Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14598 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. III, 09/07/2020, (ud. 26/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente –

Dott. RUBINO Lina – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

Dott. D’ARRIGO Cosimo – Consigliere –

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 27176/2017 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, (OMISSIS), in persona del Ministro pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

C.M., AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 2244/2017 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 24/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

26/02/2020 dal Consigliere Dott. PAOLO PORRECA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SOLDI Anna Maria, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che:

C.M. si opponeva a una cartella di pagamento emessa nei suoi confronti per spese di giustizia e pene pecuniarie correlate a una sentenza pronunciata dal giudice penale e divenuta irrevocabile, deducendo, per quanto qui ancora rileva, l’erronea applicazione della solidarietà con gli altri imputati, l’attribuzione di importi non inerenti al reato addebitato, la mancanza di specificazione dei conteggi e della conseguente suddivisione del richiesto;

si costituiva il Ministero della giustizia controdeducendo l’incompetenza funzionale del giudice civile contestandosi il perimetro operativo della sentenza del giudice penale, e nel merito l’infondatezza della domanda evincibile dalla documentazione prodotta quale prevista dal testo unico per le spese di giustizia;

il Tribunale rigettava la domanda con sentenza impugnata dell’ente creditore e del concessionario per la riscossione Equitalia Nord, s.p.a., che opponeva il proprio difetto di legittimazione passiva discutendosi solo del merito della pretesa creditoria;

la Corte di appello disattendeva complessivamente il gravame osservando che sussisteva la competenza del giudice civile, dibattendosi dell’esattezza dei conteggi e al contempo della riferibilità delle spese al reato oggetto della sentenza penale, ed essendosi limitato, il Ministero, a richiamare nel resto la documentazione prodotta senza argomentare e dimostrare specificatamente, in base alla stessa, la contestata pertinenza delle spese a carico del condannato, originario opponente;

avverso questa decisione ricorre per cassazione il Ministero della giustizia articolando due motivi corredati da memoria.

Rilevato che:

con primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 535, c.p.p., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 2, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di rilevare che con l’opposizione era stata contestata l’imputazione delle somme in ragione del reato ascritto tanto quanto il rapporto di connessione oggettiva tra i reati che giustificava l’obbligazione solidale degli imputati, con ciò pretendendosi d’incidere sul perimetro stesso della sentenza penale, con conseguente competenza funzionale del giudice della relativa esecuzione e non di quello civile;

con il secondo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. e del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 280, poichè la Corte di appello avrebbe errato mancando di constatare che, risultando dalla sentenza penale la connessione tra reati, le spese poste a carico dell’opponente sarebbero state la quota di quelle comuni derivanti, in particolare, dall’attività d’intercettazione finalizzata a reperire le fonti di prova degli addebiti, il tutto come attestato dal foglio delle notizie ritualmente formato per il recupero delle suddette spese, fidefacente e oggetto, al contempo, di richiesta di prova testimoniale laddove si fossero ritenuti necessari chiarimenti;

Rilevato che:

la notifica all’Agenzia delle entrate riscossione, successore universale del precedente concessionario per l’esazione, risulta effettuata al procuratore già costituito per quest’ultimo, ma l’ordine di rinnovo della notificazione non dev’essere disposto dando attuazione al principio di ragionevole durata del processo, atteso l’esito dello scrutinio del ricorso (cfr., ad es., Cass., 17/06/2019, n. 16141);

il primo motivo è infondato;

la Corte di appello, pur dando atto (pag. 5) che, come riportato in ricorso (da pag. 2), uno dei motivi di opposizione attaccava l’affermata solidarietà con gli altri imputati, a fronte dell’obbligazione passiva per spese di giustizia, ha in realtà interpretato ed esaminato la domanda quale diretta non a contestare la portata del titolo, in alcun punto, nemmeno questo, bensì “l’inerenza delle stesse” spese “al reato per il quale” l’opponente era stato “condannato”, e, in questa cornice, a contestare l’inintellegibilità di “quali spese gli fossero state effettivamente addebitate” (cfr. sempre a pag. 5, terzultimo capoverso);

ora, questa Corte (Cass., 30/01/2019, n. 2553, pagg. 9-10, e succ. conf.) ha chiarito che se, per un verso, l’impugnazione di cartelle di pagamento relative a spese di giustizia rientra nella giurisdizione ordinaria non vertendosi in tema di tributi (cfr., ad es., Cass., Sez. U., 31/07/2017, n. 18979); per altro verso, quanto al riparto con la cognizione del giudice penale, quando siano sottesi provvedimenti adottati da questo, al giudice civile spetta la contestazione che non metta in discussione la sussistenza e la portata della statuizione in sè dell’omologo penale (v. da Cass., Sez. U. penali, 12/01/2012 n. 491);

