Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14591 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. I, 16/06/2010, (ud. 20/01/2010, dep. 16/06/2010), n.14591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – Consigliere –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

R.P., con domicilio eletto in Roma, via Monte Zebio n. 32,

presso l’Avv. Messina Marina che lo rappresenta e difende come da

procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Roma

depositato il 7 settembre 2006;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 20 gennaio 2010 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Paride Russo ricorre per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 5.500, ha accolto parzialmente il suo ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata del processo svoltosi avanti alla Corte dei Conti dal 16.11.1991 al 18.7.2005.

L’intimata Amministrazione non ha proposto difese.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Alberto Giusti con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Il ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La relazione redatta ex art. 380-bis c.p.c. è del seguente letterale tenore:

“Il decreto impugnato ha accolto la domanda di equo indennizzo per danno non patrimoniale nella misura dianzi specificata avendo accertato una durata irragionevole del processo di undici anni, sulla base di una ritenuta durata ragionevole di anni tre.

Il motivo – con il quale ci si duole della insufficiente liquidazione del danno non patrimoniale – appare manifestamente fondato, atteso che, a fronte di un’eccedenza di undici anni rispetto alla durata ragionevole di tre anni, la Corte territoriale liquida complessivamente 5.500,00 Euro, pari ad Euro 500,00 per anno di ritardo, discostandosi, senza darne alcuna motivazione, dal parametro minimo di Euro 1.000 per anno di ritardo.” Ritiene il Collegio di poter condividere le argomentazioni esposte nella relazione e le soluzioni prospettate.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito e pertanto, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte Europea (che è pari a Euro 1.000 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, la Presidenza del Consiglio dei Ministri deve essere condannata al pagamento di Euro 10.250, oltre interessi, a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni undici di irragionevole ritardo come determinato dal giudice del merito.

Le spese di entrambi i gradi seguono la soccombenza.

PQM

la Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri al pagamento in favore del ricorrente della somma di Euro 10.250, oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito e di quello di legittimità che liquida, quanto al primo, in complessivi Euro 1.190, di cui Euro 600 per diritti, Euro 490 per onorari e Euro 100 per spese, e quanto al secondo in complessivi Euro 1.000, di cui Euro 900 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

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