Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14596 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. II, 26/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19166-2019 proposto da:

M.J., rappresentato e difeso dall’avv. LUCA SCHERA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI

12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e

difende;

– resistente –

avverso la sentenza n. 829/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 17/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Dalla narrativa della sentenza impugnata si apprende che M.J., cittadino (OMISSIS) nato nel (OMISSIS), proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Torino, avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda, questi deduceva di aver abbandonato il proprio Paese perchè destinato dal padre, appartenente ad una setta satanica, a diventare vittima di un sacrificio.

Il Tribunale rigettava la domanda con ordinanza ex art. 702-bis c.p.c. comunicata il 29.5.2018.

L’appello del richiedente era “rigettato” dalla Corte distrettuale di Torino, ma sulla base della sola rilevazione della sua inammissibilità perchè tardivo, per essere stato introdotto con citazione notificata il 3.9.2018, e non essendo concedibile la richiesta rimessione in termini.

Il richiedente propone ricorso affidato ad un solo motivo.

Il Ministero dell’Interno ha depositato un “atto di costituzione”, in vista dell’eventuale partecipazione alla discussione orale.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso incorre in una duplice causa d’inammissibilità.

2. – In primo luogo, esso manca del tutto della sommaria esposizione dei fatti, prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 3 a pena d’inammissibilità (cfr. per tutte, n. 10072/18, secondo cui nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte).

3. – In secondo luogo, l’unico motivo allega che la tardività dell’appello sarebbe derivata “un’ignoranza incolpevole dei termini processuali e dalla negligenza dell’allora difensore, dovendosi, pertanto, individuare l’ipotesi dell’errore scusabile quale requisito essenziale che giustifichi la rimessione in termini”; e, dunque, “(i)l mancato o inesatto adempimento da parte del difensore di fiducia dell’incarico di proporre impugnazione deve ritenersi idoneo a integrare le ipotesi di caso fortuito e di forza maggiore, che si concretano in forze impeditive non altrimenti vincibili, le quali legittimano la restituzione in termini ex art. 153 c.p.c.” (così, testualmente, si legge a pag. 2 del ricorso).

Orbene. la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che:

a) l’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrassero forza maggiore le circostanze indicate come impeditive del rispetto del termine di impugnazione, attinenti al contesto esistenziale del cittadino straniero, che aveva richiesto la protezione internazionale e che non conosceva la lingua italiana, evidenziando che quest’ultimo era tenuto ad informarsi tempestivamente dell’esito della domanda presso il difensore che lo aveva assistito, senza l’intermediazione della struttura ospitante) (v. per tutte, n. 27726/20);

b) in caso di tardiva proposizione dell’impugnazione, la parte non può invocare la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c., quando il ritardo sia dovuto a fatto imputabile al difensore, costituendo la negligenza di quest’ultimo un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rilevante solo ai fini dell’azione di responsabilità nei confronti del medesimo, senza che ciò comporti alcuna violazione dell’art. 6 CEDU, poichè l’inammissibilità dell’impugnazione, che consegue all’inosservanza del termine, non integra una sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica (Corte EDU, 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia) (n. 3340/21).

Ne deriva che la censura proposta si pone in aperto contrasto con la giurisprudenza di questa Corte, senza dedurre il benchè minimo elemento critico per giustificare un ripensamento.

4. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

5. – Nulla per le spese, non essendo il mero “atto di costituzione” valido equipollente del controricorso così come previsto e disciplinato dall’art. 371 c.p.c.

6. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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