Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14589 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14589

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22277/2015 proposto da:

A.G., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZZIONE,

rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONINO MARIA CREMONA, giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

MULTISERVIZI S.P.A. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 204/2015 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 31/03/2015 R.G.N. 1397/2013;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. ADRIANO PIERGIOVANNI PATTI;

udito l’Avvocato CREMONA ANTONINO MARIA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

La Corte d’appello di Palermo, nei due appelli riuniti rispettivamente proposti dall’utilizzatrice Multiservizi s.p.a. in liquidazione e dal lavoratore somministrato A.G., in riforma della sentenza di primo grado (che aveva dichiarato l’illegittimita’ del termine finale apposto al contratto di lavoro sottoscritto il 15 gennaio 2010 dal secondo con agenzia interinale, e piu’ volte prorogato, per lo svolgimento, in favore della prima, di attivita’ di sanificazione e di assistenza presso l’Ospedale di (OMISSIS), la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, dalla data della decisione e condannato la societa’ alla sua riammissione in servizio ed al pagamento, in suo favore, di un’indennita’ ai sensi della L. n. 183 del 2010, art. 32, pari a sei mensilita’ dell’ultima retribuzione globale di fatto, oltre rivalutazione ed interessi) con sentenza 31 marzo 2015, rigettava tutte le domande del lavoratore, compensando interamente tra le parti spese di entrambi i gradi.

Preliminarmente disattesa, per genericita’, l’eccezione di incompetenza territoriale e di mancata chiamata in causa della societa’ di somministrazione del lavoro, la Corte palermitana escludeva la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato, a norma del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, in combinata disposizione con il D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis, conv. in L. n. 133 del 2008 (introdotto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 19, conv. in L. n. 102 del 2009), applicabile ratione temporis, nell’ininfluenza della dedotta formazione (quand’anche effettiva) di giudicato esterno sulla qualificazione di societa’ privatistica della utilizzatrice con sentenza della stessa Corte n. 843/2014, rientrando Multiservizi s.p.a. tra le societa’, a totale partecipazione pubblica locale, esercenti attivita’ nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, dovendosi poi a queste e non alle societa’ intendere il riferimento dell’inserimento nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall’Istat.

Con atto notificato il 17 settembre 2015 (ai soli fini del contraddittorio, senza alcuna domanda nei suoi confronti, anche a Servizi Ausiliari Sicilia s.c.pa., cessionaria dell’azienda di Multiservizi s.p.a. in liquidazione, ai sensi dell’art. 2112 c.c. e art. 111 c.p.c.), A.G. ricorre per cassazione con tredici motivi, illustrati da memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.; Multiservice s.p.a. in liquidazione e’ rimasta intimata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Coni primi due motivi, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, comportante nullita’ della sentenza, per mera apparenza della motivazione nell’illustrazione del procedimento logico-giuridico adottato dalla Corte nel ritenere applicabile il cit. D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis, a Multiservizi s.p.a., non potendosi dubitare della sua ascrivibilita’ al novero delle societa’ esercenti attivita’ nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica.

Con il terzo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per l’esistenza di una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, tuttavia assolutamente inidonea alla loro comprensione.

Con i motivi dal quarto al sesto e tredicesimo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis, L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 5 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erronea qualificazione di Multiservizi s.p.a. quale societa’ a totalitaria partecipazione pubblica locale, esercente attivita’ nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica: in difetto del requisito di strumentalita’, non essendo la sua attivita’ rivolta, a norma del D.Lgs. n. 223 del 2006, art. 13, comma 1, agli stessi enti promotori ne’ agli azionisti della societa’, non essendo titolare di alcuna partecipazione in essa l’ente ospedaliero a vantaggio del quale prestata la propria attivita’; e neppure di inserimento delle funzioni dette nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione come individuate dall’Istat, da intendere in riferimento alle societa’ e non alle funzioni.

Con il settimo, il ricorrente deduce vizio di omesso esame, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, di fatto decisivo e discusso tra le parti, consistente nella verifica di documentazione prodotta (in particolare visura camerale di Multiservizi s.p.a. e suo statuto), da cui chiaramente evincibile la sua natura, non gia’ di ente strumentale soggetto alle norme di diritto pubblico, ma di societa’ ordinariamente soggetta a quelle di diritto privato.

Con l’ottavo e l’undicesimo motivo, il ricorrente deduce violazione dell’art. 112 c.p.c., nell’applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per omessa pronuncia sulla richiesta di riforma, nel proprio appello, della sentenza di primo grado nel senso della decorrenza del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del contratto, per effetto dell’erronea applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis.

Con il nono, il ricorrente deduce falsa applicazione della L. n. 92 del 2012, art. 1, comma 13, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erroneita’ del riferimento della previsione della norma, di interpretazione autentica dell’indennita’ istituita dalla L. n. 183 del 2010, art. 32, comma 5, non soltanto all’ambito risarcitorio, ma alla decorrenza della costituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato (dalla data della sentenza anziche’ della stipulazione del contratto).

Con il decimo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per omessa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, in conseguenza del rigetto della propria domanda.

