Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1459 del 23/01/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1459 Anno 2014
Presidente: MACIOCE LUIGI
Relatore: BISOGNI GIACINTO

ORDINANZA

Ud. 14/01/14

sul ricorso proposto da:
Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro
tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliato presso i suoi uffici
in Roma, via dei Portoghesi 12;
– ricorrente nei confronti di
Lahmar Zouhaier;
avverso l’ordinanza del Giudice di pace di Palermo,
emessa il 12 dicembre 2012, n. R.G. 13941/2012;

Rilevato che in data 21 novembre 2013 è stata
depositata relazione ex art. 380 bis che qui si
riporta:

Data pubblicazione: 23/01/2014

Rilevato che:
1. Il giudice di pace di Palermo ha accolto
l’impugnazione del provvedimento di respingimento
alla frontiera di Lahmar Zouhaier, cittadino
tunisino, adottato dalla Polizia di frontiera,
ufficio di Palermo, il 21 settembre 2012 per

Modena del 14 giugno 2012, il permesso di
soggiorno esibito da Lahmar Zouhaier allo sbarco
dalla motonave Catania. Il Giudice di pace ha
ritenuto che il provvedimento in questione è stato
emesso ai sensi dell’art. 7 della direttiva
2008/115/CE ma senza privilegiare come richiesto
dalla predetta disposizione la partenza volontaria
con assegnazione di un termine salva la
possibilità di deroghe di cui il Giudice di pace
ha

ritenuto

l’insussistenza

motivando

specificamente sull’inesistenza del pericolo di
fuga dato che – ha rilevato nella motivazione – il
respingimento è avvenuto quando l’interessato si è
presentato alla frontiera marittima di Palermo con
l’intendimento di raggiungere la sua famiglia
residente in Italia, comportamento palesemente in
contrasto con l’esistenza di un concreto rischio
di fuga.
2. Ricorre per cassazione il Ministero dell’Interno
rilevando che il provvedimento del giudice di pace
è viziato da un error in

iudicando

consistito

nella violazione e falsa applicazione dell’art. 10

2

essere stato revocato, con decreto del Questore di

primo e secondo comma del d.lgs. n. 286/1998 come
modificato dalla legge n. 129/2011 e dello stesso
art. 7 della direttiva 2008/115. Rileva infatti il
Ministero ricorrente che erroneamente il giudice
di pace ha applicato alla specie la disciplina
della cd. espulsione amministrativa di cui

quella prevista dall’art. 10 (primo e secondo
comma) in tema di respingimento alla frontiera di
uno straniero che vi perviene senza un valido
titolo per entrarvi. Di qui l’irrilevanza delle
circostanze prese in considerazione dal giudice di
pace per escludere la sussistenza di un pericolo
di fuga mentre è mancata qualsiasi considerazione
e motivazione in ordine alla inesistenza di un
titolo di ingresso nel territorio nazionale a
seguito della revoca della carta di soggiorno
fondata sulla condanna per il reato di
favoreggiamento dell’immigrazione clandestina
riportata dal Lahmar con sentenza n. 547/2009 del
G.I.P. di Lecce divenuta irrevocabile il 17 marzo
2010.

Ritenuto che:
3. Il ricorso appare fondato trattandosi di una
ipotesi di respingimento alla frontiera effettuata
legittimamente sul presupposto della revoca della
carta di soggiorno e quindi incompatibile con
l’applicazione della normativa comunitaria
sull’esecuzione del provvedimento espulsivo e in

2giz-r

3

all’art. 13 del d.lgs n. 286/1998 invece che

particolare con la previsione in via ordinaria
della partenza volontaria del cittadino straniero
espulso.
4. Sussistono pertanto í presupposti per la
trattazione della controversia in camera di
consiglio e,

se

l’impostazione della presente

rigetto del ricorso e la dichiarazione di
inammissibilità o il rigetto del ricorso.
La Corte richiamata la giurisprudenza (Cass. civ.
Sezioni Unite nn. 14502/2013 e 15115/2013 secondo cui
spetta al giudice ordinario, in mancanza di norma
derogatrice al criterio generale, la cognizione
dell’impugnazione dei respingimenti, incidendo il
relativo provvedimento su situazioni soggettive aventi
consistenza di diritto soggettivo, in quanto rivolto,
senza margini di ponderazione di interessi in gioco da
parte dell’Amministrazione, all’accertamento positivo
di circostanze-presupposti di fatto esaustivamente
individuate dalla legge ed a quello negativo della
insussistenza dei presupposti per l’applicazione delle
disposizioni vigenti che disciplinano la protezione
internazionale) rileva che la relazione appare
pienamente condivisibile e pertanto che il ricorso vada
accolto con conseguente cassazione della ordinanza del
giudice di pace cui la causa deve essere rinviata, in
assenza di eccezione di incompetenza a favore del
Tribunale di Palermo, anche per le spese del giudizio
di cassazione.
4

relazione verrà condivisa dal Collegio, per il

P.Q.M.
La

Corte

accoglie

il

ricorso

cassa

il

provvedimento impugnato e rinvia a diverso Giudice di
Pace di Palermo che regolerà anche le spese del
giudizio di cassazione. itt2=21213aZUMEMMIZZi

14 gennaio 2014.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del

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