Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14589 del 13/07/2015


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Civile Sent. Sez. 1 Num. 14589 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 6025-2008 proposto da:
COMUNE DI ROMA, (successivamente ROMA CAPITALE), in
persona del Sindaco pro tempore, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

Data pubblicazione: 13/07/2015

presso gli UFFICI dell’AVVOCATURA COMUNALE,
rappresentato e difeso dall’avvocato ANTONIO
GRAZIOSI, giusta procura speciale in calce all’ATTO
di COSTITUZIONE di NUOVO DIFENSORE, autenticata dal
Vice Segretario Generale LUIGI MAGGIO il 18.3.2015;
– ricorrente –

1

contro

OS.LA .

S.R.L.

IN

LIQUIDAZIONE

(P.I./C.F.

01906450364), in persona dei Liquidatori pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, Via
PINCIANA 25, presso l’avvocato ANDREA GRANZOTTO, che

GRAVIO VALERIO, giusta procura a margine del
controricorso;

controricorrente

avverso la sentenza n. 4673/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 12/11/2007;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 15/04/2015 dal Consigliere Dott. MASSIMO
DOGLIOTTI;
udito,

per il

ricorrente,

l’Avvocato ANTONIO

GRAZIOSI che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità del ricorso.

la rappresenta e difende unitamente all’avvocato DI

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione ritualmente notificata, la OS.LA . srl
conveniva in giudizio il Comune di Roma, davanti al
Tribunale di Roma, per sentirlo condannare al pagamento del

servizio svolto dal 1979 a tutto il 1990, di ritiro di
carcasse, frattaglie e budellami degli animali macellati
presso il Centro carni, delle carcasse di cani e gatti
presso il canile comunale di pesci e frutti di mare
inidonei al consumo presso il mercato ittico, con
termodistruzione e smaltimento dei rifiuti ritirati:
servizio per cui la società non aveva mai ricevuto alcun
compenso.
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, il Comune
chiedeva il rigetto della domanda.
Veniva disposta ed espletata CTU.
Il Tribunale di Roma,

con sentenza n. 9042/2004,

condannava il Comune di Roma al pagamento di C. 424.029,19.
Avverso tale sentenza proponeva appello il Comune.
Si costituiva la OS.LA srl in liquidazione, che ne chiedeva
il rigetto.

3

La Corte di Appello d Roma, con sentenza in data
12/11/2007, in parziale riforma, condannava il Comune a
pagare la somma di e. 407.129,25.
Ricorre per cassazione il Comune di Roma (successivamente

Roma Capitale).
Resiste, con controricorso, la OS.LA srl in liquidazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, la ricorrente

lamenta

violazione

dell’art. 2041 c.c. nonché vizio di motivazione, non
sussistendo i presupposti dell’azione di ingiustificato
arricchimento.
Con il secondo, violazione dell’art. 2041 c.c., nonché
vizio di motivazione, in quanto per l’esperibilità
dell’azione di ingiustificato arricchimento nei confronti
della PA, è necessario il riconoscimento da parte dell’Ente
pubblico del vantaggio apportato.
Con il terzo, violazione dell’art. 2042 c.c. e dell’art. 23
D.L. n. 66 del 1989 (convertito in L. n. 144 del 1989 ),
nonché dell’art. 35 dlgs. N. 77 del 1995, in quanto doveva
proporsi l’azione nei confronti del funzionario pubblico
che aveva consentito la fornitura o il servizio.
Possono trattarsi congiuntamente i primi due motivi.
4

L’azione generale di arricchimento ex art. 2041 c.c.
presuppone il concorso simultaneo di due elementi,
l’arricchimento di un soggetto e la diminuzione
patrimoniale di un altro, provocate da un unico fatto
costitutivo, nonché la mancanza di una causa

giustificatrice dell’arricchimento dell’uno e della perdita
patrimoniale dell’altro. E’ onere del titolare dell’azione
fornire prova di entrambi i profili.
Nella specie, è pacifico che la società ha prestato il
servizio di smaltimento dei rifiuti gratuitamente. Afferma
la controparte che essa aveva un proprio interesse a
ritirare gli scarti della macellazione e le carcasse degli
animali, essendo all’epoca tali scarti e carcasse oggetto
di commercializzazione da parte dei raccoglitori, e che
l’oggetto sociale della società consisteva nella
lavorazione e commercio delle ossa animali e dei loro
derivati, anche provenienti dalla cernita di rifiuti solidi
urbani.
Spettava, per quanto si è detto, all’odierno ricorrente
dimostrare non solo l’arricchimento della P.A. ma pure il
proprio depauperamento, e a tale onere essa non ha
compiutamente adempiiuto.

5

Per di più, nei confronti della PA, secondo giurisprudenza
consolidata ( tra le altre, Cass. N. 9348 del 2002; 17028
del 2004; 4818 del 2012), l’azione di ingiustificato
arricchimento differisce da quella ordinaria, non essendo
sufficiente il fatto materiale dell’esecuzione di un opera

o di una prestazione vantaggiosa per l’ente pubblico, che
deve essere provato dall’attore, ma è altresì necessario
che l’ente abbia riconosciuto l’utilità dell’opera o della
prestazione in modo esplicito con un atto formale, ovvero
in modo implicito: in tal caso il riconoscimento può
derivare non solo dagli organi deliberativi dell’ente
(nella specie Consiglio o Giunta Comunale) ma pure da
quelli rappresentativi, ma esso presuppone pur sempre un
atto formale ovvero un comportamento concludente, come la
consapevole

utilizzazione,

senza

il

rispetto

delle

prescritte formalità, da cui si possa comunque
inequivocabilmente e con certezza desumere un effettivo
giudizio positivo circa il vantaggio o l’utilità dell’opera
o della prestazione eseguita dal privato. Sono al riguardo
dell’esecuzione \
2 uh, . ion8 toS)
dell’opera o della prestazione, acquisita a a PA vvero
ininfluenti

la

la

consapevole

semplice

tolleranza

conoscenza

dell’apporto

vantaggioso,

trattandosi di elementi non direttamente e casualmente
collegati ad un comportamento dell’organo rappresentativo

6

idoneo a mettere a disposizione dell’ente e a riconoscere
l’utilità dell’opera o della prestazione:

ha Vt 210 Cu 11.tiag4 ,

Vanno pertanto accolti i primi due motivi. Rimane assorbito
il terzo attinente, come si è detto, alla necessità di

proporre l’azione nei confronti del funzionario che abbia
consentito la fornitura o il servizio.
Conclusivamente va accolto il ricorso, e cassata la
sentenza impugnata.
Può decidersi nel merito, non essendovi necessità di
ulteriori accertamenti di fatto.
Va rigettata la domanda dell’odierna resistente.
Le spese seguono la soccombenza per i giudizi di merito e
il presente di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso,
assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito rigetta la domanda. Condanna l’odierna
resistente al pagamento delle spese del primo grado di
giudizio che liquida in e.

100 per esborsi, 2.000,00 per

diritti, C. 3.000,00 per onorari; per il secondo grado in
C. 100,00 per esborsi, C. 1.500,00 per diritti ,C. 4.000,00
per onorari ; e per il presente giudizio di legittimità in
7

C. 7.200,00 comprensivi di C. 200,00 esborsi, oltre spese
forfettarie ed accessori di legge per tutti i gradi.
Dichiara compensate le spese di giudizio.

Il Consigliere Estsore

IlPresi.Idente.

Roma, 15 aprile 2015

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