Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14591 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2011, (ud. 10/06/2011, dep. 04/07/2011), n.14591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PICCIALLI Luigi – Presidente –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13802-2010 proposto da:

A.A.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA S. ALBERTO MAGNO 9f presso lo studio dell’avvocato SEVERINI

GAETANO, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati BRUNO

PRETTE, BRACCO FABRIZIO giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

M.L. SNC DI GALFRE’ PAOLO E DUTTO NORMA, in persona degli

amministratori legali rappresentanti pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio

dell’avvocato CONTALDI MARIO, che la rappresenta e difende unitamente

agli avvocati BARALE PIERCARLO, DEMARIA CLAUDIO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1489/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

22/09/09, depositata il 06/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

10/06/2011 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONINO SCALISI;

è presente il P.G. in persona del Dott. UMBERTO APICE.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Rilevato che il Consigliere designato, dott. A. Scalisi, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ., ha depositato, in data 3 maggio 2011, la seguente proposta di definizione del giudizio:

“Preso atto che con atto di citazione del 24 febbraio 2004 A. A.M. conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Cuneo la società M.L di Calfrè e Dutto snc. per sentire condannare la convenuta a rimuovere gli ostacoli che impedivano il corretto esercizio di una servitù di passaggio che “attraverso la scala interna del fabbricato e del relativo pianerottolo portava al suo appartamento. Lamentava l’attrice che la convenuta aveva eretto un muro sul pianerottolo di accesso al proprio appartamento, restringendo, così, la larghezza della superficie destinata al transito di persone e cose e rendendo meno agevole l’esercizio della servitù di passaggio e violando il disposto dell’art. 1067 cod. civ.. Si costituiva la Società ML. Il Tribunale di Cuneo accertava l’avvenuta violazione dell’art. 1067 cod. civ. e condannava la convenuta al ripristino dello stato dei luoghi, mediante rimozione ed arretramento del muro nella posizione anteriore ai lavori.

Proponeva appello la società M.L..

La Corte di Appello di Torino con sentenza n. 1489 del 6 novembre 2009 accoglieva l’appello. La Corte territoriale specificava che l’inosservanza da parte del proprietario del fondo servente del divieto di compiere opere che rendono più incomodo l’esercizio della servitù è ravvisabile, soltanto, con riferimento ad aggravi apprezzabili e permanenti, dovendo essere escluso, quando si tratta di opere che comportano una scomodità del predetto esercizio solo eventuale e/o saltuaria.

La cassazione della sentenza n. 1489/2009 della Corte di appello di Torino è stata chiesta da A.A.M. con ricorso affidato ad un motivo. La società ML di Calfrè e Dutto snc ha resistito con controricorso.

Ritenuto che:

1.= Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in particolare all’art. 1063 c.c., art. 1064 c.c. art. 1067 c.c. e art. 1065 c.c.. Avrebbe errato la Corte territoriale, secondo la ricorrente per aver omesso di considerare che l’estensione e l’esercizio delle servitù sono regolati dal titolo e in mancanza dalla legge.

Nell’ipotesi in esame il titolo stabilisce che la servitù di passaggio di cui si discute è definita “diritto di accesso alle camere”. Ciò significa che il diritto della signora A. comprende la possibilità di transitare nel corridoio per cui è causa con ogni modalità necessaria al normale utilizzo dell’appartamento servito da tale accesso. Il restringimento del corridoio, dunque, anche se crea una scomodità “eventuale o saltuaria” integra gli estremi di una limitazione evidente del contenuto del diritto di servitù.

1.1.= La censura non merita di essere accolta ed essa si pone in evidente contrasto con espliciti orientamenti di questa Corte. A ben vedere, la sentenza impugnata ha correttamente applicato i principi di diritto che riguardano la situazione in esame, così, come accolti e specificati dalla costante giurisprudenza, anche di questa Corte.

1.2.= Intanto, la sentenza impugnata prende atto di quanto stabilito con il rogito del 25 febbraio 1962 dal quale risulta che il corridoio di proprietà M.L. snc. era gravato da servitù di passaggio in favore dell’appartamento dell’ A. titolare del diritto. In ragione delle prove acquisite, nonchè della relazione tecnica elaborata dal perito di ufficio, ha considerato legittime le opere realizzate dal proprietario del fondo servente, avendo accertato che esse comportano una scomodità di esercizio del diritto di servitù solo eventuale e saltuaria.

1.3.= Va qui osservato che il semplice fatto di un’innovazione apportata al fondo servente non può essere considerato di per sè costitutivo di una limitazione della servitù, se non costituisca anche un danno effettivo per il fondo dominante, in quanto l’esercizio della servitù è informato al criterio del minimo mezzo, nel senso che il titolare di essa ha il diritto di realizzare il beneficio derivantegli dal titolo o dal possesso senza appesantire l’onere del fondo servente, oltre quanto sia necessario ai fini di quel beneficio. Ed, altresì, va ribadito – quanto già questa Corte ha avuto modo di affermare in altra occasione e, cioè, che l’aggravamento della servitù a seguito della modificazione dello stato dei luoghi non è “in re ipsa”, ma, va valutato caso per caso, con indagine di fatto riservata al giudice di merito, in relazione alla concreta incidenza che tale mutamento ha comportato sull’entità dell’onere gravante sul fondo servente.

Si propone il rigetto del ricorso, perchè infondato, ai sensi dell’art. 360 bis, n. 1.

Tale relazione veniva comunicata al PM ed ai difensori delle parti costituite.

Il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., ad ulteriore chiarimento, osserva:

1.= che la Corte di Appello di Torino, nel valutare se le opere realizzate dal proprietario del fondo servente integrassero gli estremi di una violazione dell’art. 1067 cod. civ., comma 2 ha correttamente seguito il principio giuridico generale dell’equo contemperamento degli interessi, giuridicamente rilevanti, ma in conflitto tra di loro. Nell’ipotesi in esame la Corte territoriale ha correttamente coniugato le contrapposte esigenze rappresentate rispettivamente dalle esigenze del fondo dominante e da quelle del fondo servente, ritenendo che le innovazioni apportate dal proprietario del fondo servente, alla scopo di trarre un proprio utile dal proprio fondo, non abbiano causato un sensibile e/o apprezzabile pregiudizio al fondo dominante. E, questo giudizio è stato fondato su rilievi oggettivi quali: a) che le porte di ingresso sul vano scala e la rampa della stessa non erano state modificate; b) che la restrizione di tre cm. della porta finestra appariva certamente risibile.

Conferma, pertanto, che il ricorso va rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, così come verranno liquidate con il dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 2000,00 oltre 200,00 per esborsi.

Così deciso in Roma, nella Camera del consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 10 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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