Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 14587 del 12/06/2017


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Cassazione civile, sez. II, 12/06/2017, (ud. 06/04/2017, dep.12/06/2017),  n. 14587

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MATERA Lina – Presidente –

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3931/2015 proposto da:

B.D., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA F DE

SANCTIS 15, presso lo studio dell’avvocato PIER PAOLO POLESE,

rappresentata e difesa dall’avvocato CARLO ZAULI;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell’avvocato MARIO

CONTALDI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

STEFANIA SANGIORGI, GIANLUCA CONTALDI;

e contro

M.E., P.C., P.F., S.S.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 43, presso lo

studio dell’avvocato UGO PETRONIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato ROBERTO PINZA;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 20982/2014 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 06/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

06/04/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

B.D. ha proposto ricorso articolato in nove motivi per la revocazione della sentenza della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA n. 20982/2014, depositata il 06/10/2014. Resistono con distinti controricorsi il Condominio (OMISSIS), nonchè M.E., P.C., P.F. e S.S..

Su proposta del relatore, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c., comma 4, e art. 380-bis c.p.c., commi 1 e 2, che ravvisava l’inammissibilità del ricorso, il presidente fissava con decreto l’adunanza della Corte perchè la controversia venisse trattata in Camera di consiglio nell’osservanza delle citate disposizioni.

Il pubblico ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, chiedendo di dichiararsi inammissibile il ricorso, con condanna ex art. 96 c.p.c., u.c., mentre i controricorrenti hanno depositato memorie, in forza dell’art. 380-bis c.p.c., comma 1.

Il giudizio era iniziato con domanda di B.D. nei confronti del Condominio (OMISSIS), volta ad ottenere la condanna del convenuto al pagamento della somma di Lire 20.000.000, a titolo di indennità per il godimento di una particella di terreno dell’attrice, utilizzata come passaggio per l’accesso all’edificio comune. L’adito Tribunale di Forlì, con sentenza del 27 ottobre 2003, respinse la domanda della B., come anche l’eccezione di estinzione del giudizio nei riguardi di M.E. e P.G., che erano stati chiamati in causa in garanzia dal condominio, condannando l’attrice a rimborsare le spese di giudizio sostenute da ognuna delle altre parti.

La decisione del Tribunale di Forlì veniva appellata da B.D. in via principale, e da M.E., P.C., P.F. e S.S. (gli ultimi tre quali eredi di P.G.) in via incidentale, ma veniva confermata dalla Corte d’appello di Bologna con sentenza del 4 novembre 2008, che rigettava entrambi i gravami. La Corte d’appello affermava: – che l’interclusione dell’edificio condominiale era conseguita alla vendita del terreno poi edificato, sicchè l’avvenuta contestuale costituzione della servitù di passaggio non comportava il pagamento di alcuna indennità, a norma dell’art. 1054 c.c.; – che in seguito alla morte di P.G. il processo era stato dichiarato interrotto per entrambe le cause riunite, sicchè ne era derivata una situazione di litisconsorzio necessario, con la conseguenza che la riassunzione tempestivamente operata da B.D., anche se nei confronti del solo condominio, aveva impedito l’estinzione del processo altresì nei riguardi dei chiamati in garanzia. Avverso la sentenza della Corte di Bologna, B.D. propose ricorso per cassazione, in base a due motivi, mentre si difesero con controricorsi sia il Condominio “(OMISSIS)”, sia M.E., P.C., P.F. e S.S., i quali hanno formularono pure un motivo di ricorso in via incidentale.

Con la sentenza n. 20982/2014 del 6 ottobre 2014, questa Corte rigettò sia il ricorso principale che l’incidentale, condannando la ricorrente principale a rimborsare alle altre parti le spese del giudizio di cassazione.

La sentenza n. 20982/2014 così motivava:

“(..) Con il primo motivo del ricorso principale B.D. si duole della mancata dichiarazione di estinzione del processo, relativamente a M.E., P.C., P.F. e S.S., nei cui confronti ella non aveva inteso riassumere la causa, avvalendosi di una facoltà che le era consentita, stante la sua estraneità al rapporto di garanzia dedotto in giudizio dal condominio.

