Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14597 del 13/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 14597 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: SAMBITO MARIA GIOVANNA C.

SENTENZA

sul ricorso 27898-2008 proposto da:
MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI, in
persona del Ministro pro tempore, domiciliato in
ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

Data pubblicazione: 13/07/2015

GENERALE DELLO STATO, che Io rappresenta e difende
ope legis;
– ricorrente –

2015
1045

contro

VERRATTI FIORELLA, NASO RAIMONDO, NASO FABRIZIA;
– intimati –

1

avverso la sentenza n.

117/2008 della CORTE

D’APPELLO di REGGIO CALABRIA,

depositata il

15/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 04/06/2015 dal Consigliere

udito,

per il ricorrente,

l’Avvocato ROBERTA

TORTORA che si riporta al ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MAURIZIO VELARDI che ha concluso per
l’inammissibilità, in subordine rigetto del
ricorso.

Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 15.4.2008, la Corte d’Appello di Reggio

dovuta dal Ministero dei Beni Culturali ed Ambientali a Fiorella
Verratti, Raimondo Naso e Fabrizia Naso per l’espropriazione di
un fondo, sito a Rosarno e sottoposto a vincolo archeologico,
nella somma di E 802.669,30, ex art. 5 bis co 4 della L n. 359 del
1992, escludendo la natura edificatoria dell’area e moltiplicando
il valore agricolo tabellare per il coefficiente di 2.5, sul
presupposto che la stessa ricadeva nel territorio di un comune
entro i 100.000 abitanti.
Per la cassazione della sentenza, ricorre il Ministero
espropriante con un mezzo. Gli intimati non hanno svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre rilevare che, a richiesta degli espropriati, la
sentenza impugnata è stata notificata il 21.8.2008 ed in tale atto le
parti hanno eletto domicilio presso l’Avv. Maria Leonardo, Via
Tommaso Campanella 46, di Reggio Calabria. 2. Il ricorso per
cassazione dell’Amministrazione è stato, poi, consegnato il
14.11.2008 all’Ufficiale giudiziario per la notifica -a mezzo del
servizio postale- nel domicilio eletto risultante dall’intestazione
della sentenza presso lo studio dell’Avv. Pasquale Leonardo -Via
Tommaso Campanella 46, di Reggio Calabria- che rappresentava
e difendeva gli intimati unitamente e disgiuntamente all’Avv.

i

Calabria, adita in opposizione alla stima, determinò l’indennità

Raimondo Scuteri. Il piego, però, non è stato consegnato per la
morte dell’Avvocato domiciliatario, ed il procedimento
notificatorio è stato tempestivamente ripreso dal Ministero, che

come rappresentati dall’Avv. Scuteri, nel menzionato domicilio
eletto, presso l’Avv. Maria Leonardo.
3. Ritiene la Corte che, ancorchè indirizzata a diverso
professionista -l’Avv. Pasquale Leonardo, risultato deceduto,
invece che l’Avv. Maria Leonardo- il ricorso è tempestivQ/ in
riferimento alla sua prima consegna all’Ufficiale giudiziario e
data la tempestiva ripresa del procedimento notificatorio ad opera
del ricorrente, tenuto conto che nello studio dell’Avvocato
deceduto operava un altro professionista, che ne ha continuato
l’attività, e che in questo caso lo studio dell’avvocato va
considerato alla stregua di un ufficio e l’elezione di domicilio
effettuata con riferimento all’organizzazione in sé, dovendosi
quindi ritenere esistente il collegamento tra il destinatario della
notifica e il luogo e le persone alle quali la copia dell’atto è stata
originariamente indirizzata (cfr. Cass. n. 58 del 2010; n. 9543 del
2010; n. 12478 del 2013).
4. Col proposto ricorso, l’Amministrazione deduce la
violazione dell’art. 5 bis, co 3 e 4, della L. n. 359 del 1992 e 16
della L. n. 865 del 1971 e chiede alla Corte di affermare il
principio secondo cui l’indennità dovuta agli espropriati va
commisurata in base al valore agricolo medio correlato alla

2

ha provveduto a notificare il 18.12.2008 il ricorso agli intimati,

cultura più redditizia, con esclusione dei criteri di cui ai commi 5,
6 e 7 dell’art. 16, relativi ai terreni edificatori e dichiarati
incostituzionali con sentenza della Corte Cost. n. 5 del 1980.

parametro normativo invocato è stato espunto dall’ordinamento,
per effetto della sentenza della Corte Cost. n. 181 del 2011, che,
dopo aver richiamato le proprie precedenti sentenze n. 348 e 349
del 2007, con cui era stata, rispettivamente, dichiarata
l’illegittimità costituzionale dell’art. 5- bis della L n. 359 del
1992, e dell’art. 3, co 65, della L. n. 662 del 1996, che ha
introdotto il comma 7- bis al menzionato art. 5- bis, in materia di
d’indennità di espropriazione e di risarcimento del danno da
occupazione acquisitiva in riferimento a terreni aventi vocazione
edificatoria, ha rilevato che il criterio del valore tabellare,
previsto per i suoli agricoli e per qulli non aventi vocazione
edificatoria, prescinde dall’area oggetto del procedimento
espropriativo, ignorando ogni dato valutativo inerente ai requisiti
specifici del bene, e perciò ha carattere astratto, ed elude il
“ragionevole legale” col valore di mercato del bene occupato,
prescritto dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo” e
coerente col serio ristoro richiesto dall’art 42 Cost. Anche per i
suoli agricoli e quelli non edificatori il sistema indennitario è,
ormai, agganciato al valore venale del bene.
7. Essendo stata impugnata la regola di diritto applicata nella
determinazione dell’indennità di espropriazione cade, in

3

5. La sentenza va cassata per le seguenti considerazioni. 6. Il

conseguenza la quantificazione della stessa, con rinvio per la
relativa determinazione ad altra sezione della Corte d’Appello di
Reggio Calabria, che provvederà a determinarla sulla scorta della
27521 del 2011; n. 10102 del 2008; n. 18219 del 2006 ) e
liquiderà, anche, le spese del presente giudizio di legittimità.
PQM
La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia, anche le spese,
ad altra sezione della Corte d’Appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 4 giugno 2015.

sua natura non edifidatoria (cfr. Cass. n. 10785 del 2014; n.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA