Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14594 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 08/01/2020, dep. 09/07/2020), n.14594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Presidente –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. PENTA Andrea – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 15835-2016 proposto da:

P.E.T., B.C. domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’Avvocato MAURIZIO GIGLIO, giusta delega in calce;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI LATINA in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 313/2016 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

LATINA, depositata il 21/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/01/2020 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIOVANNI GIACALONE che rinvia a nuovo ruolo per integrazione del

contraddittorio;

udito per il controricorrente l’Avvocato VALENZANO che si rimette

alla valutazione della Corte.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

CHE:

– Con atto di compravendita del 10.12.2009, registrato a Latina il 17.12.2009, i signori B.C. e P.E.T., ciascuno per la quota pari ad 1/2 (un mezzo) vendevano alla società,”GI.MA IMMOBILIARE S.R.L.” una porzione immobiliare facente parte del fabbricato sito in Comune di (OMISSIS), al prezzo dichiarato di Euro 155.000,00.

-Con l’avviso di rettifica e liquidazione n. (OMISSIS), emesso nei confronti di venditori ed acquirente, l’Ufficio accertava il maggior valore dell’immobile in Euro 285.000; avverso tale avviso ricorrevano,con distinti ricorsi, i venditori e il compratore e la Commissione Tributaria Provinciale di Latina accoglieva i ricorsi di entrambi i contribuenti.

– Riunite le cause, la decisione veniva riformata dalla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, con sentenza n. 313/39/16, su appello dell’Agenzia.

-Avverso tale sentenza ricorrono per la cassazione B.C. e P.E.T.: il ricorso risulta notificato solamente all’agenzia delle entrate benchè in appello fosse presente anche l’acquirente.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– L’Ufficio ha controdedotto rilevando la lesione del litisconsorzio processuale.

-Il rilievo dell’Ufficio è fondato.

-Questa Corte ha già affermato il principio secondo cui “l’obbligatorietà dell’integrazione del contraddittorio nella fase dell’impugnazione, al fine di evitare giudicati contrastanti nella stessa materia e tra soggetti già parti del giudizio, sorge non solo quando la sentenza di primo grado sia stata pronunciata nei confronti di tutte le parti tra le quali esiste litisconsorzio necessario sostanziale e l’impugnazione non sia stata proposta nei confronti di tutte, ma anche nel caso del cosiddetto litisconsorzio necessario processuale, quando l’impugnazione non risulti proposta nei confronti di tutti i partecipanti al giudizio di primo grado, sebbene non legati tra loro da un rapporto di litisconsorzio necessario, sempre che si tratti di cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331c.p.c.), nel qual caso la necessità del litisconsorzio in sede di impugnazione è imposta dal solo fatto che tutte le parti sono state presenti nel giudizio di primo grado.(cass.n. 26433/2017)” e che ” L’art. 331 c.p.c., disciplinante il litisconsorzio nelle fasi di gravame, si applica non solo alle fattispecie in cui la necessità del litisconsorzio in primo grado derivi da ragioni di ordine sostanziale, ma anche a quelle di cd. litisconsorzio necessario processuale, che si verificano quando la presenza di più parti nel giudizio di primo grado debba necessariamente persistere in sede di impugnazione, al fine di evitare possibili giudicati contrastanti in ordine alla stessa materia e nei confronti di quei soggetti che siano stati parti del giudizio.”

– Il fine di evitare giudicati contrastanti rileva anche nel giudizio di legittimità sicchè anche in questa fase si impone la necessità di integrare il contraddittorio.

– Nel caso in esame la società è litisconsorte necessaria del presente giudizio, non foss’altro per esserne stata parte in entrambi i gradi di merito ed avendo l’oggetto del giudizio anche, quantomeno, riflessi patrimoniali riferibili alla medesima.

Va pertanto assegnato il termine di sei mesi alla parte ricorrente, ex art. 331 c.p.c., al fine di integrare il contraddittorio e la causa va rinvia a nuovo ruolo.

PQM

Rinvia la causa a nuovo ruolo.

Così deciso in Roma, adunanza pubblica, il 08 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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