Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14595 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. II, 26/05/2021, (ud. 20/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – rel. Presidente –

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19169-2019 proposto da:

I.S., rappresentato e difeso dall’avv. LUCA SCHERA;

– ricorrente –

nonchè contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS) IN PERSONA DEL MINISTRO

PRO-TEMPORE;

– intimato –

avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di TORINO, depositata il

29/04/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20/01/2021 dal Presidente Dott. FELICE MANNA.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

Dalla narrativa del decreto impugnato si apprende che I.S., cittadino (OMISSIS) nato nel (OMISSIS), proponeva ricorso innanzi al Tribunale di Torino, avverso la decisione della locale Commissione territoriale, che aveva respinto la sua richiesta di protezione internazionale o umanitaria. A sostegno della domanda, questi deduceva di aver abbandonato il proprio Paese ritenendosi perseguitato da persone che avevano interesse ad impedirgli di denunciare alla polizia le circostanze della morte del padre, attivista di un’organizzazione politica.

Il Tribunale rigettava la domanda con decreto del 29.4.2019, avverso il quale il ricorrente propone ricorso, affidato a un unico motivo, notificato il 16.6.2019.

Il Ministero dell’Interno è rimasto intimato.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. – Il ricorso incorre in plurime ragioni d’inammissibilità.

2. – Esso è, innanzi tutto, tardivo. Benchè non emerga dal ricorso la data in cui il decreto del Tribunale è stato comunicato, è lo stesso difensore del ricorrente (i) ad ammettere che “(t)ale provvedimento veniva immediatamente comunicato dallo scrivente difensore” al richiedente, il quale, tuttavia, non ne avrebbe assolutamente compreso il contenuto “nella parte in cui prevede un termine di legge per la sua impugnazione, affinchè ne comprendesse le reali conseguenze in caso di mancata tempestiva impugnazione”; e (ii) a richiedere di essere rimesso in termini per proporre l’impugnazione, “in ottemperanza ai principi generali vigenti nell’ordinamento giuridico, qualora un soggetto sia destinatario di un provvedimento (viziato o meno) rispetto al quale non abbia potuto promuovere impugnazioni per caso fortuito o forza maggiore” (così si legge, a pag. 2 del ricorso).

Tanto premesso, della richiesta rimessione in termini non ricorrono, ad evidenza, le condizioni.

L’istituto della rimessione in termini, previsto dall’art. 153 c.p.c., comma 2, come novellato dalla L. n. 69 del 2009, opera anche con riguardo al termine per proporre impugnazione e richiede la dimostrazione che la decadenza sia stata determinata da una causa non imputabile alla parte, perchè cagionata da un fattore estraneo alla sua volontà che presenti i caratteri dell’assolutezza e non della mera difficoltà. (Nella specie, la S.C. ha escluso che integrassero forza maggiore le circostanze indicate come impeditive del rispetto del termine di impugnazione, attinenti al contesto esistenziale del cittadino straniero, che aveva richiesto la protezione internazionale e che non conosceva la lingua italiana, evidenziando che quest’ultimo era tenuto ad informarsi tempestivamente dell’esito della domanda presso il difensore che lo aveva assistito. senza l’intermediazione della struttura ospitante) (n. 27726/20).

Nella specie, non è minimamente chiarito nè per quali ragioni il richiedente non avrebbe compreso le conseguenze della mancata impugnazione, nè come mai egli le avrebbe capite solo dopo, ma a termine ormai scaduto, tanto da risolversi a proporre il ricorso per cassazione. Ne consegue che l’istanza di parte ricorrente si fonda su null’altro che su di una pura e semplice petizione del proprio buon diritto, prescissa qualsivoglia allegazione e dimostrazione d’una causa impediente assoluta, esterna alla parte e ad essa non imputabile.

3. – In secondo luogo, il ricorso manca totalmente dell’esposizione sommaria dei fatti, prescritta dall’art. 366 c.p.c., n. 3 a pena d’inammissibilità (cfr. per tutte, n. 10072/18, secondo cui nel ricorso per cassazione è essenziale il requisito, prescritto dall’art. 366 c.p.c., n. 3, dell’esposizione sommaria dei fatti sostanziali e processuali della vicenda, da effettuarsi necessariamente in modo sintetico, con la conseguenza che la relativa mancanza determina l’inammissibilità del ricorso, essendo la suddetta esposizione funzionale alla comprensione dei motivi nonchè alla verifica dell’ammissibilità, pertinenza e fondatezza delle censure proposte).

4. – Infine, la sottoscrizione del richiedente apposta in calce alla procura allegata al ricorso non reca alcuna certificazione di autenticità da parte del difensore, il quale non solo non vi ha apposto la propria firma, ma altresì non vi ha neppure inserito la dicitura “per autentica-, “vera la firma” o altra espressione equivalente diretta, appunto, a manifestare la propria volontà certificativa.

Ne deriva l’applicabilità del principio di diritto per cui qualora il ricorso per cassazione sia privo dell’autenticazione del difensore – la cui firma non appaia nemmeno sotto la procura – non soltanto nella copia notificata, ma anche nell’originale, viene meno la funzione attribuita allo stesso difensore, ai sensi dell’art. 83 c.p.c. e art. 125 disp. att. c.p.c., di certificare l’autografia della sottoscrizione del ricorso ad opera di una parte determinata e, per il suo tramite, la riferibilità ad essa del ricorso stesso, con la conseguenza che quest’ultimo deve essere dichiarato inammissibile (n. 18649/06).

5. – Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile.

6. – Ricorrono i presupposti processuali per il raddoppio, a carico del ricorrente, del contributo unificato, se dovuto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Sussistono a carico del ricorrente i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA