Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1459 del 23/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 23/01/2020, (ud. 26/11/2019, dep. 23/01/2020), n.1459

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3911-2018 proposto da:

A.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato PIERLUIGI ARIGLIANI;

– ricorrente –

contro

G.M., nella qualità di Curatore del FALLIMENTO ”

O.A. SRL”, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA GIULIANA 37,

presso lo studio dell’avvocato MICHELE CAPECE, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO INTORCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2971/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/06/2017;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 26/11/2019 dal Consigliere Relatore Dott. LOREDANA

NAZZICONE.

Fatto

RILEVATO

– che viene proposto ricorso, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Napoli del 28 giugno 2017, la quale ha respinto l’appello avverso la decisione del Tribunale di Benevento del 4 aprile 2016, che aveva a sua volta disatteso la domanda di insinuazione tardiva ex art. 101 l.f. al passivo del Fallimento O.A. s.r.l. proposta da A.S., in relazione a credito di lavoro;

– che il credito originario fu in origine riconosciuto dalla società con verbale di conciliazione e soddisfatto mediante datio in solutum di bene immobile in data 8 gennaio 2001, atto tuttavia revocato ex art. 67 L.f.;

– che la sentenza impugnata ha ritenuto errata l’argomentazione del tribunale, che aveva ritenuto inopponibile alla massa il verbale di conciliazione, al contrario reputando l’anteriorità del credito e la data certa di essa, ma ha poi comunque ritenuto da non accogliere la domanda di insinuazione tardiva, specificando che ciò avviene su diversa motivazione: vale a dire, per non essere stato ancora il bene od il suo controvalore restituito al fallimento, ai sensi dell’art. 71 (ora art. 70, comma 2), L.f.;

– che si difende il fallimento con controricorso.

Diritto

RITENUTO

– che il motivo deduce la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per inconciliabile contrasto tra motivazione e dispositivo, in quanto il giudice prima ha ritenuto di non condividere la decisione di primo grado, ravvisando invece la prova della data certa dell’anteriorità del credito, e, poi, ha però respinto l’impugnazione;

– che il motivo, così proposto, è manifestamente infondato, atteso che il giudice d’appello dispone del potere di correzione della motivazione della sentenza di primo grado, in riferimento alla normativa applicabile al caso concreto, laddove ciò non porti alla adozione di una diversa decisione (cfr., fra le altre, Cass. 20 maggio 2002, n. 7359, in motivazione);

– che si tratta del medesimo disposto dell’art. 384 c.p.c., comma 4, secondo cui “Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione”;

– che non sussiste nessun contrasto tra motivazione e dispositivo, avendo al contrario il giudice del merito espresso con chiarezza il proprio convincimento e coerentemente articolato il dispositivo della decisione;

– che le spese seguono il criterio della soccombenza;

– che non ricorrono i presupposti ex art. 96 c.p.c., condanna richiesta dal controricorrente, in quanto la condotta della ricorrente non varca i confini della buona fede processuale.

PQM

La Corte rigetta il ric o. e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida nella misura di Euro 3.300,00, di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge; rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c..

Dichiara che, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 – quater, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 – bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2020

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