Con il dodicesimo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per erroneo rigetto della propria domanda, con istituzione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dalla data di stipulazione del contratto.

I primi due motivi, relativi ad error in procedendo dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per mera apparenza della motivazione nell’illustrazione del procedimento logico-giuridico adottato dalla Corte nel ritenere applicabile il cit. D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis, a Multiservizi s.p.a., sono infondati.

La motivazione della sentenza impugnata, che, come noto, non rappresenta un elemento meramente formale, ma un requisito da apprezzarsi esclusivamente in funzione della intelligibilita’ della decisione e della comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non e’ nel caso di specie inesistente, posto che le ragioni esposte, sia pure concisamente, consentono di individuare gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione: sicche’, non e’ integrata la nullita’ denunciata sotto il profilo dell’error in procedendo, che non puo’ essere mai dichiarata se l’atto abbia raggiunto il suo scopo, per il principio di strumentalita’ della forma (Cass. 22 giugno 2015, n. 12864; Cass. 20 gennaio 2015, n. 920; 10 novembre 2010, n. 22845).

Il terzo motivo, relativo ad error in iudicando dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, per esistenza di concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ma inidonea alla loro comprensione, e’ parimenti infondato.

La violazione denunciata neppure sussiste sotto il profilo dell’error in iudicando, non essendo la sentenza impugnata totalmente priva dell’esposizione delle ragioni di diritto a suo fondamento: posto che soltanto una mancanza che si traduca nella radicale inidoneita’ della stessa ad esprimere la ratio decidendi, cosi’ da determinare la nullita’ della sentenza per carenza assoluta di un requisito di forma essenziale, costituisce violazione di legge denunciabile in sede di legittimita’ (Cass 16 luglio 2009, n. 16581; Cass. 4 agosto 2010, n. 18108; Cass. 16 maggio 2003, n. 7672); mentre la Corte territoriale ha concisamente esposto le ragioni dell’applicabilita’ del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis (a pg. 5 della sentenza), sia pure con le lacune sotto il profilo motivo (nella sua odierna riduzione al “minimo costituzionale”) in appresso illustrate.

I motivi dal quarto al sesto e tredicesimo (violazione e falsa applicazione del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis, L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 5 e D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, per erronea qualificazione di Multiservizi s.p.a. quale societa’ a totalitaria partecipazione pubblica locale, esercente attivita’ nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica) possono essere congiuntamente esaminati, per ragioni dl stretta connessione, con il settimo (vizio di omesso esame di fatto decisivo e discusso tra le parti, consistente nella verifica di documentazione prodotta, in particolare visura camerale e statuto di Multiservizi s.p.a., comprovante la sua natura di societa’ ordinariamente soggetta al diritto privato).

Essi sono fondati.

La prima norma denunciata (D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis) e’ stata, infatti, falsamente applicata, nel senso del non corretto esperimento del procedimento di sussunzione (ai fini della verifica, come noto, della non applicazione della norma, della cui esatta interpretazione si controverte, quando doveva esserlo, ovvero della sua applicazione quando non lo doveva, ovvero ancora della sua cattiva applicazione, ossia a fattispecie non esattamente comprensibile nella norma: Cass. 15 dicembre 2014, n. 26307; Cass. 24 ottobre 2007, n. 22348), per il mancato accertamento in concreto del fatto: la cui ricostruzione in modo incontestato veicola, quale canale di mediazione, un corretto processo di sussunzione, nell’ambito del sindacato sulla violazione o falsa applicazione di una norma di diritto (Cass. 15 aprile 2016, n. 7568).

E cio’ per l’esame astratto della fattispecie, con tono tendenzialmente apodittico (“Non puo’ dubitarsi che la Multiservizi s.p.a. rientri nel novero delle societa’ a partecipazione pubblica totale locale… che svolgono attivita’ nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica”. cosi’ a pg. 5 della sentenza) e comunque non radicato in un critico esame della documentazione prodotta, in particolare dello statuto della societa’, da cui inferirne la natura, in vista dell’applicabilita’ o meno della suindicata norma denunciata.

E tale grave lacuna integra appunto quel vizio di omesso esame di un fatto decisivo e discusso tra le parti (oggetto del settimo motivo, per tale ragione anch’esso fondato), nella riformulazione del novellato art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, applicabile ratione temporis, ossia di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (nel senso che, qualora esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia): ed esso e’ stato esattamente individuato dal ricorrente, sicche’ bene l’anomalia motivazionale, da intendere come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimita’ sulla motivazione, e’ stata denunciata in cassazione (Cass. s.u. 7 aprile 2014, n. 8053).

