Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14591 del 09/07/2020

Cassazione civile sez. trib., 09/07/2020, (ud. 25/02/2020, dep. 09/07/2020), n.14591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PERRINO Angelina Maria – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6543-2014 proposto da:

V.A.T. (C.F. (OMISSIS)), rapp. e dif., in virtù

di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. ENRICO

PIETRANGELI, unitamente al quale è dom.to ope legis presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore

p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla VIA DEI

PORTOGHESI, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rapp. e dif.;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 470/1/13 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 18/09/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

25/2/2020 dal Consigliere Dott. GIAN ANDREA CHIESI;

Fatto

RILEVATO

Che:

V.A.T. propose ricorso, innanzi alla C.T.P. di Napoli, avverso l’avviso di accertamento notificatogli per riprese I.V.A., I.R.P.E.F. ed I.R.A.P., fondate sullo scostamento dagli studi di settore tra i ricavi dichiarati dal contribuente e quelli stimati;

che la C.T.P. di Napoli accolse il ricorso con sentenza 436/46/2009, avverso la quale l’AGENZIA DELLE ENTRATE propose appello innanzi alla C.T.R. della Campania; quest’ultima, con sentenza n. 470/1/13, depositata il 18.9.2013, accolse il gravame, rilevando – per quanto in questa sede ancora interessa – come il contribuente non avesse fornito valida prova a sostegno dello scostamento dallo studio di settore sotteso all’avviso di accertamento notificatogli, fondando le difese addotte dal V. per giustificare “l’incoerenza del margine di redditività rispetto alla media del settore (su) argomentazioni generiche prive di riscontro” (cfr. motivazione della impugnata decisione, ult. cpv.);

che avverso tale decisione il V. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; si è costituita, con controricorso, l’AGENZIA DELLE ENTRATE.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

con il primo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5) la “violazione o falsa applicazione di norme di diritto nonchè omesso esame della prova offerta dal ricorrente” (cfr. p. 2 del ricorso, sub 1), per avere la C.T.R. erroneamente ritenuto mancante la prova – il cui onere gravava su esso V. – di un effettivo mancato guadagno, omettendo di considerare i documenti prodotti in giudizio dal contribuente (cfr. ricorso, p. 3, secondo cpv.);

che il motivo è, sotto vari profili, inammissibile: a) esso anzitutto cumula, in un unico mezzo di gravame, senza chiaramente distinguerli tra loro, il vizio di violazione di legge e quello motivazionale (Cass., Sez. 1, 23.10.2018, n. 26874, Rv. 651324-01); b) non contiene l’indicazione della (o delle norme) di diritto che si assumono violate, con conseguente violazione delle prescrizioni contenute nell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4, (Cass., Sez. 1, 29.11.2016, n. 24298, Rv. 64280502); c) difetta, in ogni caso, di specificità (cfr. l’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), avendo il ricorrente (comma 1) omesso di riprodurre in ricorso i documenti da cui dovrebbe evincersi la fondatezza della censura mossa alla sentenza impugnata e, in ogni caso, (comma 2) di indicare come e quando le difese connesse a tale produzione documentale sono state proposte nei gradi di merito;

che con il secondo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) dell’omessa o insufficiente motivazione da cui sarebbe affetta la pronunzia impugnata, per non avere la C.T.R. “adeguatamente” motivato in ordine “all’iter logico-giuridico in base al quale la documentazione offerta dal contribuente non poteva essere ritenuta congrua a giustificare lo scostamento dallo studio di settore applicato” (cfr. ricorso, p. 7);

che anche il secondo motivo è inammissibile sotto molteplici profili: a) quanto alla dedotta insufficienza della motivazione, versandosi in presenza di ricorso per cassazione proposto avverso una decisione di secondo grado depositata il 18.9.2013, trattasi di vizio non più denunziabile in sede di legittimità, trovando applicazione, ratione temporis, la disciplina dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n 5, come novellato dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, conv., con modif., dalla L. n. 134 del 2012 (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 6-3, 25.9.2018, n. 22598, Rv. 650880-01); b) quanto, invece, al vizio di omessa motivazione, osserva la Corte come non solo il motivo difetta di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (b.1) in relazione alle circostanze di fatto che avrebbero dovuto essere diversamente valutate dalla C.T.R., solo genericamente indicate alla p. 5 del ricorso, nonchè (b.2) per non esser stati comunque riprodotti i documenti di cui si lamenta la mancata considerazione ad opera della C.T.R. ma, a tutto volere, (b.3) parte ricorrente neppure ha indicato le ragioni per le quali circostanze e documenti asseritamente trascurati avrebbero senza dubbio dato luogo a una decisione diversa (Cass., Sez. 3, 26.6.2018, n. 16812, Rv. 649421-01); Ritenuto, in conclusione, che il ricorso debba essere rigettato; che le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna V.A.T. al pagamento, in favore dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 4.100,00 (quattromilacento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di V.A.T., dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Civile Tributaria, il 25 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 9 luglio 2020

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