Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14589 del 26/05/2021

Cassazione civile sez. II, 26/05/2021, (ud. 14/01/2021, dep. 26/05/2021), n.14589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 22619 – 2019 R.G. proposto da:

H.J., – c.f. (OMISSIS) – elettivamente domiciliato in

Roma, alla via Alberico II, n. 4, presso lo studio dell’avvocato

Mario Antonio Angelelli, che lo rappresenta e difende in virtù di

procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO dell’INTERNO, – c.f. (OMISSIS) – in persona del Ministro

pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello

Stato, presso i cui uffici in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12,

domicilia per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma n. 455/2019;

udita la relazione nella camera di consiglio del 14 gennaio 2021 del

consigliere Dott. Luigi Abete.

 

Fatto

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. H.J., cittadino del (OMISSIS), originario della regione del (OMISSIS), di religione (OMISSIS), formulava istanza di protezione internazionale.

Esponeva che era stato costretto, per le minacce ricevute e le violenze subite, ad unirsi ad un gruppo di talebani; che tuttavia nell’aprile del 2012 si era dato alla fuga ed aveva fatto ritorno nella sua città, (OMISSIS); che successivamente alcuni talebani avevano ripetutamente tentato di rintracciarlo presso la sua abitazione; che, temendo per la sua vite la sua incolumità, aveva abbandonato il (OMISSIS); che dapprima aveva raggiunto la Libia, indi, nel novembre del 2013, era approdato in Italia.

2. La competente Commissione Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale respingeva l’istanza.

3. Con ordinanza del 28.4.2017 il Tribunale di Roma rigettava il ricorso proposto da H.J. avverso il provvedimento della commissione.

4. H.J. proponeva appello.

Resisteva il Ministero dell’Interno.

5. Con sentenza n. 455/2019 la Corte di Roma rigettava il gravame.

6. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso H.J.; ne ha chiesto in base a due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

Il Ministero dell’Interno ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi l’avverso ricorso con il favore delle spese.

7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione della Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, della direttiva n. 2004/83/CE, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3.

Deduce che la corte d’appello, allorchè ha reputato inattendibili le sue dichiarazioni, non si è uniformata ai parametri valutativi legislativi ed ha violato i principi in tema di onere della prova gravante sul richiedente asilo.

Deduce che ha compiuto ogni ragionevole sforzo onde comprovare la sua domanda; che il giudice è munito di ampi poteri istruttori officiosi onde acclarare la situazione del paese d’origine del richiedente asilo.

8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, la violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Deduce che ha errato la corte a negare la protezione umanitaria.

Deduce che la corte ha ingiustificatamente svalutato il suo inserimento lavorativo, debitamente documentato.

Deduce che, ai fini della “umanitaria”, ben avrebbe dovuto la corte tener conto della situazione di generale insicurezza esistente in (OMISSIS), correlata al rischio di attacchi terroristici, nonchè della significativa compressione dei diritti umani che si registra in (OMISSIS).

9. I rilievi, che la delibazione dei motivi di ricorso postula, tendono, per ampia parte, a sovrapporsi e a riproporsi; il che suggerisce la disamina simultanea dei mezzi di impugnazione, mezzi che, in ogni caso, sono da rigettare.

10. La valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c); tale apprezzamento “di fatto” è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. Cass. (ord.) 5.2.2019, n. 3340).

11. Nel segno dunque della previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e nel solco dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte si rappresenta quanto segue.

La Corte di Roma ha dato compiutamente conto dell’inattendibilità delle dichiarazioni del ricorrente.

In particolare – e tra l’altro – ha rimarcato, a riscontro della genericità ed incongruenza delle dichiarazioni all’uopo rese, che l’appellante non era stato in grado di “indicare quali fossero i principi religiosi del gruppo talebano che lo avrebbe rapito (…) e di essere riuscito a fuggire in quanto i componenti del gruppo, che erano soliti rinchiuderlo a chiave, avrebbero dimenticato la porta aperta” (cfr. sentenza d’appello, pag. 5).

12. La valutazione della corte di merito non solo va esente da qualsivoglia forma di “anomalia motivazionale” rilevante alla luce della summenzionata pronuncia delle sezioni unite, ma è in toto ineccepibile, siccome del tutto conforme ai parametri ermeneutici legislativi.

Ben vero la corte distrettuale ha in premessa puntualizzato che in prime cure era stata fissata apposita udienza per l’audizione del richiedente asilo e che nell’occasione H.J. si era limitato a ribadire le dichiarazioni già rese dinanzi alla commissione territoriale, “senza indicare ulteriori e significative circostanze” (così sentenza d’appello, pag. 4).

Del tutto ingiustificata è perciò la denuncia di violazione dei principi in tema di ripartizione dell’onere della prova, del tutto inappropriata è perciò la prospettazione secondo cui sono sufficienti pur elementi di valutazione di carattere indiziario (cfr. ricorso, pag. 6).

13. Si tenga conto che nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare – beninteso, al di là della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c) – tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento; cosicchè, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi (cfr. Cass. (ord.) 20.12.2018, n. 33096; Cass. 12.6.2019, n. 15794).

