Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14597 del 16/06/2010
Cassazione civile sez. I, 16/06/2010, (ud. 05/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14597
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
EMMEPIGAS LA LECCESE GAS s.r.l., con domicilio eletto in Roma, corso
del Rinascimento n. 11, presso l’Avv. Pellegrino Giovanni che la
rappresenta e difende come da procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
COMUNE DI LECCE;
– intimato –
per l’impugnazione della sentenza della Corte d’appello di Lecce n.
77/09 depositata in data 12 febbraio 2009.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 5 maggio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Emmepigas La Leccese s.r.l. ha convenuto in giudizio avanti la corte d’appello di Lecce il Comune di Lecce chiedendo la determinazione dell’indennizzo spettante in conseguenza dell’adozione e reiterazione di vincoli urbanistici sostanzialmente espropriativi incidenti sul vasto complesso produttivo di sua proprietà, definitivamente deliberati con provvedimento della giunta Regionale n. 106/2002.
Costituendosi l’Amministrazione comunale eccepiva in via preliminare l’incompetenza del giudice adito in quanto la deliberazione dei vincoli era anteriore all’entrata in vigore del D.P.R. n. 327 del 2001 (fissata al 30 giugno 2003) a mente del cui art 57 le norme del testo unico sulle espropriazioni non erano applicabili ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, fosse intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza, con la conseguenza che la competenza non sarebbe spettata alla Corte d’appello ma, in conformità con la previgente disciplina, al Tribunale.
La Corte territoriale ha accolto l’eccezione declinando la propria competenza in favore del tribunale e la sentenza è stata gravata con regolamento di competenza illustrato con memoria.
L’Amministrazione comunale non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
La questione oggetto del ricorso è già stata risolta da questa Corte nel senso che “La competenza a conoscere delle controversie concernenti il riconoscimento del diritto all’indennizzo per reiterazione di vincoli di inedificabilità assoluta sostanzialmente espropriativi, nella ricorrenza dei presupposti indicati dalla Corte cost. n. 179 del 1999, appartiene al tribunale e non alla Corte d’appello, come previsto dal D.P.R. n. 327 del 2001, art. 39, quando gli atti di rinnovo del vincolo espropriativo sono anteriori al 30 giugno 2003, data di entrata in vigore del decreto citato (Cassazione civile, sez. 1^, 26 gennaio 2007, n. 1741).
Di ciò è ben consapevole la ricorrente la cui argomentazioni, tuttavia non appaiono idonee ad indurre il Collegio ad un mutamento d’indirizzo in quanto la lettura proposta, secondo cui la norma transitoria di cui al D.P.R. n. 327 del 2001, art. 57, comma 1, a mente della quale “Le disposizioni del presente testo unico non si applicano ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore dello stesso decreto, sia intervenuta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza. In tal caso continuano ad applicarsi tutte le normative vigenti a tale data” dovrebbe essere interpretata nel senso di limitare l’applicazione della previgente normativa ai procedimenti espropriativi già pervenuti alla dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità, senza incidere invece sulla competenza in ordine alla domanda indennitaria, urta contro la chiara formulazione della norma (quale risultante dalle modifiche introdotte con il D.Lgs. n. 302 del 2002) che in relazione ai procedimenti già pervenuti al richiamato stato dispone l’applicabilità di “tutte” le normative previgenti (e quindi anche delle norme in tema di organo giudiziario competente) con un evidente intento semplificatorio rispetto alla precedente formulazione “(Le disposizioni del presente testo unico si applicano anche se è stato già apposto su un bene un vincolo preordinato all’esproprio, ovvero se già vi è stata la dichiarazione di pubblica utilità dell’opera, per le fasi procedimentali non ancora concluse”) che poteva creare problemi applicativi in presenza di successione di norme susseguitesi nel tempo regolanti lo stesso procedimento.
Nè vale il rilievo secondo cui la parte sostanziale dell’originario disposto dell’art. 57, che rendeva applicabile anche ai procedimenti in corso il disposto dell’art. 39 circa il diritto ad un’indennità commisurata al danno effettivamente subito in capo al proprietario del bene colpito da un vincolo sostanzialmente espropriativo sarebbe rimasta invariata anche dopo la modifica della citata norma transitoria e che tale effetto dovrebbe quindi riconoscersi anche alla parte processuale sulla competenza del giudice dell’indennizzo, da individuarsi in relazione al norma vigente al momento dell’instaurazione del giudizio, in presenza di una disposizione non esplicitamente abrogatrice della precedente in quanto, in realtà, il richiamato perdurante effetto sostanziale non è frutto della scelta, che si assume implicita, dell’applicabilità immediata della nuova disciplina anche alle espropriazioni in corso ad eccezione della parte strettamente afferente alle regole procedimentali dell’iter amministrativo ma ineludibile conseguenza della pronuncia della Corte costituzionale (sentenza n. 179/1999) in base alla quale il giudice competente sulla richiesta di indennizzo, una volta accertato che i vincoli imposti in materia urbanistica abbiano carattere espropriativo nei sensi suindicati, può ricavare dall’ordinamento le regole per la liquidazione di obbligazioni indennitarie, nella specie come obbligazioni di ristoro del pregiudizio subito dalla rinnovazione o dal protrarsi del vincolo.
Il ricorso deve dunque essere rigettato. Non si deve provvedere in ordine alle spese stante l’assenza di attività difensiva da parte dell’intimata Amministrazione.
PQM
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 5 maggio 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010