Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14594 del 12/06/2017

Cassazione civile, sez. VI, 12/06/2017, (ud. 13/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24589-2014 proposto da:

VIMOSTAFF DI G. S., – P.I. (OMISSIS), in persona del titolare,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo

studio dall’avvocato FRANCESCO MAINETTI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ANTONINO SALSONE;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) S.R.L. – IN LIQUIDAZIONE -, (OMISSIS), in

persona del Curatore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO N. 18, presso lo studio dell’avvocato PAOLO LONGHI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso il decreto n. Cron. 5783/2014 del TRIBUNALE di PAVIA,

depositato il 28/08/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con decreto del 23 luglio 2014 il Tribunale di Pavia rigettava l’opposizione allo stato passivo proposta dalla Vilmostaff ed avente ad oggetto il riconoscimento della natura artigiana della propria attività e la conseguente collocazione in privilegio ex art. 2751 bis c.c., n. 5, del proprio credito, che il giudice delegato aveva ammesso soltanto in chirografo al passivo del fallimento (OMISSIS) s.r.l.

A sostegno del rigetto il Tribunale rilevava che l’opponente non aveva nè dedotto nè tantomeno provato che la sua attività produttiva fosse espressione di un’arte o di una perizia strettamente ricollegabile alla persona del titolare e nemmeno che richiedesse, strutturalmente nel tipo e necessariamente, rilevanti investimenti di capitale. Ha al contrario riconosciuto di dover ricorrere massicciamente all’appalto di mano d’opera di terzi, circostanza che evidenzia la scarsa incidenza dell’attività professionale del titolare.

Avverso suddetta pronuncia propone ricorso per cassazione la ditta Vimostaff, accompagnato da memoria.

Si costituisce con controricorso il Fallimento di (OMISSIS) S.r.l.

Nell’unico motivo di ricorso viene censurata la violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, per avere il Tribunale erroneamente interpretato le norme di cui alla L. n. 443 del 1985, all’art. 2751bis c.c., n. 5, e nn. 2, 3, e 4 mancando di considerare l’elemento c.d. “qualitativo” del lavoro svolto dalla Vimostaff, in base a cui l’impresa rimane artigiana anche in presenza di cospicui capitali laddove l’opera dell’imprenditore e dei suoi collaboratori abbiano carattere preminente. E’ del tutto pacifico, infatti, che l’elemento del lavoro e della professionalità artigiana dell’attività prestata dalla ditta Vimostaff è prevalente rispetto all’elemento del capitale. Non pertinente ed erroneo è il riferimento all’appalto di manodopera cui la ricorrente ha dovuto far ricorso per far fronte alla commessa ordinata dalla società fallita (OMISSIS), perchè anche in quel caso l’esecuzione dell’attività ha richiesto l’impiego prevalente del lavoro del lavoro dell’imprenditore e dei figli. Ne consegue che l’esatta interpretazione delle norme suddette, alla luce delle risultanze di causa, avrebbe dovuto indurre il Tribunale di Pavia a qualificare come artigiana la ditta Vimostaff e, dunque, a riconoscere il privilegio ex art. 2751 bis c.c., nr. 5, al credito vantato verso la società fallita.

Nella memoria depositata la ricorrente reitera le argomentazioni svolte nel ricorso e, in particolare, evidenzia la mancata considerazione da parte del giudice di merito della sussistenza dell’elemento “qualitativo” qualificante la ditta Vimostaff come artigiana ai sensi dell’art. 2083 c.c., come interpretato dalla giurisprudenza di legittimità.

La censura del ricorrente non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata. Vero è che, ai fini della qualifica di un’impresa come artigiana, l’elemento c.d. qualitativo dà rilievo al lavoro nella sua comparazione col capitale allorchè, pur prevalendo il secondo sul primo, la particolare qualificazione dell’attività personale dell’imprenditore assuma un significato tale da risultare il connotato essenziale dell’impresa (Cass. 23795/2006). Tuttavia – evidenzia la sentenza impugnata – tale connotazione non solo non è stata provata, ma proprio il ricorso massiccio all’appalto di manodopera di terzi è risultato indicativo della scarsa incidenza dell’attività professionale del titolare. Ne consegue che, anche adottando un criterio “qualitativo” e non “quantitativo” del parametro della prevalenza del lavoro sul capitale, il Tribunale ha accertato nella specie l’insussistenza dell’elemento qualificante costituito dall’opera dell’imprenditore e dei suoi collaboratori, fattori ai quali il risultato dell’attività deve essere imputabile in misura necessariamente prevalente rispetto ad altri elementi quali il costo dei materiali o il lavoro di terzi (Cass. 12012/2011).

Il ricorso mira non a censurare, come viene prospettato, una violazione di legge, ma, inammissibilmente, la valutazione di merito compiuta dal Tribunale. Pertanto, deve essere dichiarato inammissibile, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alle spese processuali.

PQM

 

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 3000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Dà atto altresì della ricorrenza dei presupposti di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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