Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14595 del 15/07/2016
Cassazione civile sez. VI, 15/07/2016, (ud. 25/05/2016, dep. 15/07/2016), n.14595
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –
Dott. CARACCIOLO Giuseppe – Consigliere –
Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –
Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –
Dott. VELLA Paola – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 13994/2015 proposto da:
G.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO
CESARE 94, presso lo studio dell’avvocato RAFFAELE CARDILLI, che lo
rappresenta e difende unitamente agli avvocati LUIGI SONDI, SAVERIO
MANNINI, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
conino
AGENZIA DELLE ENTRATE DI LIVORNO, in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso L’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– resistente –
avverso la sentenza n 2288/14/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE DI FIRENZE SEZIONE DISTACCATA di LIVORNO del 30/05/2014,
depositata il 25/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
25/05/2016 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIO NAPOLITANO;
udito l’Avvocato Giovanni Cardilli per delega dell’Avvocato Raffaele
Cardilli che si riporta agli scritti.
Fatto
FATTO E DIRITTO
La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:
La CTR della Toscana – sezione staccata di Livorno – con sentenza n. 2288/14/14, depositata il 25 novembre 2014, non notificata, respinse l’appello proposto dal sig. G.M. avverso la sentenza della CTP di Livorno che aveva rigettato il ricorso proposto dal contribuente avverso l’avviso di liquidazione delle maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali, che aveva disposto la revoca dell’agevolazione “prima casa”, di cui ad atto registrato il 4 agosto 2009, trattandosi di abitazione di lusso.
Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui e’ seguita la costituzione dell’Agenzia delle Entrate, al solo fine di eventuale partecipazione all’udienza di discussione.
Con il terzo motivo, che va esaminato prioritariamente in ordine logico, il ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la nullita’ della sentenza per difetto assoluto di motivazione, ovvero per motivazione apparente, in violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 111 Cost..
Il motivo risulta manifestamente fondato, compendiandosi la motivazione della sentenza impugnata nella sola seguente testuale affermazione: la “Commissione… ritiene che la questione relativa alla inammissibilita’ sia stata ampiamente trattata e correttamente evidenziata e motivata dai primi giudici e che pertanto non si ritiene che debba essere valutato il merito essendo la causa di inammissibilita’ assorbente e vincolante riguardo al merito della controversia”, senza che alcun riferimento univoco sia stato fatto al contenuto della pronuncia di primo grado.
Questa Corte ha piu’ volte espresso il principio che la motivazione della sentenza per relationem e’ ammissibile, purche’ il rinvio sia operato in modo tale da rendere possibile ed agevole il controllo della motivazione, essendo necessario che si dia conto delle argomentazioni delle parti e dell’identita’ di tali argomentazioni con quelle esaminate nella pronuncia oggetto del rinvio (tra le molte, Cass. sez. 5, 1 aprile 2016, n. 6332; Cass. sez. 5, 11 maggio 2012, a 7347; Cass. sez. 6-5, ord. 20 maggio 2011, n. 11138), di modo che deve essere cassata la sentenza d’appello quando la laconicita’ della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che nell’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame (Cass. sez. 3, 11 giugno 2008, n. 15483).
Cio’ e’ quanto si ritiene si verifichi nella fattispecie in esame, nella quale i pochi cenni riferiti al contenuto della decisione di primo grado ne lasciano peraltro intuire un percorso argomentativo non lineare, in alcun modo posto a confronto con i motivi di appello (si veda in proposito, sui limiti di validita’ della motivazione per relationem anche con riferimento agli atti processuali di parte, Cass. sez. unite 16 gennaio 2015, n. 642).
Quanto sopra determina l’assorbimento dei restanti motivi.
Il ricorso va pertanto accolto in ordine al terzo motivo, assorbiti gli altri, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Toscana – sezione staccata di Livorno, che provvedera’ anche in ordine alla disciplina delle spese del presente giudizio di legittimita’.
PQM
La Corte accoglie il ricorso in relazione al terzo motivo, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa per nuovo esame a diversa sezione della CTR della Toscana – sezione staccata di Livorno, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 25 maggio 2015.
Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016