Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14594 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14594 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

VAZZOLER Rossella, rappr. e dif. dagli avv. Luigi Ronfini e Gabriele Maso,
nonché dall’avv. Ettore Velino, elett. dom. presso lo studio di quest’ ultimo, in
Roma, via Lima n. 15, iní forza di procura a margine dell’atto
-ricorrente Contro

FALLIMENTO Sta.tec s.n.c. in persona del curatore fallimentare, INAIL,
EQUITALIA Nomos (già Esamarca s.p.a.), Novastamp s.r.l.
-intimatiper la cassazione del decreto Corte d’appello di Venezia 29 aprile 2008;

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estensore

Data pubblicazione: 13/07/2015

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 12 maggio 2015
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;
udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi
che ha concluso per l’inammissibilità, in subordine il rigetto del ricorso.

Rossella Vazzoler impugna il decreto App. Venezia 29 aprile 2008 con cui, nel
dichiarare inammissibile il proprio reclamo avverso il decreto 20.7.2007 del
Tribunale di Venezia, le era stata negata la spettanza del beneficio dell’esdebitazione,
sia per tardività dell’impugnazione avanti al giudice di secondo grado (adito oltre i
dieci giorni dalla comunicazione del decreto del primo giudice), sia per intempestiva
domanda (rivolta al tribunale oltre l’anno dalla chiusura del fallimento), sia infine per
inapplicabilità della disciplina intertemporale (stante il suo fallimento non pendente
all’entrata in vigore del d.gs. n. 5 del 2006).
Il ricorso è affidato a quattro motivi.
I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

e
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Con il primo motivo il ricorrente, premesso di aver impugnato per revocazione ex
art.395 n. 4 cod.proc.dv. la statuizione in punto di tardività – negata in fatto – del
reclamo, deduce la violazione di legge con riguardo agli artt. 142-143 1.fall., come
modificati dal d.lgs. n.5 del 2006 e dall’art.150 di tale decreto, oltre che 11-12 disp.
prel. cod.civ., avendo errato il decreto ove ha negato l’applicazione del beneficio ai
falliti con procedimenti chiusi prima della riforma, soluzione negativa implicante
illegittima disparità di trattamento.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la medesima violazione di legge, ai sensi
dell’art.19 d.lgs. n.169 del 2007, avendo errato la corte d’appello a non considerare
pendente la procedura fallimentare a carico dell’interessata alla data di entrata in
vigore della riforma, potendo la domanda di esdebitazione inoltrarsi entro un anno
dal 1.1.2008, secondo noi-ma sopravvenuta e più favorevole.
Con il teqo motivo il ricorrente deduce la violazione di legge quanto agli artt. 142
1.fall., 150 d.lgs. n.5/2006, 19 d.lgs. n.169/2007 in relazione agli artt. 3, 117 co.1
Cost., 8 e 13 CEDU, oltre che omessa motivazione su punto decisivo, nonché
questione di costituzionalità dei citati primi due artt., in rapporto alle disposizioni
successive ed in ragione di disparità di trattamento con situazioni altrimenti regolate,
oltre che illegittima compressione della sfera dei diritti civili del fallito.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce ulteriore violazione di legge ai sensi
dell’art.19 d.lgs. n. 169 del 2007 in rapporto agli artt.3, 117 co.1 Cost. e 8 e 13
CEDU, oltre che vizio di motivazione su punto decisivo, nonché questione di
costituzionalità come per il terzo motivo, ove si conferisse valore innovativo al
predetto art.19.

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estensore

IL PROCESSO

La menzionata ord. della Corte cost ha poi concluso, con argomentazione che elide
ogni diversa tesi sostenuta in ricorso, che “per quanto attiene alla irragionevoleua della
fissaione di un limite temporale alla possibilità di accedere al beneficio della esdebitazione posto
che l’unica alternativa possibile, onde non incorrere nelki apposkione di ingiustificati termini, sarebbe
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estensor

