Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14598 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. I, 16/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

SOLE PRODUCTION S.R.L., fallita, con domicilio eletto in Roma, via G.

Zanardelli n. 23, presso l’Avv. Soldini Patrizia che la rappresenta e

difende unitamente all’Avv. Cecilia Carrara, come da procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

nei confronti di:

CARRERE TELEVISION S.A., con domicilio eletto in Roma, p.le Clodio n.

22, presso l’Avv. Marconi Francesco che la rappresenta e difende come

da procura speciale in atti;

– resistente –

per l’impugnazione della sentenza del Tribunale di Roma n. 2783/2009

depositata in data 6 febbraio 2009.

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

giorno 5 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La ricorrente ha convenuto in giudizio avanti al Tribunale di Roma la società francese Carrere Television s.a. per sentirla condannare al risarcimento dei danni patiti in conseguenza dell’inadempimento dei contratti di coproduzione intercorsi tra le parti in data (OMISSIS) e (OMISSIS).

Si è costituita la convenuta eccependo l’inammissibilità o l’improcedibilita della domanda in considerazione dell’esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato estero e, in subordine, il difetto di giurisdizione del giudice adito.

Con la decisione impugnata il Tribunale di Roma ha dichiarato il difetto di giurisdizione “sussistendo la giurisdizione e la competenza del collegio arbitrale della camera di commercio internazionale di Lugano”.

Ha proposto regolamento di competenza il fallimento affidandosi a due motivi.

Resiste l’intimata con memoria.

E’ stata ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del giudizio ai sensi dell’art. 375 c.p.c. ed a tal fine è stata redatta la relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La resistente ha eccepito l’improcedibilità del ricorso per omesso deposito del biglietto di cancelleria relativo alla comunicazione dell’avvenuto deposito della sentenza impugnata.

L’eccezione è fondata in quanto è principio affermato dalla Corte quello secondo cui “In tema di ricorso per regolamento di competenza, qualora il ricorrente alleghi che la sentenza gli è stata comunicata in una certa data, l’obbligo del deposito, da parte dello stesso ricorrente, unitamente alla copia autentica della sentenza impugnata, del biglietto di cancelleria da cui desumere la tempestività della proposizione dell’istanza di regolamento (obbligo fissato, a pena di improcedibilità, dal combinato disposto dell’art. 47 cod. proc. civ. e dell’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, e posto a tutela dell’esigenza pubblicistica della verifica della tempestività dell’esercizio del diritto di impugnazione) può essere soddisfatto o mediante il deposito del predetto documento contestualmente a quello del ricorso per cassazione (come previsto, per l’appunto, dal citato art. 369, comma 2) oppure attraverso le modalità previste dall’art. 372 cod. proc. civ., comma 2 (deposito e notifica mediante elenco alle altre parti), purchè nel termine fissato dal primo comma dello stesso art. 369 cod. proc. civ.; deve, invece, escludersi ogni rilievo dell’eventuale non contestazione in ordine alla tempestività del ricorso da parte del controricorrente ovvero del reperimento dei predetti documenti nel fascicolo d’ufficio o della controparte da cui risulti tale tempestività (Sez. U, Ordinanza n. 9004 del 16/04/2009) e dall’esame del fascicolo cui la Corte può procedere trattandosi di questione processuale che attiene alla procedibilità non risulta depositato dal ricorrente il biglietto di cancelleria da cui desumere la data dell’avvenuta comunicazione dell’intervenuto deposito della sentenza impugnata e quindi la tempestività del ricorso. Le spese seguono la soccombenza.

PQM

La Corte dichiara improcedibile il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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