Tale esame, omesso dalla Corte territoriale, dei documenti suindicati dovra’ quindi essere condotto anche tenendo conto delle sentenze di questa Corte del 7 dicembre 2015, n. 24803 e n. 24804 e del 6 aprile 2016, n. 6693, rese in analoghe vicende (rapporti di somministrazione di lavoro irregolare di altri lavoratori in favore dell’utilizzatrice Multiservizi s.p.a. in liquidazione, di cui essi hanno chiesto la conversione, ai sensi del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 27, in rapporti di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze di questa, per attivita’ di servizi ausiliari gia’ affidatile in convenzione e quindi trasferiti, a seguito del processo di accorpamento previsto dalla L.R. Sicilia n. 11 del 2010, art. 20, alla societa’ consortile SAS s.c.pa., che assumeva tutto il personale gia’ in forza alla prima, con la sola eccezione dei lavoratori in quella situazione) e in giudizi di cui parte anche Multiservizi s.p.a. in liquidazione e che hanno definitivamente qualificato la vicenda circolatoria delle attivita’ e del personale come trasferimento d’azienda dalla predetta societa’ a SAS s.c.pa., accertando l’applicabilita’ tra le societa’ cedente e cessionaria dell’art. 2112 c.c., ai fini del trasferimento alla seconda del personale della prima ed in particolare dei lavoratori ricorrenti.

Una tale statuizione si e’ fondata sul presupposto, quale premessa logico-giuridica indefettibile, dell’accertamento dell’istituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato anche tra i suddetti lavoratori e Multiservizi s.p.a.: oggetto anche del presente giudizio, in riferimento alla convertibilita’ del rapporto di lavoro, a norma del D.Lgs. n. 276 del 2003, citato art. 27, in ragione della qualificazione della natura della suindicata societa’, ai fini dell’applicabilita’ o meno del D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis, conv. in L. n. 133 del 2008 (introdotto dal D.L. n. 78 del 2009, art. 19, conv. in L. n. 102 del 2012) in combinata disposizione con il D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 36, comma 2.

Valutera’ il giudice di rinvio, quale giudice di merito cui spettante un tale esame, l’eventuale efficacia riflessa delle citate sentenze in giudicato alla stregua di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica oggetto dell’accertamento giudiziale e comunque di elemento apprezzabile nella formazione del suo libero convincimento (Cass. 20 febbraio 2013, n. 4241); tenuto conto dell’insegnamento di questa Corte, secondo cui l’accertamento contenuto nella sentenza passata in giudicato non estende i suoi effetti e non e’ vincolante rispetto ai terzi, essendo tuttavia idonea, quale affermazione obiettiva di verita’, a spiegare efficacia riflessa anche nei confronti di soggetti estranei al rapporto processuale: qualora essi siano titolari di diritti dipendenti dalla situazione definita in quel processo, o comunque subordinati a questa (Cass. 31 gennaio 2014, n. 2137) e sempre che il terzo non sia titolare di un rapporto autonomo e indipendente rispetto a quello in ordine al quale il giudicato intervenga, non essendo ammissibile, in tale evenienza, che egli, salvo diversa ed espressa indicazione normativa, ne possa ricevere pregiudizio giuridico o possa avvalersene a fondamento della sua pretesa (Cass. 2 dicembre 2015, n. 24558; Cass. 13 gennaio 2011, n. 691).

In detto esame il giudice di rinvio terra’ anche conto della rilevanza del requisito, pure previsto dal D.L. n. 112 del 2008, art. 18, comma 2 bis, di inserimento delle societa’ a partecipazione pubblica totale locale che svolgono attivita’ nei confronti della pubblica amministrazione a supporto di funzioni amministrative di natura pubblicistica “nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi della L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. 1, comma 5”.

Esso contiene l’elenco delle amministrazioni pubbliche, suddivise in: amministrazioni centrali (a propria volta suddivise in organi costituzionali e di rilievo costituzionale, presidenza del consiglio dei ministri e ministeri, agenzie fiscali, enti di regolazione dell’attivita’ economica, enti produttori di servizi economici, autorita’ amministrative indipendenti, enti a struttura associativa, enti produttori di servizi assistenziali, ricreativi e culturali, enti e istituzioni di ricerca, istituti zooprofilattici sperimentali); amministrazioni locali (a propria volta suddivise in regioni e province autonome, province, comuni, comunita’ montane, unioni di comuni, agenzie ed enti vari, autorita’ portuali, aziende ospedaliere e sanitarie locali, c.c.i.a.a. e unioni regionali, consorzi vari, fondazioni lirico-sinfoniche, teatri stabili ad iniziativa pubblica, universita’ e istituzioni di istruzione universitaria pubblici, altre amministrazioni locali varie); enti nazionali di previdenza e assistenza. Tenuto infine conto che l’inserimento in esso ha, secondo la giurisprudenza amministrativa, natura ricognitiva e non costitutiva e puo’ essere disapplicato dal giudice ordinario, nel suo sindacato incidentale di illegittimita’ dell’atto amministrativo di iscrizione (Cons. Stato 26 maggio 2015, n. 2643; Corte conti, sez. riun. 4 settembre 2015, n. 48; Corte conti, sez. reg. Lazio 10 luglio 2013, n. 143; Corte conti, sez. reg. Lombardia 20 settembre 2011, n. 479).

Dalle superiori argomentazioni, comportanti l’accoglimento dei motivi congiuntamente scrutinati e l’assorbimento degli altri residui, discende coerente la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimita’, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio, alla Corte d’appello di Palermo in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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