Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14597 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14592/2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

B.P.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 785/1/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di FIRENZE del 6/5/2013, depositata il 14/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Toscana, con sentenza n. 785/01/14, depositata il 14 aprile 2014, accolse l’appello proposto dal contribuente sig. B.P. avverso la sentenza della CTP di Massa Carrara, che aveva rigettato il ricorso dallo stesso B. proposto avverso il provvedimento di diniego sull’istanza di rimborso della meta’ delle ritenute Irpef operata dal sostituto d’imposta sulle somme percepite a titolo d’incentivo all’esodo, in occasione della cessazione del suo rapporto di lavoro.

Nell’accogliere l’appello del contribuente, la CTR ritenne applicabile in materia i principi in tema di overruling, che avrebbero legittimato la proposizione della domanda, pacificamente proposta oltre il termine di 48 mesi, del D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 38, dalla data in cui la ritenuta era stata operata. Solo con l’ordinanza dalla Corte di giustizia dell’Unione europea pubblicata in data 16 gennaio 2008, infatti, era stato definitivamente chiarito – dopo la prima decisione del 21 luglio 2005 in causa C- 207/2004 – che la discriminazione della norma che prevedeva il dimezzamento dell’aliquota di tassazione dell’incentivo per le sole donne che avessero un’eta’ compresa tra i 50 ed i 55 anni, esigeva, prima dell’adozione da parte del legislatore delle misure atte a ripristinare la parita’ di trattamento, che il giudice nazionale dovesse applicare ai componenti della categoria sfavorita lo stesso regime riservato alle persone dell’altra categoria. Cio’ giustificava quindi, secondo la CTR, nel quadro della tutela dell’affidamento incolpevole del contribuente, la posposizione della decorrenza del termine di decadenza dell’istanza di rimborso alla data di pubblicazione (16 gennaio 2008) dell’ultima ordinanza resa in materia dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

Avverso detta pronuncia l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, il secondo dei quali subordinatamente proposto, mentre l’intimato non ha svolto difese.

A conforto del primo motivo, con il quale ha dedotto la violazione del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 19, comma 4 – bis e del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, la ricorrente Agenzia delle Entrate ha richiamato l’arresto delle Sezioni Unite di questa Corte n. 13676 del 16 giugno 2014, che ha affermato, con specifico riferimento alla questione qui oggetto di causa, l’inapplicabilita’ in materia dei principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di overruling quanto all’interpretazione di norme processuali, dovendosi ritenere prevalente un’esigenza di certezza delle situazioni giuridiche, tanto piu’ cogente nella materia delle entrate tributarie, che resterebbe vulnerata, attesa la sostanziale protrazione a tempo indeterminato dei relativi rapporti, da cio’ derivando l’ulteriore conseguenza che il termine decadenziale di cui del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, decorrente, per quanto qui rileva, dalla data in cui la ritenuta e’ stata operata, e’ operante anche nel caso in cui l’imposta sia stata pagata sulla base di norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell’Unione europea da una sentenza della Corte di giustizia, atteso che l’efficacia retroattiva di detta pronuncia incontra il limite dei rapporti esauriti, ricorrente anche quando sia maturata una causa di prescrizione o decadenza, trattandosi di istituti posti a presidio del principio della certezza del diritto e delle situazioni giuridiche.

A tali principi, ribaditi dalla successiva giurisprudenza di questa Corte (cfr. anche Cass. sez. 6-5, 27 novembre 2014, n. 25268; Cass. sez. 6-5, ord. 20 aprile 2016, n. 10291), va assicurata ulteriore continuita’.

La sentenza impugnata, che si e’ discostata da tali principi, va, pertanto, cassata in accoglimento del primo motivo, assorbito il secondo.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la controversia puo’ essere decisa, ex art. 384 c.p.c., nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo del contribuente.

La sopravvenienza della succitata decisione delle Sezioni Unite di questa Corte alla decisione del giudice tributario d’appello in questa sede impugnata induce a compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado di merito ed a dichiarare non ripetibili quelle del presente giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al primo motivo, assorbito il secondo.

Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, rigetta l’originario ricorso del contribuente.

Compensa tra le parti le spese del doppio grado di merito e dichiara non ripetibili le spese del presente giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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