Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14588 del 13/07/2015


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. 1 Num. 14588 Anno 2015
Presidente: SALVAGO SALVATORE
Relatore: DOGLIOTTI MASSIMO

SENTENZA

sul ricorso 14681-2008 proposto da:
AUTOSERIVIZI SODANI DI SODANI GIUSEPPE & C. S.N.C.
(p.i.

00010930600),

in

persona

del

legale

rappresentante pro tempore, elettivamente
domiciliata in ROMA, VIA DEI PRATI FISCALI 289,
presso l’avvocato DI LALLA ISABELLA, rappresentata
2015
667

e difesa dall’avvocato TIZIANA SODANI, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 13/07/2015

COMUNE DI FROSINONE, in persona del Sindaco pro
tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZALE CLODIO 56, presso l’avvocato SIMONETTA
ABBONDANZIERI, rappresentato e difeso dall’avvocato
ANGELO BARLETTA, giusta procura a margine del

controrícorrente

avverso la sentenza n. 2254/2007 della CORTE
D’APPELLO di ROMA, depositata il 21/05/2007;
udita la relazione della causa svolta nella
pubblica udienza del 15/04/2015 dal Consigliere
Dott. MASSIMO DOGLIOTTI;
udito, per la ricorrente, l’Avvocato TIZIANA SODANI
che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. IGNAZIO PATRONE che ha concluso per
l’inammissibilità o in subordine rigetto del
ricorso.

controricorso;

2

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione ritualmente notificata il 30/101995,
il Comune di Frosinone proponeva opposizione a
decreto ingiuntivo, emesso nei suoi confronti, dal
Pretore di Frosinone, a favore di Autoservizi

SODANI snc., per l’importo di lire 40.390.870, per
servizio di scuola bus effettuato a suo favore .
Costituitosi regolarmente il contraddittorio, la
società

chiedeva

opposta

dell’opposizione,

il

rigetto

e la conferma del decreto

ingiuntivo.
Veniva espletata CTU.
Il Tribunale di Frosinone,
11/09/2003,

con sentenza in data

accoglieva in parte l’opposizione

proposta dal Comune, che condannava a corrispondere
la somma di C. 8.534,01; compensava le spese tra
le parti e poneva quelle di CTU a carico
dell’appaltatrice.
Proponeva appello la società appaltatrice. Il
Comune chiedeva

il rigetto dell’appello.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 21
maggio 2007, in parziale accoglimento dell’appello,
poneva a carico del Comune le spese della CTU.
Ricorre per cassazione la società appaltatrice.
Resiste con controricorso il Comune di Frosinone.

3

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo la ricorrente lamenta
violazione degli artt. 1362 e segg. C.c. , là dove
il giudice a quo aveva escluso il diritto
dell’appaltatrice al pagamento dell’IVA.

Con il secondo, violazione di legge, sotto il
profilo della gerarchia delle fonti normative e
dell’interpretazione contrattuale; mancata
applicazione della legge speciale del rapporto:
capitolato speciale di appalto e bando di gara.
Con il terzo, violazione di legge sotto il
profilo della inosservanza della normativa fiscale
in tema di contratti di appalti pubblici ed in
particolare delle norme contenute negli artt. 1, 3,
13, e 18 del DPR 633 / 1972.
Con il quarto, omessa o contraddittoria motivazione,
sempre con riferimento al pagamento dell’IVA.
Preliminarmente va osservato che tutti i motivi
appaiono ammissibili, ai sensi dell’art. 366 bis
cpc, abrogato ma ancora operante per i rapporti
pregressi, tranne il quarto, di cui si dirà
appresso.
Il primo motivo appare infondato.
Il giudice a quo ,conmotivazione adeguata ed immune
da vizi logici i chiarisce che

nella specie, era

espressamente stabilito contrattualmente che il
4

corrispettivo del servizio di trasporto effettuato
dalla società appellante

fosse comprensivo

dell’IVA, non rilevando, all’evidenza, la
sottoscrizione con riserva di tale profilo da parte
della società stessa, che successivamente non

clausola. Tale pattuizione era pertanto valida ed
efficace e dunque vincolante tra le parti. E’
appena il caso di precisare che la presa d’atto da
parte del sindaco non poteva significare
accettazione del contenuto della riserva.
Del tutto correttamente la sentenza impugnata
richiama la giurisprudenza di questa Corte ( per
tutte, Cass. N. 26690 del 2006; n. 12092 del 2015)
per cui, ove il giudice del merito ritenga, come
nella specie,

che il senso letterale delle

espressioni impiegate riveli con chiarezza ed
univocità la loro volontà comune, non deve farsi
ricorso ai criteri interpretativi sussidiari.
Il secondo motivo appare inammissibile per mancata
autosufficienza.
Quanto all’asserito contrasto del contratto con il
bando di gara ed il capitolato speciale di appalto,
la ricorrente non riporta tali documenti
all’interno del ricorso, nè li deposita insieme ad
t ativg-■ 1G
t
0,Z9A01,11
esso si richiama soltanto, a pag. 11 del ricorso

esperì alcuna azione di impugnazione della predetta

stesso, un passo del capitolato speciale nel quale
nulla in realtà si precisa in ordine al pagamento
dell’IVA .
E’ appena il caso di precisare, con riferimento al
terzo motivo, da ritenersi infondato, che non si

può certo parlare di violazione della disciplina
fiscale: la clausola del contratto in esame non
dispone la esclusione della sottoposizione all’IVA,
ma si limita a prevedere che il corrispettivo
pattuito è comprensivo dell’IVA stessa.
Il quarto motivo è privo della sintesi, omologa ai
quesiti di diritto, ove si tratti di vizio di

motivazione (al riguardo, Cass. N. 2694/2008). E’
bensì vero che la ricorrente richiama, concludendo
11.N.4-1M
la trattazione del intromMo l’art. 366 bis c.p.c.,
e sembra riferirsi al passo precedente

(

in cui si

accenna all’omessa motivazione della sentenza di
secondo grado sotto il profilo della valutazione e
&l’interpretazione degli atti dell’ente, bando,
avviso di gara e capitolato speciale volti a
comprovare che il vincolo contrattuale dell’ente
era costituito dalla normativa contenuta nel bando
tAk-

e nel capitolatóri— sono presenti affermazioni di
fatto e diritto giustapposte a tratti confuse ed
incerte. Il chiarimento non potrebbe che venire
dalla lettura del motivo, ma è proprio ciò che il
6

legislatore

escludeva

con

l’introduzione

dei

quesiti (e delle sintesi) di cui all’art. 366 bis
c.p.c..
Il motivo è pertanto inammissibile.
Conclusivamente va rigettato il ricorso.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; e condanna la
ricorrente al pagamento delle spese del presente
giudizio che liquida in C. 3.200,00 comprensivi di
C 200,00 per esborsi oltre spese forfettarie ed
accessori di legge.
Roma, 15/04/2015
Il Consigliere es ensore
Il Presidente

Le spese seguono la soccombenza.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA