Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14588 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/06/2017, (ud. 11/04/2017, dep.12/06/2017),  n. 14588

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BIANCHINI Bruno – Presidente –

Dott. ORICCHIO Antonio – Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 13477-2015 proposto da:

IMMOBILIARE CASTELLI s.a.s di P.G. E C., (p.iva (OMISSIS))

in persona del socio accomandatario e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA BARBERINI 29, presso

lo studio dell’avvocato MANFREDI BETTONI, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIOVANNI SPADEA;

– ricorrente –

contro

N.G., ((OMISSIS)), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

GIUSEPPE FERRARI 11, presso lo studio dell’avvocato ANTONIO

PACIFICO, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato MARCO

BONOMO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 729/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/02/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

11/04/2017 dal Consigliere Dott. VINCENZO CORRENTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CAPASSO Lucio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato MANFREDI BETTONI, difensore della ricorrente, che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato ANTONIO PACIFICO, difensore del controricorrente,

che ha chiesto l’accoglimento delle difese esposte ed in atti.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Sondrio, decidendo sulla domanda di N.G. contro sas Immobiliare Castelli per la demolizione delle parti di fabbricati a distanza illegale e la condanna ai danni, con sentenza 214/2002 condannava la convenuta alla demolizione degli ampliamenti ed all’arretramento fino a metri 5 dal confine, respingendo le altre domande tra le parti e compensando le spese.

La Corte di appello respingeva le impugnazioni principale ed incidentale ed, a seguito di ricorso principale della Immobiliare Castelli ed incidentale del N. questa Suprema Corte, con sentenza 22824/2012, cassava con rinvio rilevando che la Corte di appello non aveva preso in esame la normativa sopravvenuta nè chiarito se, in base alla normativa applicabile, le costruzioni della Immobiliare, se ritenute nuove costruzioni, dovessero essere arretrate fino alla maggiore distanza tra i 5 metri dal confine e di 10 metri tra costruzioni o, in subordine, ove ritenute ricostruzioni, se l’arretramento dovesse riguardare anche le parti realizzate in sopraelevazione e le parti relative alle nuove costruzioni.

In particolare questa Corte riteneva fondati il terzo motivo del ricorso principale ed i primi due dell’incidentale, con assorbimento del terzo sui danni.

La Corte di appello di Milano, in sede di rinvio, con sentenza 23.12.2014, respingeva l’appello condannando ad arretrare sino alla maggiore distanza tra i 10 metri dai frontistanti fabbricati ed i metri 5 dal confine tutte le porzioni a distanza illegale come indicate e statuendo che la normativa vigente era rimasta invariata tranne che per lo scomputo della volumetria delle scale non rilevante nella specie e la ctu in sede di rinvio aveva confermato gli accertamenti del primo grado.

Ricorre Immobiliare Castelli con tre motivi ed istanza di rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 3 TFUE alla Corte di giustizia dell’U.E., resiste N..

Le parti hanno presentato memorie.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Col primo motivo si deducono illegittimità della impugnata sentenza sull’asserito parziale giudicato e violazione della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5, artt. 392 e 394 c.p.c., art. 2909 c.c., art. 12 preleggi, art. 112 c.p.c. in punto di disapplicazione di atti amministrativi con richiami alla ctu e riferimenti al fabbricato N. che non poteva essere autorizzato e costruito.

Col secondo motivo si lamentano la illegittimità della sentenza e la violazione dell’art. 384 c.p.c., comma 2 e della legislazione anche regionale per non essersi uniformata alla decisione della S.C, con ulteriori violazioni.

Col terzo motivo si denunziano la erroneità della disposta demolizione e del ristoro economico e la violazione degli artt. 2697, 872, 1223, 1226, 1227 e 2056 c.c. e carente esame di fatto decisivo.

Si ritiene in via preliminare non esistano le condizioni del rinvio pregiudiziale non trattandosi della interpretazione e della validità del diritto dell’Unione ma della interpretazione delle norme del diritto nazionale o di questioni di fatto (Raccomandazione 2016/C 439/01 della Corte di Giustizia dell’Unione europea) dato che il presupposto che in ogni caso di abusivismo c’è usucapione è erronea.

La questione deve limitarsi alla verifica del rispetto da parte del giudice di rinvio dei principi espressi da questa Corte: la Corte di appello non aveva preso in esame la normativa sopravvenuta nè chiarito se, in base alla normativa applicabile, le costruzioni della Immobiliare, se ritenute nuove costruzioni, dovessero essere arretrate fino alla maggiore distanza tra i 5 metri dal confine e di 10 metri tra costruzioni o, in subordine, ove ritenute ricostruzioni, se l’arretramento dovesse riguardare anche le parti realizzate in sopraelevazione e le parti relative alle nuove costruzioni.

La Corte di rinvio, premesso che la posizione delle parti era quella già definita nel procedimento in cui era stata pronunziata la sentenza cassata, donde l’inammissibilità delle questioni proposte da Immobiliare Castelli in ordine ai motivi di ricorso per cassazione rigettati, ha statuito che la normativa vigente era rimasta invariata tranne che per lo scomputo della volumetria delle scale non rilevante nella specie e la ctu in sede di rinvio aveva confermato gli accertamenti del primo grado. Ciò premesso, si osserva:

Va valutato se sia possibile la critica del convincimento, cui il giudice è pervenuto, operata, come nella specie, mediante la mera ed apodittica contrapposizione d’una difforme interpretazione a quella desumibile dalla motivazione della sentenza impugnata, trattandosi d’argomentazioni che richiedono un riesame del merito (e pluribus, Cass. 9.8.04 n. 15381, 23.7.04 n. 13839, 21.7.04 n. 13579, 16.3.04 n. 5359, 19.1.04 n. 753).

Al primo motivo prospetta una questione inammissibile, che esula dal mandato al giudice di rinvio e non considera che il rigetto del motivo sul punto è coperto dal giudicato e che l’asserita abusività del fabbricato N. non è preclusiva di una azione per il rispetto delle distanze.

Il secondo motivo manifesta mero dissenso rispetto alla decisione impugnata che è immune da vizi in quanto rispettosa del mandato avendo richiamato la distinzione tra mera ricostruzione e nuova costruzione, ipotesi configurabile nella specie.

La Corte di rinvio ha statuito che la Immobiliare Castelli si limitava a contrapporre ai corretti ed analitici rilievi sviluppati dal primo ctu e confermati dai ct nominati in sede di rinvio la propria diversa opinione senza allegare alcun concreto elemento.

Il terzo motivo è nuovo nel riferimento all’art. 1227 c.c. e non considera l’effetto sanante dell’usucapione, in relazione a quanto dedotto in relazione al primo motivo.

A prescindere dalla circostanza che il danno in caso di violazione delle distanze è in re ipsa, non considera che il ctu aveva valutato la perdita di valore commerciale dell’immobile del N. nella percentuale del 15-20% mentre la sentenza lo ha limitato in via equitativa all’8-9% con motivazione sufficiente che si sottrae alle critiche mentre sono compatibili sia la domanda ripristinatoria che quella di danni (Cass. 14.1.2016 n. 458, Cass. 4.9.2015 n. 17602).

In definitiva il ricorso va rigettato, con condanna alle spese.

PQM

 

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 4700 di cui 200 per spese vive, oltre spese forfettizzate nel 15% ed accessori, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex D.P.R. n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Così deciso in Roma, il 11 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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