Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14595 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14595 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

CARBOTRASPORTI IDROCARBURI s.p.a., in persona del 1.r.p.t., rappr. e dif.
dall’avv. Alfio Gateano Patané, elen. dom. presso lo studio del medesimo, in Giarre,
via D’Azeglio n.48, in forza di procura a margine dell’atto
-ricorrente Contro

Fallimento Astra Carburanti sai., in persona del curatore p.t.
-intimatoper la cassazione della sentenza App. Catania 24.1.2008;

g89U) I 5

udita la relazione della caima svolta nella pubblica udienza del giorno 13 maggio 2015
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

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estensore c

Data pubblicazione: 13/07/2015

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott. Luigi Salvato che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Caxbotrasporti Idrocarburi s.p.a. impugna la sentenza App. Catania 24.1.2008
con cui, nel respingere i suo appello avverso la sentenza Trib. Catania n. 3731/02
del 13.11.2002, veniva ribadita la fondatezza dell’azione revocatoria fallimentare già
promossa dal Fallimento Astra Carburanti s.r.l. avendo riguardo a pagamenti
effettuati nei confronti dell’appellante per Lit 91 milioni circa nell’anno anteriore al
fallimento (del 28.9.1993) ed oggetto di declaratoria di inefficacia, con condanna
restitutoria della somma, oltre agli interessi legali dalla domanda.
Ritenne la corte d’appello, anche all’esito di supplemento di consulenza grafica
da essa disposta sulle ricevute di pagamento e le quietanze annotate sulle fatture,
recate dalla curatela attrice a corredo della revocatoria fallimentare, che la prova di
detti pagamenti fosse stata raggiunta, senza che fosse necessaria alcuna solennità di
riproduzione delle predette scritturazioni nei libri sociali e che parimenti l’elemento
soggettivo dell’azione correttamente era stato fatto discendere dalla circostanza della
presentazione da parte della stessa società appellante dell’istanza di fallimento della
solvens.
Il ricorso è affidato a tre motivi.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la: ricorrente deduce la violazione di legge ai sensi degli artt.
217 cod.proc.civ. e 2697 cod.dv., avendo la sentenza errato ove si è fondata su
consulenza tecnica grafologica che non ha proceduto da una comparazione tra il
documento oggetto di contestazione con altro di sicura autenticità attestata da
pubblico ufficiale, stante il risultato negativo che ha escluso, in primo e secondo
grado, che le scritture acquisite — procura al difensore, saggio grafico — fossero
accostabili a quelle disconosciute.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art.2697 cod.civ., in
relazione all’art.360 co.1 n.3 cod.proc.civ., per non avere la curatela provato la
disponibilità della somma da parte della società fallita, ai fini del pagamento oggetto
di revoca.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 91 cod.proc.civ., ex
art. 360 co.l. n.3 cod.proc.civ, stante l’erronea condanna dell’appellante al
pagamento delle spese del giudizio di primo e secondo grado.
Il ricorso è inammissibile, posto che i tre motivi in cui si articola non si concludono,
nell’atto stesso e dunque prima della sua conclusione espositiva, con corrispondenti
quesiti di diritto, a tale •funzione non potendo adempiere il doppio foglio, unito
materialmente alla fine del ricorso ma di cui non vi è prova di notifica insieme
all’atto principale, che la parte ha denominato “quadro sinottico delle questioni
giuridiche”. Al di là del numero di proposizioni riassuntive ancora poco coerente
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estensore co

IL PROCESSO

Può pertanto essere ribadito il principio, cui prestare ossequio, per il quale il ricorso
per cassazione deve essere proposto a pena di inammissibilità con unico atto avente i
requisiti di forma e contenuto indicati dalla pertinente normativa di rito. Tant’è che
risulta inammissibile un nuovo atto successivamente notificato a modifica od
integrazione dell’originario ricorso, sia che concerna l’indicazione dei motivi,
ostandovi il principio della consumazione dell’impugnazione, sia che tenda a colmare
la mancanza di taluno degli elementi prescritti, quali la formulazione dei quesiti o
l’esposizione dei fatti di causa o la sintesi della questione di motivazione
relativamente al fatto controverso, essendo solo possibile – ove non siano decorsi i
termini – la proposizione di un nuovo ricorso in sostituzione del primo, ma non
anche ad integrazione, né a correzione di un ricorso viziato che non sia ancora stato
dichiarato inammissibile (Cass. 13257/2010). Nella fattispecie, ancor più
radicalmente, manca la prova che il predetto “quadro sinottico delle questioni
giuridiche” sia stato anche solo autonomamente e tempestivamente notificato.
Ne consegue l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 13 maggio 015.

..,

con la struttura dell’atto d’impugnazione — si tratta di quattro censure e senza alcuno
sviluppo quanto al terzo motivo di ricorso — il Collegio constata che manca la
prova che tale parte della difesa fosse ricompresa nel ricorso notificato e così
tempestivamente e ritualmente recata a conoscenza del controricorrente il 9.4.2008,
apparendo piuttosto la consegna della copia risultare alla fine di pagina 12 e avvenuta
solo per i precedenti fogli “a mani dell’avv. S.Seminara”, indicato come
domiciliatario e difensore della curatela appellata, mentre nessuna prova di notifica
si accompagna al citato doppio foglio riassuntivo.

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