Su tale scorta non vi era motivo chè la corte territoriale si avvalesse dei suoi poteri istruttori officiosi.

Su tale scorta del tutto legittimo è il disconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. a) e b).

14. Il ricorrente non ha censurato in modo specifico e puntuale il disconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, ex lett. c) (l’accertamento della situazione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui all’art. 14, lett. c), cit., implica un apprezzamento “di fatto” rimesso al giudice del merito, censurabile in cassazione nei limiti consentiti dal novellato art. 360 c.p.c., n. 5: cfr. Cass. 21.11.2018, n. 30105; Cass. (ord.) 12.12.2018, n. 32064).

In ogni caso la valutazione, in parte qua, della corte capitolina, alla luce parimenti dell’insegnamento n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, va esente da ogni forma di “anomalia motivazionale”.

15. In tema di concessione del permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, questa Corte senza dubbio spiega che la condizione di “vulnerabilità” del richiedente deve essere verificata caso per caso, all’esito di una valutazione individuale della sua vita privata in Italia, comparata con la situazione personale vissuta prima della partenza ed alla quale si troverebbe esposto in caso di rimpatrio, non potendosi tipizzare le categorie soggettive meritevoli di tale tutela che è invece atipica e residuale, nel senso che copre tutte quelle situazioni in cui, pur non sussistendo i presupposti per il riconoscimento dello status di “rifugiato” o della protezione sussidiaria, tuttavia non possa disporsi l’espulsione (cfr. Cass. 15.5.2019, n. 13079; cfr. Cass. 23.2.2018, n. 4455).

16. Su tale scorta si rappresenta che, in sede di diniego della protezione umanitaria, la corte romana ha evidenziato, per un verso, che non si aveva riscontro di specifiche situazioni di vulnerabilità, cui l’appellante sarebbe stato esposto, qualora rimpatriato; per altro verso, che l’intrapreso percorso di inserimento lavorativo non costituiva di per sè indice sufficiente di inserimento nel contesto socioeconomico italiano.

La corte d’appello, ossia, nel quadro dell’imprescindibile valutazione comparativa, ha ritenuto che il ricorrente non fosse, al contempo, “sradicato” dal contesto socioeconomico (OMISSIS)o e “radicato” nel contesto socioeconomico italiano.

17. In questo quadro le ragioni di doglianza che il secondo mezzo di impugnazione veicola, si risolvono, essenzialmente, nella censura del giudizio “di fatto” inevitabilmente postulato dalla valutazione comparativa, caso per caso, necessaria ai fini del riscontro della condizione di vulnerabilità – e soggettiva e oggettiva – del richiedente.

E tuttavia, in questi termini, la valutazione operata in parte qua dalla corte di merito va esente, del pari in rapporto alla previsione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed alla luce della pronuncia n. 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite, da qualsivoglia ipotesi di “anomalia motivazionale”.

18. La valutazione – si soggiunge – è inoltre ineccepibile in diritto.

A tal ultimo riguardo si rappresenta quanto segue.

Da un canto, non può che ribadirsi, nel quadro della doverosa valutazione comparativa, che il rapporto di lavoro non è di per sè indice sufficiente ed univoco di radicata integrazione nel tessuto socioeconomico italiano.

Cosicchè non ha precipua valenza la circostanza per cui il ricorrente sia addetto al lavaggio manuale presso l’autolavaggio di A.S., ubicato in (OMISSIS) (cfr. ricorso, pag. 13).

D’altro canto, è vero senza dubbio che, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, la valutazione relativa alle condizioni oggettive del paese di origine, ancorchè non coincidente con l’esame necessario ai fini della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. C può concorrere nel giudizio comparativo che la protezione umanitaria involge (cfr. Cass. (ord.) 1.3.2021, n. 5524).

E nondimeno la situazione di generale insicurezza esistente in (OMISSIS), correlata al rischio di attacchi terroristici, e la significativa compressione dei diritti umani, in special modo delle donne, che in (OMISSIS) si registra, sono state allegate in linea generale, in un’ottica che, viepiù in dipendenza della ritenuta, argomentata inattendibilità delle dichiarazioni all’uopo rese, non si correla puntualmente alla persona del ricorrente (cfr. Cass. (ord.) 15.5.2019, n. 1308, secondo cui, ai fini del riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per ragioni umanitarie, è necessario considerare la specificità della condizione di particolare vulnerabilità del richiedente).

19. Il controricorso è inammissibile.

Invero il controricorso è stato notificato tardivamente, ben oltre il termine – complessivamente di quaranta giorni – risultante dal combinato disposto degli artt. 369 e 370 c.p.c.

Più esattamente la notifica del ricorso è pervenuta all’Avvocatura Generale dello Stato di Roma in data 18.7.2019; il controricorso è stato spedito per la notifica il 16.10.2019.

20. L’inammissibilità del controricorso importa, nonostante il rigetto del ricorso, che nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va assunta.

21. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto (cfr. Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quaterdà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit., se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sez. seconda civ. della Corte Suprema di Cassazione, il 14 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 maggio 2021

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