Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14593 del 10/06/2013


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 14593 Anno 2013
Presidente: CICALA MARIO
Relatore: CARACCIOLO GIUSEPPE

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ORDINANZA

Data pubblicazione: 10/06/2013

D( RECO Pé-1 Ro
sul ricorso 8161-2011 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
– ricorrente contro
MARTUCCI ANNA MARIA CECILIA MRTNMR77D65C975I,
FALAGARIO MATILDE FLGMLD37E60C423E, elettivamente
domiciliate in ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio
dell’avvocato PLACIDI ALFREDO, rappresentate e difese
dall’avvocato MARTUCCI ENRICO giusta mandato a margine del
controricorso;
– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 10/9/2011 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di BARI del 6/12/2010, depositata il
12/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
18/04/2013 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE

è presente il P.G. in persona del Dott. TOMMASO BASILE.

Ric. 2011 n. 08161 sez. MT – ud. 18-04-2013
-2-

CARACCIOLO;

La Corte,
ritenuto che, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., è stata depositata in
cancelleria la seguente relazione:
Il relatore cons. Giuseppe Caracciolo,
letti gli atti depositati

La CTR di Bari (come giudice del rinvio a seguito della ordinanza di questa Corte
n.1057/2010 del 21.1.2010) ha accolto l’atto di riassunzione di Falagario Matilde e
Martucci Anna Maria Cecilia- ed ha così annullato l’avviso di liquidazione di
maggiore imposta di successione ed INVIM (oltre a sanzioni) relativa alla
successione di Martucci Celio, di cui ricorrenti erano eredi.
La predetta CTR ha motivato la decisione nel senso che —dato atto che, per effetto
della decisione della Suprema Corte, era compito della CTR acclarare se risultasse
provata la insolvibilità del debitore e l’impossibilità di esercitare l’azione di regresso,
al fine di poter considerare come passività ereditarie l’ammontare delle ipoteche
giudiziarie iscritte in ragione di obbligazioni di origine fideiussoria- dall’esame della
documentazione prodotta (non contestata né opposta dall’Agenzia delle Entrate)
risultava in maniera inequivoca la sussistenza di entrambi i menzionati presupposti.
L’Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.
La parte contribuente si è difesa con controricorso.
Il ricorso — ai sensi dell’art.380 bis cpc assegnato allo scrivente relatore, componente
della sezione di cui all’art.376 cpc- può essere definito ai sensi dell’art.375 cpc.
Con il motivo di impugnazione (centrato sulla violazione degli art.394 cpc e 63
comma 4 del D.Lgs.546/1992) la parte ricorrente si duole del fatto che la
Commissione —operando in qualità di giudice del rinvio, siccome fase processuale ad
istruzione chiusa- avrebbe dovuto effettuare le valutazioni ad essa demandate soltanto
sulla base dell’istruttoria svolta nei pregressi gradi di giudizio, nel mentre invece
aveva acquisito ex novo le produzioni documentali offerte dalla parte contribuente
nel grado di rinvio e su di esse aveva poi basato il proprio convincimento.

3

Osserva

La censura appare fondata e da accogliersi.
Ed infatti è costante l’indirizzo di questa Corte secondo cui:”Nel giudizio di rinvio in
grado d’appello, riassunto a seguito della sentenza della Corte di cassazione, si
possono produrre nuovi documenti che non si siano potuti depositare in precedenza
per causa di forza maggiore” (per tutte Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14101 del

Il giudice del rinvio invece (pur dando atto di avere valorizzato “la documentazione
oggi prodotta, e cioè a dire: l’atto di quietanza e la copia del decreto di liquidazione
coatta amministrativa”) nulla ha detto in ordine alla sussistenza della condizione di
legittimità di detta produzione, e cioè la sussistenza di causa di forza maggiore.
Né può avere rilevanza, ai fini che qui occupano, che la documentazione in parola
abbia carattere esclusivamente “ricognitivo” di circostanze o fatti già provati nei
precedenti gradi di giudizio (come assume parte controricorrente), poiché ciò che
conta è che essa abbia costituito elemento di convincimento per il giudice del rinvio,
diversamente da come avrebbe dovuto essere.
Pertanto, si ritiene che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per
manifesta fondatezza, cassazione della sentenza di rinvio e conseguente nuovo rinvio
alla CTR Puglia per la rinnovazione del grado di giudizio con applicazione del
principio di diritto dianzi richiamato.
Roma, 20 gennaio 2013.

che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati
delle parti;
che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;
che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i
motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;
che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR

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03/08/2012).

Puglia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente
grado.

Così deciso in Roma il 18 aprile 2013.

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