Quest’ultimo ha contestato l’ammissibilità della censura, osservando che non è dotata del requisito dell’interesse. L’eccezione non è fondata, poichè B.D. è stata condannata, in applicazione del principio di causalità, a rimborsare le spese di giudizio non solo al convenuto ma anche ai chiamati in causa e appunto di questa pronuncia, in relazione alla quale è rimasta soccombente, ha chiesto la cassazione, rilevando che sarebbe stata evitata, ove la propria eccezione di estinzione parziale del processo fosse stata accolta.

La doglianza in esame non può però essere accolta.

Lo impedisce la sua mancanza di pertinenza alla ratio decidendi posta a base, sul punto, della sentenza impugnata: la Corte d’appello non ha negato che gli eventi interruttivi, nel caso di cause scindibili, operano soltanto per quelle cui essi si riferiscono, come la ricorrente sostiene; ha tuttavia ritenuto, sulla scorta di Cass. 4 marzo 2004 n. 4412, che se in tali casi il processo viene erroneamente dichiarato interrotto in toto, si crea a posteriori una situazione di litisconsorzio necessario, sicchè la riassunzione operata tempestivamente nei riguardi di una delle cause vale ad impedire l’estinzione anche delle altre, che come nella specie vengano a loro volta riassunte in un termine a tale scopo concesso dal giudice, anche se dopo la scadenza di quello stabilito dall’art. 305 c.p.c.. A questo argomento nessuna specifica e puntuale critica viene rivolta dalla ricorrente, la quale in sostanza si limita a insistere nella tesi della legittimità della propria scelta di riassumere il giudizio soltanto nei confronti del condominio, in coerenza con il proprio interesse e con l’impostazione da essa data fin dall’inizio alla causa.

Per questa stessa decisiva ed assorbente più “liquida” ragione va disatteso il motivo addotto a sostegno del ricorso incidentale, con il quale anche M.E., P.C., P.F. e S.S. sostengono che nei loro riguardi il processo avrebbe dovuto essere dichiarato estinto, ma ugualmente non muovono precisi e concreti rilievi in ordine al principio enunciato dalla citata Cass. 4412/2004 e a quanto la Corte d’appello ha ritenuto potersene desumere con riferimento al caso di specie.

Con il secondo motivo del ricorso principale B.D. lamenta che il proprio diritto a ottenere l’indennità oggetto della causa è stato erroneamente disconosciuto dalla Corte d’appello in base al disposto dell’art. 1054 c.c., che esclude tale diritto quando l’interclusione è effetto di alienazione a titolo oneroso; la norma, secondo la ricorrente, nella specie non è applicabile, poichè l’interclusione era derivata dalla vendita di un terreno dai propri danti causa alla società Giemme, che aveva poi costruito un edificio e trasferito i singoli appartamenti ai vari acquirenti, sicchè a questi ultimi non potevano beneficiare della gratuità del passaggio, trattandosi di diritto esercitabile esclusivamente nei confronti dell’originario alienante o dei suoi successori a titolo universale, secondo la costante giurisprudenza di legittimità. L’assunto non è fondato, poichè i precedenti richiamati dalla ricorrente a conforto della sua tesi (v., da ultimo, Cass. 18 ottobre 2011 n. 21526) sanciscono il carattere personale, dal lato passivo, del diritto a ottenere la “costituzione” gratuita della servitù nei casi di interclusione derivante da alienazione a titolo oneroso: diritto che può essere esercitato esclusivamente nei confronti dell’originario alienante o dei suoi successori a titolo universale. Nel caso di cui si tratta, invece, la servitù è già stata espressamente costituita contestualmente alla vendita con lo stesso rogito, con conseguente creazione di un rapporto di natura reale che si è trasmesso ai vari aventi causa delle parti originarie, subentrati nella proprietà del fondo dominante e del servente. Entrambi i ricorsi vanno pertanto rigettati, con conseguente condanna della ricorrente principale a rimborsare alle altre parti, nei confronti di entrambe le quali rimane soccombente, le spese di giudizio, che si liquidano nella misura indicata nel dispositivo che segue; tra queste due ultime parti le spese vengono compensate, poichè la proposizione del ricorso incidentale, sostanzialmente adesivo al primo motivo del ricorso principale, non ha comportato apprezzabile aggravio di difesa per il condominio “(OMISSIS)”.(..)”.

