Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14588 del 15/07/2016


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Cassazione civile sez. lav., 15/07/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 15/07/2016), n.14588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. BRONZINI Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. PATTI Adriano Piergiovanni – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 30165/2014 proposto da:

B.A., C.F. (OMISSIS), domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR,

presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE,

rappresentato e difeso dagli avvocati EMANUELE GUARINO, GIACOMO

PACE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

G.S.A. S.P.A. gia’ EUROSAFETY, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE

1 presso lo STUDIO LEGALE GHERA-GAROFALO, rappresentata e difesa

dall’avvocato EDOARDO GHERA, DOMENICO GAROFALO, EMILIO BALLETTI,

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

LA MONDIAL S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 6228/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 07/10/2014 R.G.N. 1888/2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/04/2016 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE BRONZINI;

udito l’Avvocato SCAPPATURA PATRIZIA per delega verbale Avvocato

GAROFALO DOMENICO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso

in subordine rigetto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il ricorrente in primo grado chiedeva con ricorso L. n. 92 del 2012, ex art. 48, al Tribunale del lavoro di Napoli di costituire un rapporto ex art. 2932 c.c., nei confronti di Mondial s.r.l. appaltatrice subentrante alla societa’ GSA spa e in via subordinata dichiarare l’illegittimita’ del recesso intimato da quest’ultima societa’ per violazione L. n. 223 del 1991, quale appaltatrice uscente con condanna alla reintegrazione ed al risarcimento del danno. SI costituivano le convenute che chiedevano il rigetto della domanda. Il Tribunale, ritenendo che la domanda nei confronti della Mondial non rientrasse nell’ambito del rito speciale, ne disponeva la separazione, ed accoglieva la domanda subordinata. Il Tribunale rigettava l’opposizione della GSA; la Corte dl appello di Napoli con la sentenza oggi impugnata riteneva che il Tribunale in sede di opposizione avesse non correttamente omesso di pronunciarsi circa l’eccezione per cui era stata decisa la domanda subordinata, senza l’esame di quella principale. Occorreva invece per procedere all’esame della domanda subordinata prima valutare quella proposta in linea principale e connessa all’applicabilita’ del CCNL multiservizi, rischiandosi cosi un contrasto fra giudicati. Conseguentemente dichiarava la nullita’ della sentenza ex art. 112 c.p.c..

Propone ricorso il lavoratore con un motivo, resiste la GSA spa con un motivo. La societa’ Mondial non si e’ costituita.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il motivo proposto si allega la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ed in particolare degli artt. 99 e 11 c.p.c. e dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, per avere la Corte di appello di Napoli ritenuto essersi verificata una violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato con conseguente nullita’ della sentenza numero 3941/2014 resa nel giudizio di opposizione dai Tribunale di Napoli stante la qualificazione della domanda eseguita dal GL nella fase sommaria e dunque della divisione dei giudizi. Non c’era stata alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione alla domanda rispetto alla quale era stato correttamente adito il Giudice con il rito speciale; si trattava di due domande diverse, che possono cumularsi; la parte dell’ordinanza che aveva disposto il mutamento di rito non aveva contenuto decisorio e quindi non poteva determinare alcuna violazione dell’art. 112 c.p.c..

Il motivo appare fondato. Infatti, come correttamente messo in rilievo nel ricorso, il Tribunale ha valutato ed interpretato la domanda e conseguentemente ha ritenuto che quella proposta nei confronti della Mondial non fosse proponibile con il rito speciale, mentre ha provveduto in ordine alla sola domanda proposta correttamente con il rito speciale introdotto dalla cosidetta “Legge Fornero”. Si e’ quindi implicitamente ritenuto che le due domande potessero avere strade diverse non essendo tra loro incompatibili, nonostante la domanda sulla quale si e’ deciso fosse stata qualificata come subordinata. Pertanto non puo’ dirsi che sia stato violato l’art. 112 c.p.c., perche’ l’eccezione di cui si parla (e cioe’ che la domanda sulla quale il Tribunale ha deciso con rito speciale fosse stata subordinata al mancato accoglimento dell’altra per la quale si era disposto il mutamento di rito) e’ stata esaminata e valutata anche attraverso una Interpretazione della domanda. La Corte di appello, pertanto, avrebbe dovuto decidere nel merito l’appello proposto anche sul punto qui in discussione e cioe’ che era stata accolta una domanda proposta solo in via subordinata eventualmente sospendendo il procedimento introdotto con il rito speciale ove ritenuto possibile e/o opportuno.

Si deve quindi accogliere il ricorso con conseguente cassazione della sentenza impugnata e con rinvio alla Corte dl appello di Napoli in diversa composizione.

PQM

La Corte:

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di Napoli in diversa composizione.

Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2016

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