.ferro

1. Osserva la Corte che, mentre il teqo ed il quarto motivo sono in part inammissibili per
violazione dell’art. 366 bis c.p.c., in difetto di idoneo momento di sintesi (Cass.
24255/2011), le restanti censure, dirette a sostenere l’applicabilità dell’esdebitazione
anche alle procedure fallimentari chiuse, prima dell’entrata in vigore del nuovo art. 142
1. fall., non sono condivisibili. I motivi infatti, da trattare unitariamente in relazione
alle dedotte violazioni di legge e perché connessi, sono infondati. Osta al loro
accoglimento la conformità della decisione impugnata al consolidato indirizzo di
legittimità in materia, cui il Collegio intende dare continuità, ai sensi del quale
innanzitutto l’istituto dell’esdebitazione, previsto dagli artt.142 e 144 della legge fall.,
nel testo novellato dal dags. n. 5 del 2006 e dal d.lgs. n. 169 del 2007, trova
applicazione, secondo ‘quanto disposto dalla disciplina transitoria, anche alle
procedure aperte anteriormente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 cit., purché tuttavia
esse fossero ancora pendenti a quella data (16 luglio 2006), e tra queste a quelle chiuse
nel periodo intermedio, vale a dire sino all’entrata in vigore del d.lgs. n. 169 cit. (1°
gennaio 2008), e sempre che, in quest’ultimo caso, la relativa domanda fosse stata
presentata entro un anno dall’entrata in vigore di detto ultimo decreto; ne consegue
che non è ammissibile l’esdebitazione per i fallimenti dichiarati chiusi in epoca
antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 (Cass. 24121/2009,
24027/2010, 1736/2015). E che sia impossibile accedere ad una diversa tesi di
decorrenza della nuova disciplina, anche nell’orizzonte in parte allargato e chiarito dal
d.lgs. n. 169 del 2007, istitutivo di un diritto intertemporale idoneo a ricomprendere
più risalenti fattispecie, è argomentato in altri precedenti di questa Corte, che ha
parimenti ribadito il precedente principio, integrato a casi analoghi a quello qui in
trattazione, per cui l’istituto dell’esdebitazione si applica, secondo quanto disposto
dalla disciplina transitoria, solo alle procedure aperte anteriormente all’entrata in
vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 cit., pendenti a quella data (16 luglio 2006) e tra queste a
quelle chiuse nel periodo intermedio, cioè esclusivamente sino all’entrata in vigore del
d.lgs. n. 169 del 2007 (1′ gennaio 2008), e appunto per esse solamente con la relativa
domanda utilmente presentabile entro un anno dall’entrata in vigore di detto ultimo
decreto; la conseguenza della non ammissibilità dell’esdebitazione per i fallimenti
dichiarati chiusi in epoca antecedente all’entrata in vigore del d.lgs. n. 5 del 2006 —
come nella specie – costituisce una limitazione, per come posta dagli artt. 19 e 22 del
cit. d.lgs. n. 169 del 2007, che non giustifica peraltro alcun dubbio di costituzionalità
della disciplina transitoria, così come interpretata, per contrasto con l’art.3 Cost., in
quanto, come già stamito da Corte cost. nell’ordinanza n. 61 del 24 febbraio 2010,
l’applicabilità ratione temporis dell’istituto corrisponde ad una scelta del legislatore,
secondo un discrimine temporale che non è arbitrario, costituendo il fluire del tempo
valido elemento diversificatole di situazioni giuridiche autonome (Cass. 24395/2010).

2. Quanto poi alla censurata sopravvivenza di un regime limitativo delle capacità
personali del fallito, oltre ogni condizione processuale connessa alla chiusura del
procedimento ed in senso discriminatorio rispetto a falliti con procedimenti chiusi
dopo la menzionata data di operatività dell’istituto della esdebitazione, si può
ricordare, anche a suffragio dell’inesistente profilo di sollecitabilità di una diversa
pronuncia alla stregua delle norme CEDU pur solo genericamente invocate, che già
questa Corte ha sottolineato che in ipotesi di chiusura del fallimento avvenuta con
decreto anteriore all’entrata in vigore del d.lgs. 9 gennaio 2006, n. 5, come nel caso, si
determina “il venir meno delle incapacità personafi derivanti al fallito dalla dichiarazione di
fallimento, e ciò in virtù della sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2008, con cui è stata
dichiarata l’illegittimità della L Fa/i., arti’. 50 e 142 (nel testo precedente al D.Lgs. n. 5 del 2006,
che ha abrogato tali istituti), nella parte in cui stabilivano che le incapacità del fallito, anziché
arrestarsi con la chiusura del fallimento, perdurassero nel tempo sino alla concessione della
riabilitazione. Dalla sentenza resa dal Giudice delle Leggi consegue che con la chiusura del fallimento
del ricorrente, prima dell’entrata in vigore del citato D.Lgs. n. 5 del 2006, di riforma della disciplina
de/fallimento e delle altre procedure concorsuag che, come detto, ha abrogato la L Pali., art. 50,
istitutivo del pubblico registro dei falliti, ed ha sostituito all’istituto della riabilitazione quello della
esdebitazione, non sono venuti meno soltanto gli effetti del
fallimento stesso sul patrimonio del fallita, secondo la previsione della L Fa/I, art 120, comma 1,
vecchia formulazione, ma anche tutte le incapacità personali che lo avevano colpito per effetto della
sentenza dichiarativa di fallimento” e, rilevate “non più sussistenti il registro dei falliti e l’istituto
della riabilitazione, dovendo ritenersi cessate alla data di chiusura del fallimento le generali incapacità
personafi derivanti al fallito dalla dichiarazione di fallimento.” (Cass. 6651/2013).
Ne consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 ma
il consigliere estensore

stata quella di estendere la applicabilità del beneficio a qualunque soggetto che, essendo stato
dichiarato fallito, vi avesse interesse dopo la chiusura del fallimento — essa non è riscontrabile nella
censurata scelta legislativa che, anzi, appare coerente con la esigenza di compiere, al fine della
concessione della esdebitazione, una serie di riscontri istruttori, volti alla verifica della effettiva
meritevolezza del beneficio da parte del fallito, che ben difficilmente sarebbero possibili o, comunque,
fonte di risultati attendibili, ove fossero svolti in relazione a procedure concorsuali la cui chiusura
rimonti a periodi troppo risalenti nel tempo, rientrando, quindi, nella discrezionalità del legislatore la
fissazione del detto limite temporale.”.

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