Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14592 del 16/06/2010
Cassazione civile sez. I, 16/06/2010, (ud. 04/03/2010, dep. 16/06/2010), n.14592
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
Sul ricorso per regolamento di competenza proposto da:
S.N., con domicilio eletto in Roma, via Giulia di
Colloredo n. 46/48, presso l’Avv. De Paola Gabriele che lo
rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
nei confronti di:
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del
Consiglio pro tempore, rappresentata e difesa, per legge,
dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso gli Uffici di questa
domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12;
– resistente –
per l’impugnazione del decreto emesso dalla Corte d’appello di Genova
depositato il 18 novembre 2008.
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
giorno 4 marzo 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio
Zanichelli.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
S.N. ha proposto regolamento di competenza avverso il decreto in epigrafe con il quale la Corte d’appello di Genova ha dichiarato la propria incompetenza in esito alla riassunzione della causa in seguito alla al decreto della Corte d’appello di Firenze che si era dichiarata incompetente a decidere sulla domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata di un processo svoltosi avanti al TAR della Toscana.
L’Amministrazione intimata ha depositato memoria.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il conflitto di competenza sollevato dalla parte è ammissibile in quanto è l’unico mezzo attraverso il quale può essere impugnato il provvedimento con il quale il giudice, davanti al quale il processo viene riassunto in esito a dichiarazione di incompetenza di altro giudice, si dichiara a sua volta incompetente in una situazione in cui avrebbe dovuto invece sollevare il conflitto (Cass. Sez. 50, 23 gennaio 2003, n. 1009).
Tanto premesso e rilevato che il giudizio presupposto si è svolto avanti al TAR della Toscana deve essere applicato il principio di recente enunciato dalle Sezioni Unite (sent. N. 6036/10) a mente del quale la disposizione di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 3 secondo la quale la domanda “si propone dinanzi alla corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice competente ai sensi dell’ articolo 11 del codice di procedura penale a giudicare nei procedimenti riguardanti i magistrati nel cui distretto è concluso o estinto relativamente ai gradi di merito ovvero pende il procedimento nel cui ambito la violazione si assume verificata” deve essere applicata nella sua formulazione letterale anche nel caso in cui il processo presupposto si sia svolto davanti ad un giudice non appartenente alla magistratura ordinaria.
Ne consegue che competente nella fattispecie è la Corte d’appello di Genova la cui pronuncia declinatoria deve dunque essere cassata.
La novità della questione giustifica la compensazione delle spese.
PQM
La Corte dichiara la competenza della Corte d’appello di Genova e ne cassa la pronuncia declinatoria; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nelle Camere di consiglio, il 4 e il 23 marzo 2010.
Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010