come, nella normativa tributaria nazionale, in relazione ai tributi non armonizzati, non si rinviene alcuna disposizione espressa che sancisca in via generale l’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, al di fuori di precise disposizioni che tale contraddittorio prescrivono, peraltro a condizioni e con modalita’ ed effetti differenti, in rapporto a singole ben specifiche ipotesi, quale “D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 7 (come modificato dal D.L. n. 78 del 2010, art. 22, comma 1, convertito in L. n. 122 del 2010), in tema di accertamento sintetico”.

Nella specie, e’ pacifico che si verte in ipotesi di accertamento sintetico notificato, in relazione agli anni d’imposta 2005/2008, anteriormente all’entrata in vigore della modifica normativa di cui al D.L. n. 78 del 2010, convertito in L. n. 122 del 2010.

5. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso.

Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al rimborso delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.690,00, a titolo di compensi, oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da’ atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a solo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Cosi’ deciso in Roma, il 16 giugno 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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