Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14593 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14593 Anno 2015
Presidente: CECCHERINI ALDO
Relatore: FERRO MASSIMO

SENTENZA
Sul ricorso proposto da:

Tecnonautica di Pieri Giampaolo, Di Lelio Mario e c. s.n.c. e Tecnonautica
s.r.1., in persona del loro amministratore e 1.r.p.t., rappr. e dif. dall’avv. Franco
Nencini, elett. dom. presso lo studio dell’avv. Gianluca Nigro, in Roma, via
Francesco Grimaldi n.64, in forza di procura a margine dell’atto
-ricorrente Contro

CANTIERE DARSENA s.p.a. (già PICCHIOTTI s.p.a. in lig. e conc. prev.), in
persona del liquidatore, rappr. e dif. dall’avv. Sauro Regoli del foro di Lucca e
dall’avv. Franco Cicchiello, elett. dom. presso lo studio del secondo in Roma, via
Alessandria n. 119, in forza di procura in calce all’atto

,zo

19

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estensore cons.

Data pubblicazione: 13/07/2015

-controricorsoper la cassazione della sentenza Corte d’appello di Firenze 28 febbraio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 12 maggio 2015
dal Consigliere relatore dott. Massimo Ferro;

udito il P.M. in persona del sostituto procuratore generale dott.ssa Anna Maria Soldi
che ha concluso per il rigetto del ricorso.

EIL PROCESSO
Tecnonautica di Fieri Giampaolo, Di Lelio Mario e c. s.n.c e Tecnonautica s.r.l.
impugnano la sentenza App. Firenze 28 febbraio 2007 con cui, nell’accogliere in
parte l’appello della società Cantieri Darsena s.p.a. – già Picchiotti s.p.a., accedente al
concordato preventivo avanti al Tribunale di Lucca con ricorso del 10.7.1989 —
promosso contro la sentenza del Tribunale di Lucca del 12 marzo 2003, interamente
reiettiva dell’opposizione al decreto ingiuntivo già emesso dal Presidente del
Tribunale di Lucca per, Lit 268.345.154 in favore della prima società e per Lit
215.974.210 a favore della seconda, statuì la non spettanza sia del privilegio generale
di cui all’art.2751bis cod.civ. (sul credito della prima società), sia degli interessi a
decorrere dalla citata data ai sensi dell’art.55 Lfall., così e per tale parte revocando il
decreto ingiuntivo, dunque quanto al solo primo capo della pronuncia monitoria.
Ritenne la corte d’appello che la società appellante, in concordato preventivo,
fosse tenuta a pagare la sommatoria dei due imporli già oggetto di ingiunzione e
pertanto Lit 484.319.364 (pari ad curo 250.130), oltre agli interessi convenzionali al
tasso del 16,50% annuo dal 30 giugno al solo 9 luglio del 1989.
La sentenza impugnata, premesso che non si poneva una questione di
legittimazione attiva sul presupposto che la Tecnonautica s.n.c. si era trasformata in
s.r.l. già all’atto del ricorso per decreto ingiuntivo e che esse avevano agito
congiuntamente, tenuto conto che si trattava del medesimo soggetto giuridico cui
faceva capo il diritto in contestazione e che pertanto il diritto al privilegio generale,
ove spettante sui crediti vantati dalla s.n.c., ben poteva essere vantato dalla società
nella veste trasformata i9 Tecnonautica s.r.1., osservò che detta causa di prelazione
andava esclusa, per mancata preminenza del fattore lavoro rispetto al capitale
investito e del lavoro personale dei soci nel processo produttivo. Infatti, il volume
d’affari di circa un miliardo Lit per l’anno del credito (1988) e il numero elevato di
dipendenti (9) anche superiore a quello dei soci (2, di cui solo 1 addetto all’attività)
convincevano i giudici d’appello a negare la presunzione di piccola imprenditorialità
connessa alla mera iscrizione all’albo delle imprese artigiane di cui alla L n.443 del

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estensore cons.

o

udito l’avvocato Franco Cicchiello per la controricorrente;

1985, discendendone il difetto del privilegio del credito e il diniego di ammissione di
esso, in tale veste, a carico della società debitrice in concordato preventivo.
Il ricorso è affidato a due motivi ed è resistito con controricorso da Cantiere
Darsena s.p.a.

Con il primo motivo il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine ai
presupposti descritti a fondamento della valutazione di non spettanza della natura
privilegiata del credito di Tecnonautica s.n.c.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce ulteriore vizio di motivazione avendo
riguardo alla spettanza degli interessi convenzionali sulle somme vantate dalle società
creditrici, questione dipendente dall’accoglimento del primo motivo.

1. Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. Un primo limite si riconnette
all’omessa indicazione, da parte del ricorrente, di quali sedi processuali e con quali
tempestività e ritualità d’introduzione avanti ai giudici di merito siano divenuti parti
del contraddittorio i documenti il cui inadeguato apprezzamento sarebbe ora
ascrivibile alla sentenza impugnata, discendendone l’impossibilità di comparazione,
anche solo per contrasto, delle circostanze di fatto in essi rappresentate rispetto a
quelle invece considerate dalla corte d’appello. Va poi rilevato che la pronuncia qui
censurata ha innanzitutto operato una corretta applicazione del criterio regolatore
dell’onere della prova in tema di qualificazione siccome prelatizio del credito
dell’imprenditore artigiano, conformandosi all’insegnamento, pur affermato in materia
di fallimento (Cass. 24651/2011), per il quale, trattandosi comunque di beneficio la
relativa dimostrazione compete al creditore. La stessa ratto può ben essere riferita
anche all’accertamento che, come nella vicenda, si sia svolto avanti al giudice ordinario
e non a quello concorsuale, in senso stretto deputato all’accertamento del passivo ed
attorno alle cui pronunce si sono raccolte le indicazioni giurisprudenziali univoche
degli indirizzi di legittimità: la presente controversia nasce infatti dalla coltivazione, da
parte di una società accedente alla procedura concorsuale del concordato preventivo,
dell’opposizione al decreto ingiuntivo che, tra l’altro, oltre a recare una condanna al
pagamento, espressamente qunlificava il credito assistito da privilegio generale ex
art.2751bis cod.civ. L’aver agito la società negando la predetta causa di prelazione
realizza dunque l’iniziativa processuale più ortodossa al fine del parallelo contrasto
diretto, già ed anche nella sede concordataria, del rango privilegiato del credito,
sovvenendo nel merito il risalente orientamento per cui In tema di impresa artigiana, il
coordinamento tra La disciplina codicistica e quella contenuta nella legge speciale (legge n.443 del
1985) deve essere realizzato (tenuto conto che, alla luce delle rispettive normative, un’impresa puó
avere i requisiti previsti dalla legge n. 443 del 1985, e non essere pur tuttavia conforme al modello
delineato dall’art. 2083 cod civ.) ritenendo che i criteri richiesti dall’art. 2083 cod. civ., ed in genere
dal codice civile, valgano per la identz:ficazione dell’impresa arttgiana nei rapporti inteTrivati, mentre
quelli posti dalla legge speciale siano, invece, necessari per fruire delle provvidenze previste dalla
legislazione (regionale) di sostegno, con la conseguenza che l’iscrizione all’albo di un’impresa
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estensore co

ITO

I FATTI RILEVANTI DELLA CAUSA E LE RAGIONI DELLA DECISIONE

2. L’istruzione probatoria cui fa riferimento la sentenza, mediante puntuale richiamo
al fatturato, ai dipendenti, all’apporto solo parziale dei soci al processo produttivo da
un lato inoltre integra, per come rendicontata, il riflesso corretto del principio per cui
La valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non
sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo
apprezzamento (Cass. 1414/2015). Dall’altro lato, posto che ciò che discrimina l’impresa
artigiana rispetto a quella industriale è la circostanza che il risultato dell’attività, espresso come
volume dei ricavi, sia imputabile per la maggior parte all’apporto personale del titolare o dei soci e non
all’incidenza degli altri fattori della produzione, come il costo dei materiali impiegati e del lavoro di
terzi (Cass. 12012/2011), appare immune da censura la motivazione che esplicita le
ragioni per cui la società ricorrente non abbia superato il favor, nella considerazione del
credito, nascente dalla sua iscrizione all’albo delle imprese artigiane, non potendosi
peraltro ascrivere a tale condizione formale il rango di una presunzione vera e propria,
ed in questo limitato senso dovendosi correggere la motivazione, ferma l’esattezza del
dispositivo sul punto. Occorre allora ribadire che Ai fini del riconoscimento del privilegio al
credito vantato da impresa artigiana, ai sensi dell’art. 2751 bis, n. 5, cod. civ., occorre la preminenza
del ‘fattore lavoro” sul capitale investito e la prevalenza del lavoro personale del titolare dell’impresa,
che va intesa non solo nel senso quantitativo, ma anche in senso funzionale e qualitativo, in rapporto
con le caratteristiche strutturali fondamentali dell’impresa e con la natura del bene prodotto o del
servizio reso (Cass. 17996/2011).
3. Il secondo motivo è inammissibile, tale essendo la sorte del motivo di ricorso che, ai
sensi dell’art. 366 bis cod. proc. civ. e per le cause ancora ad esso soggette, non sia
accompagnato dal ed. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito
momento di sintesi, anche quando l’indicazione del fatto decisivo controverso sia
rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la ratio che sottende la
disposizione indicata, associata alle esigenze nomofdattiche dell’accesso alla S.C., la
quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito,
quale sia l’errore commesso dal giudice di merito (Cass. 24255/2011).
Ne consegue il rigetto del ricorso, corretta la motivazione come da punto sub 2) ai
sensi dell’art.384 u.co. cod.proc.civ., con condanna del ricorrente al pagamento delle
spese del presente procedimento, meglio liquidate in dispositivo e secondo le regole
della soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, corretta la motivazione ai sensi dell’art.384 u.co.
cod.proc.civ., condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di
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estensore con

ITO

artigiana, legittimamente effettuata ai sensi dell’art. 5 della ricordata legge n. 443 del 1985, pur
avendo natura costitutiva, nei limiti sopra indicati, non spiega alcuna influenza, ex se – neppure
quale presunzione iuris tantum della natura artigiana dell’impresa – ai fini dell’appficazione
2751 bis, n.5 cod. civ., dettato in tema di privilegi, dovendosi, a tal fine, ricavare la relativa nozione
alla luce dei criteri fissati, in Pia generale, dall’art. 2083 cod. civ. (Cass. 19508/2005).

cassazione, liquidate in euro 7.200, oltre al rimborso forfettario del 15% e agli
accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 12 maggio 2015.

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