Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14591 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 12/06/2017, (ud. 13/03/2017, dep.12/06/2017),  n. 14591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 19115-2014 proposto da:

A.C., SOCIETA’ IMMOBILIARE SANFRANCO SRL in persona

dell’Amministratore e legale rappresentante, elettivamente

domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato FEDERICO D’INCECCO;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO (OMISSIS) SPA, in persona del Curatore, elettivamente

domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato SILVIO DI DOMIZIO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 219/2013 del TRIBUNALI di CHIETI, depositata

il 28/02/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 13/03/2017 dal Consigliere Dott. MARIA ACIERNO.

Fatto

RAGIONI DELLA DECISIONE

La corte d’Appello dell’Aquila con ordinanza ex art. 348 ter c.p.c. dichiarava inammissibile l’impugnazione proposta da A.C., in proprio e quale legale rappresentante della s.r.l. Immobiliare San Franco, avverso la sentenza del Tribunale di Chieti con al quale era stata rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta nei confronti del fallimento (OMISSIS) s.p.a.

Il Fallimento aveva chiesto con il ricorso monitorio il pagamento di Euro 1.413.056,37 per finanziamenti erogati in favore dell’Immobiliare San Franco, interessi passivi e crediti commerciali, come risultanti dal libro giornale, dai mastri del conto e della relazione redatta dal consulente di parte.

Rigettando l’opposizione, il Tribunale rilevava che la società opponente non aveva contestato l’esistenza del credito, da ritenersi quindi ammesso per l’importo indicato nel decreto ingiuntivo; che aveva infondatamente eccepito la prescrizione quinquennale ex art. 2949 c.c., applicabile esclusivamente ai diritti nascenti dal contatto sociale e non a tutti gli altri diritti nascenti dagli ordinari rapporti giuridici che una società può contrarre; che, in ogni caso, l’esistenza e l’entità del credito dovevano ritenersi provati, e la relativa prescrizione interrotta, in ragione della loro indicazione nel bilancio della società debitrice del 31/12/2010, approvato e reso pubblico (art. 2709 c.c.); che, infine, l’eccezione di compensazione era palesemente infondata perchè, oltre ad essere il credito del tutto sfornito di prova, esso derivava dai rapporti tra l’opponente e un soggetto giuridico totalmente diverso dal fallimento opposto.

Avverso suddetta pronuncia A.C. propone ricorso per cassazione ex art. 348 ter, accompagnato da memoria.

Si costituisce con controricorso il Fallimento di (OMISSIS) s.p.a.

Deduce la ricorrente:

1) violazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 133 c.p.c., perchè la data della deliberazione della sentenza del Tribunale (28 febbraio 2013) contrasta con la data di deposito in cancelleria, che è antecedente (27 febbraio 2013);

2) violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 61 c.p.c., perchè il Tribunale ha immotivatamente disatteso l’istanza istruttoria di nomina di un ctu;

3) violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 2709 e 2710 c.c., perchè il Tribunale ha ritenuto raggiunta la prova del credito per ingiunzione sulla base delle scritture contabili dell’azienda, che non costituiscono prova legale nè fanno fede della veridicità dei dati in essi esposti;

4) violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’artt. 2948 e 2949 c.c. per mancata valutazione di un fatto incerto e incontestato relativo alla compensazione con il debito del gruppo (OMISSIS)-Villa Pini nei confronti dell’immobiliare San Franco, nonchè violazione del principio di correlazione tra chiesto e pronunciato;

5) violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 91 e 92 c.p.c. perchè il carico delle spese giudiziali appare iniquo e ingiustificato.

Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato in quanto, da un lato, la data di deposito attestata dalla cancelleria non è controvertibile se non mediante proposizione di querela di falso, stante la sua efficacia probatoria di atto pubblico (Cass. 17290/2009); dall’altro, l’erronea indicazione della data di deliberazione della sentenza non è elemento essenziale dell’atto e non integra alcuna ipotesi di nullità (Cass. 8942/2013).

Il secondo motivo di ricorso è manifestamente in fondato, stante la correttezza della valutazione del giudice di prime cure circa l’irrilevanza della consulenza tecnica a fronte di un credito già provato in ragione dell’annotazione del debito corrispondente nel bilancio della Immobiliare San Franco.

Il terzo e quarto motivo sono generici e, pertanto, inammissibili, in quanto mancano della specifica indicazione delle affermazioni in diritto della sentenza impugnata che si assumono viziate ai sensi dell’art. 360, n. 3 oltre ad essere in parte estranei alla ratio decidendi della pronuncia stessa.

Il quinto motivo, relativo alle spese di lite, è manifestamente infondato in quanto il giudice ha correttamente applicato il principio della soccombenza.

Per i rilievi che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con applicazione del principio della soccombenza in ordine alla spese di lite.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente a rifondere al controricorrente le spese processuali, liquidate in Euro 7000 per compensi, 100 per esborsi, oltre accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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