Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 1459 del 19/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 1459 Anno 2018
Presidente: CIRILLO ETTORE
Relatore: CIRILLO ETTORE

ORDINANZA
sul ricorso 3651-2017 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. 06363391001, in persona del
Direttore pro tempore, domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente contro
DE LUCA EDUARDO;

– intimato avverso la sentenza n. 1198/5/2016 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE di FIRENZE, depositata il
30/06/2016;

Data pubblicazione: 19/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 10/01/2018 dal Presidente Relatore Dott. ETTORE
CIRILLO.

RAGIONI DELLA DECISIONE
La Corte,

(come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito
con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva con
motivazione semplificata:
1. L’Agenzia delle entrate, denunciando violazione di norme di diritto
sostanziali (artt. 41 bis e 43, d.p.r. n. 600/1973; art. 57, d.p.r.

633/1972), ricorre per la cassazione della sentenza della Commissione
tributaria regionale della Toscana che, nel rigettare l’appello dell’ufficio,
ha ritenuto illegittima la notificazione a Eduardo De Luca di nuovi
avvisi di accertamento per le medesime annualità (2004, 2005, 2006) di
quelli già notificati il 16 aprile 2010, ancorché ciò fosse avvenuto a
seguito di ulteriori e successive indagini della Guardia di finanza.
2. Il ricorso è fondato.
2.1 Va premesso che l’introduzione dell’accertamento parziale (art. 41-

bis, d.p.r. n. 600/1973) è avvenuta al fine di consentire al fisco di
procedere speditamente all’accertamento dei tributi evasi ogniqualvolta
emerga con immediatezza l’infedeltà del contribuente (v. Cass., Sez. 5,

Sentenza n. 27323 del 2311212014) e senza patire limiti nel prosieguo
dell’azione di finanza entro i normali termini decadenziali. Il che, non
comportando la consumazione del potere di accertamento, costituisce
deroga al principio dell’unicità dell’accertamento per ogni anno
d’imposta, e rafforza la funzione dell’azione di finanza come ricerca di
situazioni occultate più che “stima del presu_pposto”. Inoltre, nell’ambito
dell’accertamento ordinario, costituiscono dati la cui sopravvenuta
Ric. 2017 n. 03651 sez. MT – ud. 10-01-2018
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costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.

conoscenza legittima l’integrazione o la modificazione in aumento
dell’avviso, mediante notificazione di nuovi avvisi (art. 43, d.p.r. n.
600/1973), anche gli elementi conosciuti sì da un ufficio fiscale, ma
non ancora in possesso di quello che ha emesso l’avviso di
accertamento al momento dell’adozione di esso (Cass., Se 5, Sentena

2.2 Nella specie, dalla narrativa della sentenza d’appello e dagli excetpta
degli atti fiscali riportati in ricorso (ed esibiti ex art. 369 cod. proc.
civ.), emerge che, dopo i primi avvisi notificati il 16 aprile 2010 e
fondati sull’evasione induttiva d’imposta per

“attività d’impresa via

internet” (e bay) , sono stati sì emessi altri avvisi per le medesime

annualità (2004, 2005, 2006), ma a seguito di ulteriori e successive
indagini delle Guardia di finanza, attivatasi il 4 febbraio 2010 dopo la
conclusione della verifica parziale (p.v.c. 29 gennaio 2010), mercé
l’autorizzazione all’accesso ai conti intrattenuti dal contribuente con gli
operatori finanziari. Ne è scaturito il nuovo p.v.c. del 4 ottobre 2010,
che, pervenuto all’Agenzia il 15 ottobre 2010, ha integrato le pretese
fiscali e fondato nuovi avvisi di accertamento per la sola differenza.
Si è tratta, dunque, di elementi sopravvenuti, che, successivamente
acquisiti dalla Guardia di finanza (e non dall’ufficio procedente),
legittimano la modificazione/integrazione in aumento dell’originaria
pretesa fiscale, mediante notificazione di nuovi avvisi (conf. Cass., Se. 5,

Sentenza n. 17196 del 23 / 07/ 2009). Devesi, infatti, limitare il contenuto
preclusivo della disciplina in materia al solo divieto di fondare il nuovo
atto impositivo sulla base di una mera rivalutazione di dati già
originariamente in possesso dell’ufficio procedente

(Cass., Se 5,

Sentena n. 576 del 15 / 0112016).
3. Consequenzialmente il ricorso va accolto nei sensi sopra precisati e
la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla competente
Ric. 2017 n. 03651 sez. MT – ud. 10-01-2018
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n.11057 del 12/05/2006).

Commissione tributaria regionale in diversa composizione, per nuovo
esame, alla luce dei criteri indicati, nonché per la statuizione sulle
spese del presente giudizio.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza in relazione al motivo

diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese
del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2018

DEPOSITATO IN CANCELLEOM

accolto; rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana in

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