Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14592 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 04/07/2011), n.14592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13915-2010 proposto da:

B.G. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CASUCCIO CARMELO giusta mandato in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

B.L. (OMISSIS) elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEL GOVERNO VECCHIO 118, presso lo studio dell’avvocato FABIO

GIUSEPPE, rappresentato e difeso dall’avvocato PERITORE GIUSEPPE

giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.B.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 1844/2009 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

6/11/09, depositata il 24/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

udito l’Avvocato Peritore Giuseppe, difensore del controricorrente

che ha chiesto il rigetto del ricorso e condanna spese;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE che aderisce

alla relazione.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere designato, dott. A. Scalisi, ha depositato in data 3 maggio 2011, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., la seguente proposta di definizione del giudizio.

“Preso atto che B.L. con atto di citazione del 2 ottobre 1997 conveniva in giudizio davanti al Tribunale civile di Agrigento la sig.ra B.G. e il sig. D.B.D. chiedendo che venisse accertata giudizialmente l’esatta linea di confine tra i terreni de quibus con l’eventuale restituzione in suo favore di quella porzione di fondo che fosse risultata occupata da B. G. e D.B.D..

Si costituivano, B.G. e D.B.D. che eccepivano la totale infondatezza della domanda attorea e in via riconvenzionale chiedevano che venisse dichiarato l’avvenuto acquisto per possesso ultraventennale in loro favore della porzione di terreno occupata nonchè il mancato rispetto della distanza legale dal confine nella realizzazione da parte dell’attore di un fabbricato e di una cisterna interrata.

Il Tribunale di Agrigento con sentenza n. 72 del 2001 stabiliva l’esatta linea di confine tra i fondi delle parti e disponeva che i convenuti restituissero la porzione di terreno occupato di proprietà dell’attore, accoglieva la domanda riconvenzionale e disponeva che B.L. provvedesse ad arretrare la costruzione realizzata ad una distanza inferiore a quella prevista dall’art. 873 c.c. rispetto al confine del fondO dei convenuti.

Proponeva appello B.G. e si costituiva B.L. il quale chiedeva che venisse confermata la sentenza di primo grado ed in via incidentale il rilascio in suo favore del terreno occupato e di dichiarare che lo stesso aveva il diritto di mantenere la costruzione ed il balcone posti sulla particella 492 perchè posti ad una distanza non inferiore a mt. 1,50 dal confine del fondo di B.G..

La Corte di Appello di Palermo con sentenza n. 1844 del 2010, in parziale riforma della sentenza di primo grado, rigettava la domanda proposta da B.G. concernete l’arretramento della costrizione dallo stesso realizzata.

La cassazione della sentenza della Corte di Appello di Palermo è stata chiesta da B.G. con atto di ricorso affidato ad un motivo, B.L. ha resistito con controricorso.

Ritenuto che:

1.= Con l’unico motivo B.G. lamenta insufficiente motivazione in relazione a fatti controversi e decisivi per il giudizio ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 fatti consistenti nella mancata ammissione di istanze istruttorie (prova per teste e nella adesione acritica da parte del giudice di prime cure alla CTU. La ragione del ricorso, come lo stesso ricorrente dichiara, è dovuta alla mancata ammissione delle istanze istruttorie formulate già in primo grado, decisive .sempre a dire dal ricorrente – ai fini del giudizio.

La decisione della Corte territoriale, insomma, sarebbe stata diversa da quella lì resa se la stessa avesse ammesso le prove istruttorie richieste. Le prove richieste riguardavano specificamente, quanto chiesto nella comparsa di costituzione e risposta con la domanda riconvenzionale nonchè nella memoria ex art. 184 c.p.c., ovvero, riguardavano l’ammissione a provare fatti decisivi per il giudizio mediante dei testi.

1.1.= E’ giusto il caso di evidenziare che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento.

1.2.= Nell’ipotesi in esame la mancata ammissione della prova testimoniale trova nella sentenza della Corte territoriale un’adeguata motivazione priva di vizi logici. E, tuttavia, a parte ogni altra considerazione, la prova testimoniale, il cui capitolato è stato riportato nell’atto di ricorso, anche quando avesse dato l’esito sperato e voluto dalla parte interessata egualmente non sarebbe stato in grado di dimostrare un possesso ventennale utile all’usucapione perchè: a) i capitolati contrassegnati dai nn. 1, 2, 4 e 5, sono generici e comunque inidonei – come già affermato dalla Corte territoriale – a provare che all’epoca della notifica dalla citazione a giudizio fosse decorso il termine ventennale per l’usucapione quantomeno perchè in questo capitolato non viene specificato neppure quale sia stato il confine originario, necessario per una qualunque valutazione di merito utile al giudizio, b) i capitolati contrassegnati dai nn. 3 e 6 non avrebbero potuto appartare alcuna utilità probatoria proprio perchè non sono diretti a dimostrare dei fatti ma ad acquisire opinioni o valutazioni soggettive dei testi; c) i capitolati contrassegnati dai nn.7 e 8 coinvolgono aspetti di accertamento tecnico e come tale andava affidato – come sembra sia avvenuto ad un tecnico.

1.3.= Ad ogni buon conto le altre risultanze istruttorie già acquisite al giudizio, e in particolare la CTU, erano (e sono) idonee – come pure si sono rivelate – a condurre il giudice di merito allo stesso risultato cui sarebbe potuto pervenire anche in presenza della prova testimoniale con i risultati cui la parte richiedente si aspettava. Si propone il rigetto del ricorso perchè infondato”.

Tale relazione veniva comunicata al PM ed ai difensori delle parti costituite.

Il Collegio condividendo argomentazioni e proposte contenute nella relazione ex art. 380 bis c.p.c. alla quale non sono stati mossi rilievi critici, ribadisce che è orientamento di questa Corte quello secondo cui il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’omissione di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” venga a trovarsi priva di fondamento.

Il Collegio conferma, pertanto, il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione così come i verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2000,00 oltre Euro 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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