Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14597 del 12/06/2017
Cassazione civile, sez. VI, 12/06/2017, (ud. 11/05/2017, dep.12/06/2017), n. 14597
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5787-2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, 11210661002, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
P.T., non in proprio ma in qualità di amministratore
unico e rappresentante pro tempore, della società GUARDOLIFICIO
LUCCHESE SRL, elettivamente domiciliata in ROMA, LARGO CARLO GOLDONI
N. 47, presso lo studio dell’avvocato FABIO PUCCI, che la
rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1573/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della TOSCANA, depositata il 29/08/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’11/05/2017 dal Consigliere Dott. GIULIA IOFRIDA.
Fatto
FATTI DI CAUSA
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti della Guardolificio Lucchese srl (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Toscana n. 1573/13/2014, depositata in data 24/04/2014, con la quale, come esposto in ricorso, – in controversia concernente l’impugnazione proposta da “Costiera Progetti srl e le sigg.re C.S. e S.K. e N.” avverso avvisi di liquidazione per maggiore imposta di Registro, notificati alla società acquirente ed alle venditrici di un fabbricato “ad uso albergo”, sito nel (OMISSIS), atto di compravendita riqualificato dall’Ufficio quale atto di cessione di un’area edificabile, D.P.R. 131 del 1986, ex art. 20 – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente.
A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. La ricorrente lamenta, con i due motivi, la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 20 e artt. 1332 e 1362 c.c..
2. Preliminarmente, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, per mancato deposito di copia della sentenza impugnata.
Invero, il ricorso è diretto (intestazione e relata di notifica) alla “Guardolificio Lucchese” srl ed avverso la sentenza “n. 1573/13/2014 della Commissione Tributaria regionale della Toscana, depositata il 24/04/2014”, avente ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento per maggiori IRES, IRAP ed IVA dovute in relazione all’anno d’imposta 2006, a seguito di contestazione di spese di sponsorizzazione ritenute non inerenti.
Invece, nel corpo del ricorso, pagg. 2 e ss. e 11, si fa riferimento alla sentenza n. “1638/16/2014, depositata il 29/09/2014” della Commissione Tributaria dell’ Emilia-Romagna, avente ad oggetto l’impugnazione proposta da “Costiera Progetti srl e le sigg.re C.S. e S.K. e Natascia” avverso avvisi di liquidazione per maggiore imposta di Registro, notificati alla società acquirente ed alle venditrici di un fabbricato “ad uso albergo”, sito nel (OMISSIS).
Ma detta pronuncia, impugnata effettivamente, non risulta depositata unitamente al ricorso, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.
3. Per tutto quanto sopra esposto, va dichiarato improcedibile il ricorso.
Le spese, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
Essendo l’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (nel caso di prenotazione a debito il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente).
PQM
Dichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00, a titolo di compensi, oltre rimborso forfetario spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 11 maggio 2017.
Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017