Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14597 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. II, 26/05/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 26/05/2021), n.14597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 2172-2016 proposto da:

S.S., R.P., B.A., e

V.M., rappresentati e difesi dall’avv. RENATO CHIESA, e domiciliato

presso la cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrenti –

contro

PREFETTURA CAGLIARI, in persona del Prefetto pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1585/2015 del TRIBUNALE di CAGLIARI,

depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

11/02/2021 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con separati ricorsi in data 2.11.2010 e 11.11.2010 i ricorrenti proponevano opposizione al Prefetto di Cagliari avverso distinti verbali di contravvenzione al codice della strada, elevati per violazione del limite di velocità accertate a mezzo di apparecchiatura “autovelox”. Ambedue i ricorsi venivano rigettati, con ordinanze rispettivamente del 10.5.2010 e del 18.5.2010.

Con ricorso ex art. 205 C.d.S. le due predette ordinanze venivano impugnate innanzi il Giudice di Pace di Cagliari per vari motivi, tra i quali -per quanto qui ancora rileva- la mancata taratura periodica degli apparati di rilevamento della velocità a distanza. Con sentenza n. 397/2012 il Giudice di Pace rigettava il ricorso compensando le spese del grado.

Interponevano appello avverso detta decisione gli odierni ricorrenti e si costituiva in seconde cure, per resistere al gravame, la Prefettura di Cagliari. Con la sentenza oggi impugnata, n. 1585/2015, il Tribunale di Cagliari rigettava l’appello, condannando gli appellanti alle spese del grado.

Propongono ricorso per la cassazione di detta sentenza S.S., R.P., B.A. e V.M., affidandosi a tre motivi.

Il ricorso, originariamente chiamato all’adunanza in camera di consiglio dell’11.9.2019, in prossimità della quale i ricorrenti avevano depositato memoria, è stato rinviato a nuovo ruolo con ordine di rinnovazione della notificazione del ricorso all’Avvocatura Generale dello Stato. L’adempimento è stato eseguito, a mezzo posta elettronica certificata, in data 11.11.2019.

In prossimità dell’odierna adunanza camerale i ricorrenti hanno depositato ulteriore memoria, con la quale hanno dichiarato di rinunciare ai primi due motivi di ricorso, insistendo per l’accoglimento del terzo.

La Prefettura di Cagliari, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il primo ed il secondo motivo di ricorso sono stati rinunciati dai ricorrenti, con la memoria depositata il 2.2.2021. Di conseguenza, essi vanno dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.

Con il terzo motivo di ricorso, per l’accoglimento del quale i ricorrenti hanno insistito, concerne la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6 e art. 142, comma 6; del D.M. Infrastrutture n. 47177 del 2008, artt. 1 e 5; della L. n. 273 del 1991; delle disposizioni comunitarie UNI EN 10012 e 30012; nonchè la questione di legittimità costituzionale del già citato D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6. Ad avviso dei ricorrenti la Prefettura avrebbe dovuto dimostrare, a seguito della contestazione da essi sollevata, l’intervenuta taratura periodica dell’apparecchio utilizzato per la rilevazione della velocità a distanza dei veicoli, in ottemperanza al dictum della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 18.6.2015. In assenza di detta prova, non era possibile -sempre ad avviso dei ricorrenti – riporre alcun affidamento sull’effettiva funzionalità dell’apparato.

La censura è fondata.

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale del D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 45, comma 6, nella parte in cui detta disposizione non prevede che le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni ai limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura, questa Corte ha avuto modo di affermare che “… tutte le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro corretto funzionamento, non essendone consentita la dimostrazione od attestazione con altri mezzi quali le certificazioni di omologazione e conformità” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9645 del 11/05/2016, Rv. 639922; cfr. anche Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 18022 del 09/07/2018, non massimata; nonchè Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1608 del 26/01/2021, non massimata, la quale distingue tra apparati soggetti alla verifica periodica già prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 113 del 2015, e strumenti “destinati ad essere impiegati esclusivamente con la presenza o sotto il controllo di un operatore della polizia stradale”, per i quali invece detta verifica non era prescritta, prima della sopra richiamata sentenza).

Inoltre, questa Corte ha ritenuto che “in caso di contestazioni circa l’affidabilità dell’apparecchio il giudice è tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 533 del 11/01/2018, Rv. 647218; conf. Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 23953 del 29/10/2020, non massimata).

La prova dell’esecuzione delle verifiche sulla funzionalità ed affidabilità dell’apparecchio non è ricavabile dal verbale di contravvenzione, il quale “… non riveste fede privilegiata -e quindi non fa fede fino a querela di falso- in ordine all’attestazione, frutto di mera percezione sensoriale, degli agenti circa il corretto funzionamento dell’apparecchiatura, allorchè e nell’istante in cui l’eccesso di velocità è rilevato” (Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 32369 del 13/12/2018, Rv. 652162).

I richiamati principi, validi “… a prescindere dal fatto che l’apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 10463 del 03/06/2020, Rv. 657796) pongono a carico della Pubblica Amministrazione, in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, la prova positiva dell’omologazione iniziale e della taratura periodica dello strumento. In presenza di detti elementi, di per sè sufficienti a dimostrare il corretto funzionamento dell’apparato di rilevazione della velocità – circostanza, quest’ultima, che costituisce elemento essenziale costitutivo della fattispecie sanzionatoria – spetta alla parte sanzionata l’onere della prova contraria (Cass. Sez. 2, Ordinanza n. 29093 del 18/12/2020, non massimata; anche Cass. Sez. 6-2, Ordinanza n. 3538 dell’11/02/2021, non massimata, che ha confermato la sufficienza della produzione del certificato di taratura periodica, da parte della P.A., al fine di dimostrare la corretta verifica del funzionamento dell’apparato).

Da quanto precede deriva l’accoglimento del terzo motivo in esame, previa la declaratoria di inammissibilità dei primi due, per intervenuta rinuncia del ricorrente. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alla censura accolta, e la causa rinviata al Tribunale di Cagliari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibili i primi due motivi di ricorso, accoglie il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, in relazione alla censura accolta, al Tribunale di Cagliari, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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