Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14596 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/06/2017, (ud. 13/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29175-2014 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 36,

presso lo studio dell’avvocato CORRADO PICCIONE, rappresentata e

difesa dall’avvocato GRAZIA PAPPALARDO;

– ricorrente –

contro

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE;

– intimata –

avverso l’ordinanza n. Cron. 1/20147 del TRIBUNALE DI TERMINI

IMERESE, depositata il 03/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con ordinanza del 29 settembre 2014 il Tribunale di Termini Imerese dichiarava inammissibile la proposta di concordato preventivo presentata dalla società Iles s.r.l., in quanto i dati forniti dal ricorrente e segnatamente la relazione dell’attestatore apparivano del tutto inadeguati a consentire ai ereditari una consapevole valutazione della fattibilità della proposta di concordato. In particolare: mancavano elementi utili a valutare la capacità economico-patrimoniale della società assuntore ai fini della solvibilità; la relazione di stima degli immobili intestati alla società Iles appariva carente; la proposta non forniva alcuna garanzia in ordine alla tempistica dei pagamenti ai fini dell’adempimento del concordato.

Avverso questo provvedimento ricorre per cassazione ex art. 111 Cost., comma 7, P.G., quale legale rappresentante della società I.l.e.s., rilevando innanzitutto l’ammissibilità del ricorso straordinario perchè, da un lato, l’ordinanza ha intrinseco carattere decisorio, avendo il Tribunale svolto valutazioni sul merito della fattibilità del piano; dall’altro, possiede il carattere della definitività, essendo preclusa la possibilità di presentare una nuova domanda di concordato preventivo e di far valere i vizi dell’ordinanza di inammissibilità attraverso l’impugnazione della sentenza dichiarativa di fallimento, che nel caso di specie manca.

Il ricorso viene articolato su tre motivi:

1) violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, e/o nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, in relazione agli artt. 162 131, 134 e 135, perchè il Tribunale ha dichiarato l’inammissibilità della proposta di concordato con decreto anzichè con ordinanza, stante il principio di tassatività delle forme degli atti processuali;

2) violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. Fall., art. 162 nella parte in cui stabilisce che il Tribunale deve sentire il debitore in camera di consiglio, perchè, contrariamente a quanto affermato nell’ordinanza impugnata, egli non è stato convocato nè sentito, in violazione del suo diritto di difesa.

3) violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione alla L. Fall., art. 162, avendo il Tribunale erroneamente esteso il proprio sindacato al merito della proposta, alla valutazione della fattibilità economica e alla convenienza del piano, mentre avrebbe dovuto limitarsi alla valutazione della fattibilità giuridica e al rispetto della regolarità formale.

Rilevato che la ricorrente ha depositato rituale atto di rinuncia al ricorso ex art. 390 c.p.c., sottoscritto dalla stessa e dal difensore, ricorrono i presupposti per la declaratoria di estinzione del giudizio di legittimità, senza pronuncia sulle spese.

PQM

 

La Corte dichiara l’estinzione del processo per intervenuta rinuncia al ricorso. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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