Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14596 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13995/2015 proposto da:

G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO

CESARE 94, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CARDILLI, che lo

rappresenta e difende unitamente agli avvocati SAVERIO MANNINI,

LUIGI SONDI, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DI LIVORNO, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2289/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 30/05/2014,

depositata il 25/11/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

25/05/2016 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO;

udito l’Avvocato Giovanni Cardilli per delega dell’Avvocato Raffaele

Cardilli difensore del ricorrente che si riporta agli scritti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

La CTR della Toscana sezione staccata di Livorno – con sentenza n. 2289/14/14, depositata il 25 novembre 2014, non notificata, respinse l’appello proposto dal sig. G.M. avverso la sentenza della CTP di Livorno, che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso cartella di pagamento basata sul presupposto, contestato dal contribuente, della intervenuta definitivita’ di avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, che aveva revocato l’agevolazione “prima casa”, usufruita dallo stesso riguardo ad atto registrato il 4 agosto 2009, trattandosi di abitazione di lusso.

Avverso detta sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione nei confronti dell’Agenzia delle Entrate affidato a tre motivi, cui e’ seguita la costituzione dell’Amministrazione finanziaria, al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Con il terzo motivo, che va esaminato prioritariamente in ordine logico, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza per difetto assoluto di motivazione, ovvero per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 111 Cost..

Premesso che non e’ dato evincere dagli atti e dalla decisione impugnata se il doppio grado del giudizio di merito si sia svolto anche nei confronti di Equitalia quale agente della riscossione per la Provincia di Livorno, trattandosi d’impugnativa avverso cartella di pagamento emessa da quest’ultima, il motivo risulta manifestamente fondato, compendiandosi la motivazione nella sola seguente testuale affermazione: la “Commissione.. ritiene corretta la interpretazione dei Giudici di prime cure”, senza che alcun riferimento sia stato fatto al contenuto della pronuncia di primo grado.

Questa Corte ha piu’ volte espresso il principio che la motivazione della sentenza per relationem e’ ammissibile, purche’ il rinvio sia operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identita’ di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio (tra le molte, Cass. sez. 5, 1 aprile 2016, n. 6332; Cass. sez. 5, 11 maggio 2012, n. 7347; Cass. sez. 6-5 ord. 20 maggio 2011, n. 11138), di modo che deve essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicita’ della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che nell’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. sez. 3, 11 giugno 2008, n. 15483).

Cio’ e’ quanto si ritiene si verifichi nella fattispecie in esame, nella quale non e’ dato assolutamente cogliere il contenuto della decisione di primo grado, che di conseguenza non e’ posta in alcun modo a confronto con i motivi di appello (si veda in proposito, sui limiti di validita’ della motivazione per n’adoperi: anche con riferimento agli atti processuali di parte, Cass. sez. unite 16 gennaio 2015, n. 642).

Quanto sopra determina l’assorbimento dei restanti motivi.

Il ricorso va pertanto accolto in ordine al terzo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Toscana – sezione staccata di Livorno, che provvedera’ anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimita’.

PQM

La Corte accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Toscana – sezione staccata di Livorno, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2015.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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