La ricorrente solleva dieci distinte eccezioni di incostituzionalità degli artt. 305, 307, 395 c.p.c., artt. 2909, 2908 c.c., artt. 391 ter e 395 c.p.c., art. 291 ter c.p.c. (ma è da intendersi: art. 391 ter) e art. 295 c.p.c. (ma è da intendersi: art. 395), ed invoca altresì gli artt. 7 e 8 della Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo, l’art. 6 della Convenzione Europea dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, gli artt. 2 e 14 del Patto internazionale sui diritti civili e politici. Viene altresì richiesta dalla ricorrente la rimessione degli atti alla Corte di Giustizia UE.

Le eccezioni di incostituzionalità degli artt. 391 ter e 395 c.p.c., sono tutte infondate, in quanto la disciplina risultante dal combinato disposto dell’art. 391-bis c.p.c. e art. 395 c.p.c., n. 4) – nella parte in cui non prevede come causa di revocazione l’errore di giudizio o di valutazione – non viola gli artt. 111, 11 e 24 Cost., atteso che gli invocati parametri costituzionali impongono al legislatore di prevedere il ricorso per cassazione per violazione di legge avverso le sentenze pronunciate dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, mentre non è sindacabile la scelta legislativa di limitare all’appello e al ricorso per cassazione l’esame del vizio suddetto e di riservare, quindi, alla revocazione la specifica funzione di consentire la correzione dell’errore di percezione (Cass. Sez. U., 28/05/2013, n. 13181). Del pari, è manifestamente infondata – nè comporta la necessità di un rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia U.E. – la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 395, 391 bis e 391 ter c.p.c., in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 24, 101 e 111 Cost., ed in relazione all’art. 6 della CEDU, nella parte in cui non ammettono la revocazione delle sentenze di legittimità della Corte di Cassazione per pretesi errori di diritto o di fatto, diversi dalla mera svista su questioni non oggetto della precedente controversia, rispondendo la non ulteriore impugnabilità all’esigenza, tutelata come primaria dalle stesse norme costituzionali e convenzionali, di conseguire il giudicato all’esito di un sistema strutturato anche su differenti impugnazioni, con l’immutabilità e definitività della pronuncia che tutela i diritti delle parti (Cass. Sez. 6-3, 29/04/2016, n. 8472).

Sono invece prive di rilevanza le questioni di incostituzionalità relative agli artt. 305, 307 c.p.c., artt. 2908 e 2909 c.c., trattandosi di norme di cui questa Corte non deve fare applicazione per la decisione sul ricorso per revocazione in esame.

Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 2, 3, 23, 24, 32, 101 e 111 Cost., e/o artt. 102, 113, 116, 307 c.p.c. e segg., art. 310 c.p.c., in riferimento agli artt. 2908, 2909 c.c., ed all’art. 13 CEDU, ribadendosi l’assurdità che non si possa adire per revocazione la Suprema Corte deducendo l’errore di diritto. Si critica la tesi del “litisconsorzio necessario in progressione” come errore in cui era incorsa la Corte di Cassazione nell’impugnata sentenza. Viene ricordata l’origina storica della Corte di cassazione nell’ordinamento giuridico francese. Si assume che vi fosse obbligo di rimettere la decisione alle Sezioni Unite, e si evidenziano le ragioni che giustificano la tangibilità del giudicato.

Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione del giudicato esterno costituito da Corte Cost. 5 febbraio 1999, n. 18.

Il terzo motivo di ricorso deduce l’errore di fatto circa l’esistenza di un giudicato interno sull’esistenza di un litisconsorzio facoltativo e non necessario, come affermato dalla Cassazione nella sentenza impugnata.

Il quarto motivo di ricorso evidenzia come la richiamata Cass. n. 4412 del 4.3.2004 fosse contrastata da tutte le sentenze precedenti e successive.

Il quinto motivo di ricorso attiene sempre al giudicato ed alla “astrusità” del litisconsorzio necessario formatosi in progressione.

Il sesto motivo deduce l’erroneità di fatto dell’applicazione dell’overruling intervenuto il giorno 04.03.2004 ove la sentenza di rigetto dell’eccezione di estinzione… interverrà alla data del 27.10.2003″.

Il settimo motivo censura la non corretta lettura del contratto regolante i rapporti tra B.D. ed il condominio.

L’ottavo motivo di ricorso si sofferma sulla prova dell’inesistenza del litisconsorzio necessario progressivo.

Il nono motivo attiene all’erronea lettura degli atti di causa ed alla conseguente condanna alle spese legali.

