Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14590 del 04/07/2011

Cassazione civile sez. VI, 04/07/2011, (ud. 27/05/2011, dep. 04/07/2011), n.14590

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SETTIMJ Giovanni – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. MATERA Lina – Consigliere –

Dott. BIANCHINI Bruno – rel. Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 19795-2010 proposto da:

R.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CANINA 6, presso lo studio dell’avvocato PAVIOTTI ROBERTO,

che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

provincia DI UDINE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 332/2009 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE del

22.9.09, depositata il 29/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

27/05/2 011 dal Consigliere Relatore Dott. LUIGI PICCIALLI.

E1 presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI che nulla osserva.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con la relazione ex art. 380 bis c.p.c., redatta il 25.3.11,11 consigliere designato per l’esame preliminare riferiva e proponeva quanto segue:

“premesso che l’impugnazione ha per oggetto una sentenza, confermativa di quella di primo grado, che aveva rigettato l’opposizione L. n. 689 del 1981, ex art. 22 proposta dal R. e dalla società Ambiente s.r.l. da lui legalmente rappresentata, avverso un’ ordinanza – ingiunzione, irrogante una sanzione pecuniaria amministrativa per la violazione di cui al D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 52, comma 4 per avere, in più riprese, avviato ad una discarica rifiuti (nella specie costituiti sabbia da vagliatura proveniente da arenili), indicando sui prescritti formulari di trasporto dati identificativi della destinazione non rispondenti a quella effettiva;

ritenuto che nessuno dei motivi esposti a sostegno dell’impugnazione si palesi meritevoli di accoglimento, per le seguenti rispettive considerazioni:

1) non sussiste la dedotta violazione del D.Lgs. n. 22 del 1997, art. 15, comma 1, art. 52, comma 4, art. 33, lett. b) e dei relativi all.

C e D, nè alcun vizio di motivazione al riguardo,considerato che i giudici di merito, sulla base di accertamento di fatto non censurabile in questa sede, hanno accertato che le sabbie in questione, contrariamente alla riportata indicazione tabellare R13 (che nell’allegato C al citato D.Lgs. corrisponde alla messa in riserva per la sottoposizione ad operazioni di recupero,finalizzate a successivo reimpiego), venivano invece direttamente utilizzate nel luogo di recapito e senza subire alcun trattamento recuperatorio, quale materiale di copertura per la sistemazione della discarica stessa; correttamente pertanto, in presenza di una non fedele dichiarazione annotata sui formulari la corte territoriale ha ritenuto,in considerazione della natura “formale” dell’illecito contestarla sussistenza dei relativi estremi;

2) le censure, contenute nel secondo e terzo motivo per violazioni dell’art. 33 cit. D.Lgs. e del D.M. 5 febbraio 1998 e vizi di motivazione,con le quali sostanzialmente si assume la liceità dell’accertato reimpiego dei rifiuti e la non considerata possibilità che le operazioni R 5 ed R 10 avrebbero in concreto potuto rendersi anche impraticabili, in ragione della percentuale di impurità dei rifiuti, risultano irrilevanti, attaccando argomentazioni secondarie della decisione impugnataci cui fondamento essenziale risiede nella rilevata infedeltà delle indicazioni sulla destinazione impressa ai rifiuti suiformulari di accompagnamento, che non era in concreto rispondente a quella finale, quale che fosse la liceità di quest’ultima;

3) il quarto motivo, deducente violazione della L. n. 689 del 1981, art. 8 nell’operato cumulo delle sanzioni, ancor prima che infondato (dacchè la “continuazione”, a parte le ipotesi eccezionali di cui al secondo comma della citata disposizione, non costituisce principio generale in materia sanzionatoria amministrativa), è comunque inammissibile, non risultando la relativa censura proposta anche in sede di merito.

Si propone, conclusivamente, la reiezione del ricorso”.

Tanto premessoci collegio, esaminata la memoria illustrativa depositata dal difensore del ricorrente, rileva che dalla stessa non emergono argomenti atti a superare quelli esposti nella riportata relazione, riproponendo si mutatis ver bis le stesse censure esposte in ricorso. Al riguardo va anzitutto ribadita l’incensurabilità dell’accertamento di fatto compiuto dai giudici di merito in ordine alla rilevata non conformità delle indicazioni contenute nel formulario, non rispondenti alla effettiva e concreta destinazione di rifiuti,essendo risultato che gli stessi erano in concreto ed immediatamente utilizzati, così come pervenuti,senza subire alcun preventivo stoccaggio e successivo trattamento (come invece indicato con l’indicazione del codice R13), quale materiale di copertura della stessa discarica. Tale infedeltà del dato riportato nel formulario,k cui finalità è quella di assicurare la tracciabilità del percorso dei rifiuti in tutte le fasi del relativo ciclo, dalla produzione, fino alla definitiva eliminazione o riutilizzazione, è sufficiente ad integrare nella fattispecie gli estremi dell’illecito, tenuto conto della natura formale dello stesso ed indipendentemente dalla liceità o meno, ex se della rilevata forma di reimpiego dei materiali.

Il ricorso va conclusivamente respinto.

Nulla sulle spese,in assenza di resistenza dell’amministrazione intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 27 maggio 2011.

Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2011

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