le contestazioni riservate alla cognizione del giudice civile “possono a loro volta riguardare o aspetti squisitamente contabili o la riconducibilità di talune voci al perimetro di applicabilità della condanna. In relazione a questa seconda ipotesi occorre chiarire che l’intervento del giudice civile dell’opposizione presuppone che non vi siano dubbi sulla definizione del detto perimetro e si verta, quindi, solo sul concreto rispetto di esso in sede di quantificazione. E’ evidente infatti che, ove si discuta della reale definizione del perimetro e, quindi, della portata della stessa statuizione penale, la questione non può che appartenere alla cognizione del giudice dell’esecuzione penale” (Cass., Sez. U. penali, n. 491 del 2012, cit.);

nella fattispecie la Corte di appello, come visto, ha affermato di scrutinare la domanda – quale ricostruita con giudizio suo proprio, neppure sindacato sull’unico piano motivazionale possibile in questa sede (Cass., 03/12/2019, n. 31546) – nei limiti della critica all’intellegibilità dell’addebito di spese quanto alla ricostruzione degli importi addebitati (“i.e.” com’è stata conteggiata la somma versata in cartella), e alla verifica di pertinenza di quelli rispetto all’addebito cristallizzato nella statuizione penale, in alcun modo o punto sindacata (“i.e.” quale l’inerenza al reato ascritto delle somme pretese): così facendo, al di là dell’esito di quel giudizio di merito, si è mantenuto nel perimetro riservato al giudice civile (conformemente alla ribadita giurisprudenza penale evocata in memoria dalla difesa erariale: Cass. pen., 15/03/2019, n. 31843);

il secondo motivo è in parte inammissibile, in parte infondato;

la difesa erariale afferma che:

a) la sentenza penale indica la connessione tra “i capi d’imputazione”;

b) le spese oggetto di cartella erano in specie quelle per intercettazioni finalizzate a reperire fonti di prova dei reati contestati;

c) la posizione dell’opponente non era scindibile rispetto a quella degli altri imputati come risultante anche dalla prodotta nota del pubblico ministero;

ora:

– la sentenza sub a) non è riportata nel contenuto rilevante, non è prodotta in allegato al ricorso e non si indica dove reperirla negli atti del giudizio di merito, con ciò violando l’art. 366 c.p.c., n. 6 (Cass., 20/11/2017, n. 27475);

– l’affermazione sub b) non si indica quando e come fatta nel giudizio di merito, attenendo proprio alla carenza esplicativa rilevata dalla Corte di appello (pag. 6, terzo capoverso);

– il documento sub c) non è riportato nel suo proprio contenuto, non è allegato al ricorso, non si indica quando sia stato prodotto e dove sia reperibile negli atti del giudizio di merito;

ciò posto, la censura è per il resto infondata nel merito poichè

ò l’opponente, attore del giudizio di opposizione all’esecuzione (Cass., 28/06/2019, n. 17441), ha dedotto, come detto e secondo quanto ricostruito dal giudice di merito, la non intellegibilità della quantificazione delle spese oggetto di cartella e la mancata evidenza, dalla stessa, della loro pertinenza; a queste asserzioni corrisponde una verifica da esperire sulla cartella medesima e operata dalla Corte di appello in senso favorevole alle allegazioni dell’opponente (pag. 5, quinto capoverso, secondo periodo, della sentenza gravata);

il Ministero afferma di aver invece dimostrato la correttezza dei conteggi e la riferibilità delle somme attraverso il foglio delle notizie di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 280, prodotto nel giudizio di opposizione, ad esplicazione, quindi, della cartella;

tale documento è certamente idoneo allo scopo in parola, secondo quanto previsto dalla norma appena evocata, ma sul punto la Corte territoriale ha rilevato che la difesa erariale non aveva spiegato da quali specifici elementi del foglio delle notizie avrebbe dovuto desumersi ciò che allegava la parte, in ciò consistendo il difetto del “profilo argomentativo” (pag. 5, terzo capoverso, della sentenza impugnata);

in altri termini la difesa erariale si era limitata a rimandare genericamente alla complessiva documentazione riversata nell’incarto processuale, articolando in aggiunta una prova per testi “laddove fossero stati necessari delucidazioni e chiarimenti” (pag. 8, specie ultimo capoverso, del ricorso);

ma per un verso non viene riportato il tenore della prova per testi articolata, per altro verso non si supera il rilievo di carenza del momento assertivo che avrebbe reso in tesi sufficiente la dirimente produzione documentale;

ne consegue che non vi è violazione del riparto dell’onere probatorio quale ipotizzato dalla censura, che si risolve in un inammissibile tentativo di riaprire la lettura istruttoria;

non deve disporsi sulle spese stante la mancata difesa di parte intimata.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Si dà atto che il presente provvedimento è sottoscritto dall’estensore e dal consigliere anziano del Collegio in luogo del Presidente, per impedimento di quest’ultimo, ai sensi del D.P.C.M. 8 marzo 2020, art. 1, comma 1, lett. a), (Decreto del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione n. 40 del 18-19/03/2020).

Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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