Tutti i motivi di ricorso si rivelano estranei al parametro dell’errore revocatorio di fatto, rilevante ai sensi dell’art. 391 bis c.p.c., partendo, del resto, dall’assunto, già disatteso, della irragionevolezza della scelta legislativa di limitare la revocazione delle sentenze della Corte di Cassazione alle sole sviste su dati di fatto produttive dell’affermazione o negazione di elementi decisivi per risolvere la questione oggetto di lite, sicchè le censure consistono inammissibilmente nell’invocazione di un sindacato sugli errori di giudizio che il ricorrente attribuisce alla sentenza n. 20982/2014 del 6 ottobre 2014 quanto alla decisione in punto di diritto.

Per consolidata interpretazione, invero, in materia di revocazione delle sentenze della corte di cassazione, l’errore di fatto di cui all’art. 395 c.p.c., n. 4, deve consistere in una disamina superficiale di dati di fatto che abbia quale conseguenza l’affermazione o la negazione di elementi decisivi per risolvere la questione, ovvero in un errore meramente percettivo, risultante in modo incontrovertibile dagli atti e tale da aver indotto il giudice a fondare la valutazione della situazione processuale sulla supposta inesistenza (od esistenza) di un fatto, positivamente acquisito (od escluso) nella realtà del processo, che, ove invece esattamente percepito, avrebbe determinato una diversa valutazione della situazione processuale.

E’ invece inammissibile il ricorso ex art. 395 c.p.c., n. 4, ove vengano dedotti errori di giudizio concernenti i motivi di ricorso esaminati dalla sentenza della quale è chiesta la revocazione, ovvero l’errata valutazione di fatti esattamente rappresentati o, ancora, l’omesso esame di atti difensivi, asseritamente contenenti argomentazioni giuridiche non valutate (Cass. Sez. U., 07/03/2016, n. 4413; Cass. 22/09/2014, n. 19926; Cass. 09/12/2013, n. 27451; Cass. Sez. Un. 28/05/2013, n. 13181; Cass. 12/12/2012, n. 22868; Cass. 18/01/2012, n. 714; Cass. Sez. Un. 30/10/2008, n. 26022).

Nel caso in esame, la ricorrente allega a sostegno della revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4, l’errore di giudizio in cui sarebbe incorsa la Suprema Corte, con riguardo all’orientamento seguito nella sentenza n. 20982/2014 in tema di effetti dell’evento interruttivo che riguardi una soltanto delle parti di una delle plurime cause scindibili oggetto di “simultaneus processus”. I motivi di ricorso invocano a sostegno delle censure esposte il contrasto tra la sentenza impugnata, ovvero tra l’orientamento avallato da Cass. n. 4412 del 2004 e l’interpretazione offerta da un’ordinanza dichiarativa della manifesta infondatezza della illegittimità costituzionale dell’art. 305 c.p.c. e da tutte le ulteriori pronunce in argomento della giurisprudenza; l’inesatta valutazione di non specificità e pertinenza della doglianza avanzata dalla B. avverso la pronuncia della Corte d’Appello di Bologna n. 1836/2008; l’illogicità del ravvisato litisconsorzio necessario (litisconsorzio necessario che, in realtà, l’impugnata Cass. n. 20982/2014 non ha affermato sussistente, avendo essa, piuttosto, ritenuto non specificamente impugnato sul punto l’argomentare della Corte d’Appello); l’inesatta o incompleta valutazione delle risultanze probatorie e, in particolare, del contratto inter partes (al cui proposito va ribadito che l’errore di fatto che può legittimare la revocazione di una sentenza della Corte di Cassazione deve pur sempre riguardare gli atti “interni” al giudizio di legittimità, e giammai gli atti o documenti esaminati dal giudice di merito: Cass. 18/02/2014, n. 3820).

Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile e le spese del giudizio di cassazione vanno regolate secondo soccombenza in favore dei controricorrenti, nell’ammontare liquidato in dispositivo.

Non sussiste il presupposto della colpa grave, tale da legittimare la condanna, a carico del soccombente, dell’ulteriore somma di cui all’art. 385, comma 4, c.p.c.(nella specie, applicabile ratione temporis), sollecitata dal Procuratore Generale nelle sue conclusioni.

Sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, che ha aggiunto del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater – dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l’impugnazione integralmente rigettata.

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dai controricorrenti, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, in favore del Condominio (OMISSIS), nonchè in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, in favore di M.E., P.C., P.F. e S.S..

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 6 aprile 2017.

Depositato in Cancelleria il 12 giugno 2017

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