Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14588 del 16/06/2010

Cassazione civile sez. I, 16/06/2010, (ud. 19/05/2010, dep. 16/06/2010), n.14588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 788-2005 proposto da:

P.M.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA MONTE SANTO 2, presso l’avvocato ROMEO

FULVIO, rappresentata e difesa dall’avvocato GATTUCCIO ACHILLE,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

FALLIMENTO PUCCI S.N.C., in persona del Curatore avv. ANGIOLELLA

BOTTARO, NONCHE’ DEI SINGOLI SOCI ILLIMITATAMENTE RESPONSABILI

D.A., V.S. E P.G.,

domiciliati in ROMA, P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA

CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato FORTUNA

TULLIO, giusta procura a margine del controricorso;

– controricorrenti-

avverso la sentenza n. 879/2003 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,

depositata il 07/10/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/05/2010 dal Consigliere Dott. VITTORIO RAGONESI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte osserva quanto segue:

P.M.A. ha impugnato per cassazione sulla base di un unico motivo la sentenza della Corte d’appello di Palermo n. 879/03,con cui era stata confermata la sentenza n. 4812/00 del tribunale di Palermo che aveva rigettato l’opposizione da essa proposta allo stato passivo del fallimento della Pucci snc nel quale non era stato ammesso un proprio asserito credito derivante da rapporto di lavoro dipendente Resiste con controricorso il fallimento della Pucci snc. Rileva la Corte che la sentenza impugnata risulta depositata il 7.10.03, mentre il ricorso per cassazione è stato presentato all’Ufficiale giudiziario e notificato il 22.11. 2004, oltre il termine annuale di cui all’art. 327 c.p.c., dovendosi tenere conto che trattandosi nella specie di causa di lavoro, non risulta applicabile la sospensione dei termini feriali. A tale proposito questa Suprema Corte ha già avuto occasione di precisare che, ai fini della sottrazione alla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale, prevista dalla L. 7 ottobre 1969, n. 742, art. 3 costituisce “causa di lavoro” quella in cui, a prescindere dalle forme processuali, è controverso un credito che rinviene il suo titolo in un rapporto di lavoro subordinato, essendo appunto la natura del credito a determinare le esigenze di speditezza che giustificano l’inapplicabilità della sospensione. Ne consegue che, in materia di procedure concorsuali, mentre in virtù del combinato disposto dell’art. 92 dell’ordinamento quest’ultima va tuttavia esclusa ove le opposizioni stesse riguardi giudiziario e della L. n. 742 del 1969, artt. 1 e 3 le opposizioni allo stato passivo non si sottraggono, in linea generale, al regime della sospensione, quest’ultima va tuttavia esclusa ove le opposizioni stesse riguardino controversie in tema di crediti da lavoro (Cass. 17953/05; cass. 15355/00; Cass. 24665/09).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese vanno compensate in ragione del preesistente contrasto giurisprudenziale sul punto.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso ; spese compensate.

Così deciso in Roma, il 19 maggio 2010.

Depositato in Cancelleria il 16 giugno 2010

 

 

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